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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17440/2026

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esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2160/2020depositata il 31/08/2020.Numero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― Il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 10.9.2018, harespinto la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA]. volta alla ripetizione diindebito relativamente ad un conto corrente estinto il 19.4.2002 propostaoriginariamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e poi,all’esito della riassunzione del processo interrotto per l’apertura dellaprocedura concorsuale nei confronti della convenuta, nei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. sull’assunto dell’intervenuta successione dellaseconda alla prima nel rapporto controverso.

In particolare, il Tribunale haritenuto che quest’ultimo non rientrasse nel perimetro delle passivitàcedute in quanto, essendo il conto corrente estinto, non era sostenibileche il contenzioso in essere inerisse e fosse funzionale all’eserciziodell’impresa bancaria.2. - La Corte d'appello di Venezia ha riformato la sentenza e accolto ladomanda, ritenendo, in sintesi, che sia il D.L.

D.L. n. 99 del 25 giugno2017 che il contratto di cessione indicassero come criterio discriminantetra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute quello dellapendenza o meno di una controversia al momento dell’apertura dellaL.C.A., a prescindere da fatto detta controversia si riferisse a rapportiancora pendenti o a rapporti già estinti.3. ― Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con cinque motivi di cassazione.

Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. che hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. inrelazione al contratto di cessione del 26.6.2017 e degli articoli 2, 3 e 4 delD.L. 99/2017.

La sentenza impugnata sarebbe errata in puntoNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], perché - ritenendo criteriodiscretivo tra le passività cedute e non cedute a [OSCURATO:PERSONA] soloquello della pendenza o meno di una controversia al momentodell’apertura della LCA – la Corte d’Appello aveva fatto prevalere unainterpretazione sbagliata del D.L. n. 99/2017 che non teneva conto dellavolontà delle parti come esplicitata nel contratto di cessione 26.6.2017alla luce complessiva delle clausole contrattuali.In sintesi – osserva la ricorrente - le norme del D.L. 99/2017 hannoaffidato alle parti del contratto di cessione il potere di delineare ilperimetro delle passività cedute circoscrivendo a quel perimetro laresponsabilità (anche verso i terzi) della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], ealla luce di quest’ultimo il parametro temporale della pendenza o menodella lite al momento dell’apertura della LCA indicato nel D.L. 99/2017 nonsarebbe sufficiente per determinare i contenziosi, nel concreto, ceduti,dovendo a detto effetto indagarsi anzitutto l’oggetto del contenzioso.La Corte d’Appello avrebbe, invece, completamente ignorato lacircostanza dell’inscindibile legame tra il contratto di cessione d’azienda eil D.L. 99/2017, ed il fatto che quest’ultimo aveva recepito la preventivaofferta vincolante di [OSCURATO:PERSONA] formulata nell’ambito di unaprocedura individuata dallo Stato per consentire l’ordinato svolgimentodelle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche venete in LCA.La struttura del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in LCA e IntesaSanpaolo, in aderenza alle indicazioni del D.L. sulle [OSCURATO:PERSONA] ed allafinalità di preservare la continuità dei rapporti di clientela esistente,esprimeva, una netta separazione tra l’«[OSCURATO:PERSONA]» oggetto dicessione e le altre attività e passività, espressamente escluse, eriguardava quindi un perimetro segregato di rapporti nel quale eranoinclusi anche i contenziosi civili relativi a giudizi (diversi dalle controversiecon i soci azionisti ed obbligazionisti) pendenti alla data di vigenza delcontratto, con esclusione, tuttavia, della macro categoria dei rapportiNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026relativi ai crediti deteriorati (ceduti dai [OSCURATO:PERSONA] a S.G.A.S.p.a. - poi [OSCURATO:SOCIETA]- che li ha acquistati per il tramite del PatrimonioDestinato «[OSCURATO:PERSONA]» costituito con D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), delleobbligazioni subordinate, nonché́ delle partecipazioni e degli altri rapportigiuridici considerati «non funzionali» in quanto estranei al futuro eserciziodell’impresa bancaria.La sentenza impugnata sarebbe quindi errata nella parte in cui ha datorilievo al solo criterio della pendenza della lite e ritenuto che il criteriodella funzionalità «all’esercizio dell’impresa bancaria» (indicato comeincipit dell’art. 3.1.2. b) e volto ad individuare «le passività incluse») fossediretto a individuare le categorie di rapporti che avevano generato quellepassività, nel senso, cioè, che doveva trattarsi di rapporti inerenti efunzionali all'esercizio dell'impresa bancaria in generale (non di [OSCURATO:PERSONA], «di talché evidentemente tali non potrebbero essere i rapporti giàchiusi a tale data della messa in LCA di BPV» si legge, invero in sentenza)quali ad esempio i mutui bancari, i rapporti di c/c, etc.: interpretazioneche andrebbe contro l’espressa comune volontà esplicitata dalle parti voltaa far sì che [OSCURATO:PERSONA] - come da propria offerta vincolante – sifacesse carico delle sole passività funzionali alla sua propria attività diimpresa, e cioè all’attività bancaria che avrebbe continuato dopo il26.6.2017; invero nella categoria delle «[OSCURATO:PERSONA]» erano ricompresii rapporti di conto corrente laddove «funzionali all’esercizio dell’impresabancaria» di [OSCURATO:PERSONA], ovvero ancora in corso alla data dellacessione (dunque non estinti).Pertanto, conclude la ricorrente, il credito in questione, pur oggetto dicontenzioso pendente, non poteva ritenersi «Attività inclusa» nelperimetro della cessione, bensì «passività esclusa» in quanto relativo adun rapporto estinto prima della dichiarazione di LCA e, dunque,certamente estraneo al futuro «esercizio dell’impresa bancaria».Numero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/20262. – Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art 2697 c.c. avendo il giudicedi secondo grado ritenuto di poter accogliere la domanda attorea pur inassenza del deposito del contratto originario e della serie completa didocumentazione contabile, non avendo parte attrice allegato quando erasorto il rapporto né prodotto il conto corrente iniziale assumendone dinon esserne in possesso, né coltivato la richiesta di emissione di ordine diesibizione; e non avendo comunque prodotto la serie continua degliestratti conto.3.

Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee/o falsa applicazione dell’art 2697 c.c. avendo il giudice di secondo gradoritenuto, pur in assenza di prova dell’applicazione della capitalizzazionenon reciproca, di poter accogliere anche detta domanda.4.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. laddove la Corted’appello aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevatadalla banca in primo grado con riguardo alle rimesse solutorie eriformulata dopo la sentenza delle sez.

Un. n. 24418/2010, cheerroneamente la corte di merito avrebbe ritenuto non adeguatamenteallegata alla luce di detta sentenza poiché gravava sulla banca dare laprova della natura solutoria delle rimesse (richiama Sez.

Un. n.15895/2019 circa il principio per cui l’onere di allegazione della bancaconvenuta in ripetizione di indebito è soddisfatto con l’affermazionedell’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerneapprofittare senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimessesolutorie ritenute prescritte).5.- Il quinto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2943 c.c. in tema di interruzione dellaprescrizione laddove la Corte d’appello ha ritenuto che la missiva del28.9.2004 avesse contenuto sufficiente a costituire in mora la bancaNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026ritenendo irrilevante la circostanza che il soggetto firmatario non avesse larappresentanza della società.6.- Il primo motivo con cui si censura il difetto di legittimazione –rectius titolarità - passiva del rapporto dedotto in giudizio in quantoestinto prima della cessione ed escluso perciò dal perimetro della stessa èfondato.cessione d’azienda – come accertato in primo grado senza che laquestione sia stata oggetto di gravame incidentale - la questione di dirittoaffrontata dai giudici di merito, e qui riproposta, è se le cessioni di aziendadel 26 giugno 2017 poste in essere tra le liquidazioni coatteamministrative di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,quali cedenti, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria, abbianointeressato anche i debiti litigiosi delle dette [OSCURATO:PERSONA] oggetto digiudizi pendenti in essere a quella data.6.1- Questa Corte ha già affrontato detta questione in particolare con larecente ordinanza n. 21821/2025 (tra le stesse parti) che, da un lato, haritenuto la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto lacontroversia era già insorta prima della messa in liquidazione coattaamministrativa, dall’altro ha ribadito il principio di diritto che in temacessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n.121 del 2017) tra i commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. edi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i rapportibancari già estinti alla data del 26 giugno 2017 rientrano tra il contenziosoespressamente escluso dagli effetti della cessione (principio già espressoda Cass. n.15083/2025 e Cass. n. 15670/2025).Con un ragionamento decisorio che il Collegio condivide, per il quale sirimanda al citato precedente, questa Corte ha affermato che il datoessenziale è quello per cui il D.L. n. 99 del 2017 ha devoluto all’autonomiaprivata l’individuazione delle attività e passività da cedersi, pur vietandoNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026che l’operazione di cessione includesse specifiche poste (v. art. 3 del d.l.n. 99 del 2017), perciò la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della titolaritàsostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa che si facciavalere in giudizio «non discende […] dalla necessaria e immediataapplicazione delle norme di legge (…), quanto dall'ambito oggettivo delprogramma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione»(così Corte cost. sent. n. 225 del 2022 secondo la quale il decreto riflette iltesto dell'intesa intercorsa tra le parti e, per essere più precisi, il testodell'offerta che era stata in tal senso formulata da [OSCURATO:PERSONA]).Emerge - come già osservato da Cass. 15083/25 - la peculiaritàdell’assetto