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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 45979/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I difensori concludono chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 24 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Potenza ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'appello proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], in proprio, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni delle società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui l'indagato è legale rappresentante, per carenza di interesse non essendo l'istante, in proprio, il soggetto a cui spetta la restituzione dei beni.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cessazione i difensori dell'indagato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione ed affermando la sussistenza dell'interesse ad impugnare.

Sono state depositate le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. È incontestato che l'appello cautelare reale sia stato proposto dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante delle società a cui i beni sono stati sequestrati.

Il Tribunale del riesame ha pertanto correttamente applicato la costante giurisprudenza per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (in motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa Sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Ruan, Rv. 276545 - 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01).

1.2. Dunque, il concreto interesse alla restituzione dei beni sussiste solo in capo al legale rappresentante delle società.

Il ricorso per cessazione è stato presentato in proprio dall'indagato, anche se nella procura speciale rilasciata ai difensori per la proposizione del ricorso vi è il riferimento alla qualità di legale rappresentante delle società; l'indagato, in tale qualità, non ha interesse all'impugnazione, non essendo il soggetto a cui i beni andrebbero restituiti.Il legale rappresentante delle società che hanno subito il sequestro preventivo non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione perché l'appello è stato proposto in proprio dall'indagato sicché le società non hanno partecipato a tale ultimo giudizio cautelare reale. 2, Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I difensori concludono chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 24 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Potenza ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'appello proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], in proprio, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni delle società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui l'indagato è legale rappresentante, per carenza di interesse non essendo l'istante, in proprio, il soggetto a cui spetta la restituzione dei beni. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cessazione i difensori dell'indagato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione ed affermando la sussistenza dell'interesse ad impugnare. Sono state depositate le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. È incontestato che l'appello cautelare reale sia stato proposto dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante delle società a cui i beni sono stati sequestrati. Il Tribunale del riesame ha pertanto correttamente applicato la costante giurisprudenza per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (in motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa Sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Ruan, Rv. 276545 - 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01). 1.2. Dunque, il concreto interesse alla restituzione dei beni sussiste solo in capo al legale rappresentante delle società. Il ricorso per cessazione è stato presentato in proprio dall'indagato, anche se nella procura speciale rilasciata ai difensori per la proposizione del ricorso vi è il riferimento alla qualità di legale rappresentante delle società; l'indagato, in tale qualità, non ha interesse all'impugnazione, non essendo il soggetto a cui i beni andrebbero restituiti.Il legale rappresentante delle società che hanno subito il sequestro preventivo non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione perché l'appello è stato proposto in proprio dall'indagato sicché le società non hanno partecipato a tale ultimo giudizio cautelare reale. 2, Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1
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