regolamentare in questione in cui il decreto legge ha intesoimpiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmatointervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmentesuscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione;invero «quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori dellemenzionate [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è sì un contratto, enon una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis, che siintreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressiaccordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi,affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro dellacessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce così espressione dell’autonomia negoziale deglistipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall’art.1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteridell’interpretazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazionedi un’ampia pluralità di rapporti [...] con conseguente esigenza [...]dell’adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformitàapplicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suocompito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti». (Cass.15083/25)Numero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/20266.2- Va pertanto condivisa la censura che la ricorrente muove allasentenza gravata per aver interpretato l’art. 3. comma 1 lett. c) senzatener conto del congegno regolatorio complessivo, e averne dedotto,quindi, più di quanto lo stesso fosse destinato a statuire, giacchél’affermazione per cui «restano in ogni caso escluse dalla cessione (…) c)le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sortesuccessivamente ad essa, e le relative passività» va intesa solo perquanto afferma, e non nel senso per cui, viceversa, sono «incluse» nellacessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa(come nella specie conclude la sentenza impugnata) poiché il decreto-legge individua con efficacia cogente solo i rapporti, i quali «restano inogni caso esclusi dalla cessione», e rimette ai contraenti, la cui volontà vainterpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale,l’individuazione di quanto è ulteriormente escluso (o ricompreso nellacessione).Ne discende che per individuare i rapporti che in concreto sono staticeduti e, di conseguenza, verificare il fondamento, in concreto, dellapretesa legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ovvero latitolarità in capo ad essa del rapporto controverso) occorre guardare alcontratto di cessione – che, nello specifico congegno pensato dallegislatore, è uno strumento di attuazione del programmato interventonormativo e, quindi, vincolante per i terzi – il quale, all’art. 3.1.2, lett. b),identifica le «[OSCURATO:PERSONA]» nei «debiti, passività, obbligazioni eimpegni (…) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’eserciziodell’impresa bancaria», laddove il criterio discretivo della inerenza efunzionalità all’esercizio dell’impresa riguarda anche il «contenziosopregresso» nel senso che non ogni contenzioso pendente al momentodella stipula della cessione può essere considerato «incluso», bensì soloquelli, appunto, non solo «inerenti» ma anche «funzionali» all’impresabancaria; locuzione questa - come già affermato condivisibilmente daNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026questa Corte (v.

Cass. n.15670/2025 cit.) - che «ha riguardo nonall’«attività bancaria», e cioè a quella speciale attività tipologicamenteintegrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio delcredito (art. 10 t.u.b.), ma all’«impresa bancaria»: e l’impresa inquestione si identifica, sul piano oggettivo, con l’azienda (in quella partedell’azienda) oggetto di cessione.

Tutti i rapporti che fanno capoall’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipicarientrano nell’azienda, intesa come universitas comprendente benimateriali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalladestinazione al fine comune dell’esercizio dell’impresa».

Laddovel’impresa è quella della cessionaria [OSCURATO:PERSONA].Invero – come già osservato da Cass. n. 21821/2025 - «il riferimento adebiti che "derivano da rapporti inerenti e funzionali all’eserciziodell’impresa bancaria" non può che essere interpretato nella prospettivadell’istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concettoastratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì,una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'attività bancariada parte del cessionario medesimo.

Il che porta, come ovvia conseguenza,ad affermare che la cessione non può ricomprendere le liti inerenti arapporti estinti, non essendo essi, per definizione che ne evidenzia lamancanza di attualità, "inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresabancaria"».6.3- Perciò l’interpretazione della Corte territoriale non si giustifica sulpiano stesso della coerenza testuale, dato che già la mera lettura del testonegoziale dimostra che il criterio della pendenza della lite non è – comeritenuto - l’unico individuato dai contraenti per considerare la relativapassività come inclusa nel perimetro del negozio traslativo.

Assunto che sirafforza ove si guardi –come già è stato osservato dal precedente più voltecitato - al comportamento delle parti successivo alla conclusione delNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026contratto.

E ciò perché secondo l'Accordo ricognitivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA],l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancitaal punto 4 dell’Allegato 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatoridelle due [OSCURATO:PERSONA] in LCA e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con efficacia,appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita dellamedesima efficacia verso i terzi attribuita dall’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibilidall’interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme alegge.6.4- Va allora conclusivamente ribadita la convinzione, già enunciatadai precedenti citati, che, applicando correttamente i principi diermeneutica contrattuale, «l’unica lettura possibile del contratto dicessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi uncriterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetrodella cessione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto una passività, benchéoggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe nonintegrare il requisito della inerenza e funzionalità controricorrente».7. – Accogliendosi il primo motivo di ricorso restano evidentementeassorbiti i restanti quattro motivi che attengono al fondamento delladomanda di ripetizione di indebito.

La richiesta di restituzione dellesomme pagate in esecuzione della sentenza di appello corrisposta conriserva di ripetizione all’esito della presente impugnazione è devoluta allacompetenza esclusiva del giudice del rinvio ex art. 389 c.p.c. investitoper effetto della cassazione dell’impugnata sentenza.

Ne discende che lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermoin diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi quiaffermati provvedendo altresì sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti irestanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinviaNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026la causa avanti alla Corte d'Appello di Venezia che, in altra composizione,provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.5.2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2160/2020depositata il 31/08/2020.Numero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― Il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 10.9.2018, harespinto la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA]. volta alla ripetizione diindebito relativamente ad un conto corrente estinto il 19.4.2002 propostaoriginariamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e poi,all’esito della riassunzione del processo interrotto per l’apertura dellaprocedura concorsuale nei confronti della convenuta, nei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. sull’assunto dell’intervenuta successione dellaseconda alla prima nel rapporto controverso. In particolare, il Tribunale haritenuto che quest’ultimo non rientrasse nel perimetro delle passivitàcedute in quanto, essendo il conto corrente estinto, non era sostenibileche il contenzioso in essere inerisse e fosse funzionale all’eserciziodell’impresa bancaria.2. - La Corte d'appello di Venezia ha riformato la sentenza e accolto ladomanda, ritenendo, in sintesi, che sia il D.L. D.L. n. 99 del 25 giugno2017 che il contratto di cessione indicassero come criterio discriminantetra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute quello dellapendenza o meno di una controversia al momento dell’apertura dellaL.C.A., a prescindere da fatto detta controversia si riferisse a rapportiancora pendenti o a rapporti già estinti.3. ― Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con cinque motivi di cassazione. Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. che hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. inrelazione al contratto di cessione del 26.6.2017 e degli articoli 2, 3 e 4 delD.L. 99/2017. La sentenza impugnata sarebbe errata in puntoNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], perché - ritenendo criteriodiscretivo tra le passività cedute e non cedute a [OSCURATO:PERSONA] soloquello della pendenza o meno di una controversia al momentodell’apertura della LCA – la Corte d’Appello aveva fatto prevalere unainterpretazione sbagliata del D.L. n. 99/2017 che non teneva conto dellavolontà delle parti come esplicitata nel contratto di cessione 26.6.2017alla luce complessiva delle clausole contrattuali.In sintesi – osserva la ricorrente - le norme del D.L. 99/2017 hannoaffidato alle parti del contratto di cessione il potere di delineare ilperimetro delle passività cedute circoscrivendo a quel perimetro laresponsabilità (anche verso i terzi) della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], ealla luce di quest’ultimo il parametro temporale della pendenza o menodella lite al momento dell’apertura della LCA indicato nel D.L. 99/2017 nonsarebbe sufficiente per determinare i contenziosi, nel concreto, ceduti,dovendo a detto effetto indagarsi anzitutto l’oggetto del contenzioso.La Corte d’Appello avrebbe, invece, completamente ignorato lacircostanza dell’inscindibile legame tra il contratto di cessione d’azienda eil D.L. 99/2017, ed il fatto che quest’ultimo aveva recepito la preventivaofferta vincolante di [OSCURATO:PERSONA] formulata nell’ambito di unaprocedura individuata dallo Stato per consentire l’ordinato svolgimentodelle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche venete in LCA.La struttura del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in LCA e IntesaSanpaolo, in aderenza alle indicazioni del D.L. sulle [OSCURATO:PERSONA] ed allafinalità di preservare la continuità dei rapporti di clientela esistente,esprimeva, una netta separazione tra l’«[OSCURATO:PERSONA]» oggetto dicessione e le altre attività e passività, espressamente escluse, eriguardava quindi un perimetro segregato di rapporti nel quale eranoinclusi anche i contenziosi civili relativi a giudizi (diversi dalle controversiecon i soci azionisti ed obbligazionisti) pendenti alla data di vigenza delcontratto, con esclusione, tuttavia, della macro categoria dei rapportiNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026relativi ai crediti deteriorati (ceduti dai [OSCURATO:PERSONA] a S.G.A.S.p.a. - poi [OSCURATO:SOCIETA]- che li ha acquistati per il tramite del PatrimonioDestinato «[OSCURATO:PERSONA]» costituito con D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), delleobbligazioni subordinate, nonché́ delle partecipazioni e degli altri rapportigiuridici considerati «non funzionali» in quanto estranei al futuro eserciziodell’impresa bancaria.La sentenza impugnata sarebbe quindi errata nella parte in cui ha datorilievo al solo criterio della pendenza della lite e ritenuto che il criteriodella funzionalità «all’esercizio dell’impresa bancaria» (indicato comeincipit dell’art. 3.1.2. b) e volto ad individuare «le passività incluse») fossediretto a individuare le categorie di rapporti che avevano generato quellepassività, nel senso, cioè, che doveva trattarsi di rapporti inerenti efunzionali all'esercizio dell'impresa bancaria in generale (non di [OSCURATO:PERSONA], «di talché evidentemente tali non potrebbero essere i rapporti giàchiusi a tale data della messa in LCA di BPV» si legge, invero in sentenza)quali ad esempio i mutui bancari, i rapporti di c/c, etc.: interpretazioneche andrebbe contro l’espressa comune volontà esplicitata dalle parti voltaa far sì che [OSCURATO:PERSONA] - come da propria offerta vincolante – sifacesse carico delle sole passività funzionali alla sua propria attività diimpresa, e cioè all’attività bancaria che avrebbe continuato dopo il26.6.2017; invero nella categoria delle «[OSCURATO:PERSONA]» erano ricompresii rapporti di conto corrente laddove «funzionali all’esercizio dell’impresabancaria» di [OSCURATO:PERSONA], ovvero ancora in corso alla data dellacessione (dunque non estinti).Pertanto, conclude la ricorrente, il credito in questione, pur oggetto dicontenzioso pendente, non poteva ritenersi «Attività inclusa» nelperimetro della cessione, bensì «passività esclusa» in quanto relativo adun rapporto estinto prima della dichiarazione di LCA e, dunque,certamente estraneo al futuro «esercizio dell’impresa bancaria».Numero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/20262. – Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art 2697 c.c. avendo il giudicedi secondo grado ritenuto di poter accogliere la domanda attorea pur inassenza del deposito del contratto originario e della serie completa didocumentazione contabile, non avendo parte attrice allegato quando erasorto il rapporto né prodotto il conto corrente iniziale assumendone dinon esserne in possesso, né coltivato la richiesta di emissione di ordine diesibizione; e non avendo comunque prodotto la serie continua degliestratti conto.3. Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee/o falsa applicazione dell’art 2697 c.c. avendo il giudice di secondo gradoritenuto, pur in assenza di prova dell’applicazione della capitalizzazionenon reciproca, di poter accogliere anche detta domanda.4.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. laddove la Corted’appello aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevatadalla banca in primo grado con riguardo alle rimesse solutorie eriformulata dopo la sentenza delle sez. Un. n. 24418/2010, cheerroneamente la corte di merito avrebbe ritenuto non adeguatamenteallegata alla luce di detta sentenza poiché gravava sulla banca dare laprova della natura solutoria delle rimesse (richiama Sez. Un. n.15895/2019 circa il principio per cui l’onere di allegazione della bancaconvenuta in ripetizione di indebito è soddisfatto con l’affermazionedell’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerneapprofittare senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimessesolutorie ritenute prescritte).5.- Il quinto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2943 c.c. in tema di interruzione dellaprescrizione laddove la Corte d’appello ha ritenuto che la missiva del28.9.2004 avesse contenuto sufficiente a costituire in mora la bancaNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026ritenendo irrilevante la circostanza che il soggetto firmatario non avesse larappresentanza della società.6.- Il primo motivo con cui si censura il difetto di legittimazione –rectius titolarità - passiva del rapporto dedotto in giudizio in quantoestinto prima della cessione ed escluso perciò dal perimetro della stessa èfondato.cessione d’azienda – come accertato in primo grado senza che laquestione sia stata oggetto di gravame incidentale - la questione di dirittoaffrontata dai giudici di merito, e qui riproposta, è se le cessioni di aziendadel 26 giugno 2017 poste in essere tra le liquidazioni coatteamministrative di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,quali cedenti, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria, abbianointeressato anche i debiti litigiosi delle dette [OSCURATO:PERSONA] oggetto digiudizi pendenti in essere a quella data.6.1- Questa Corte ha già affrontato detta questione in particolare con larecente ordinanza n. 21821/2025 (tra le stesse parti) che, da un lato, haritenuto la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto lacontroversia era già insorta prima della messa in liquidazione coattaamministrativa, dall’altro ha ribadito il principio di diritto che in temacessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n.121 del 2017) tra i commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. edi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i rapportibancari già estinti alla data del 26 giugno 2017 rientrano tra il contenziosoespressamente escluso dagli effetti della cessione (principio già espressoda Cass. n.15083/2025 e Cass. n. 15670/2025).Con un ragionamento decisorio che il Collegio condivide, per il quale sirimanda al citato precedente, questa Corte ha affermato che il datoessenziale è quello per cui il D.L. n. 99 del 2017 ha devoluto all’autonomiaprivata l’individuazione delle attività e passività da cedersi, pur vietandoNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026che l’operazione di cessione includesse specifiche poste (v. art. 3 del d.l.n. 99 del 2017), perciò la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della titolaritàsostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa che si facciavalere in giudizio «non discende […] dalla necessaria e immediataapplicazione delle norme di legge (…), quanto dall'ambito oggettivo delprogramma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione»(così Corte cost. sent. n. 225 del 2022 secondo la quale il decreto riflette iltesto dell'intesa intercorsa tra le parti e, per essere più precisi, il testodell'offerta che era stata in tal senso formulata da [OSCURATO:PERSONA]).Emerge - come già osservato da Cass. 15083/25 - la peculiaritàdell’assetto regolamentare in questione in cui il decreto legge ha intesoimpiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmatointervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmentesuscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione;invero «quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori dellemenzionate [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è sì un contratto, enon una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis, che siintreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressiaccordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi,affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro dellacessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce così espressione dell’autonomia negoziale deglistipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall’art.1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteridell’interpretazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazionedi un’ampia pluralità di rapporti [...] con conseguente esigenza [...]dell’adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformitàapplicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suocompito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti». (Cass.15083/25)Numero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/20266.2- Va pertanto condivisa la censura che la ricorrente muove allasentenza gravata per aver interpretato l’art. 3. comma 1 lett. c) senzatener conto del congegno regolatorio complessivo, e averne dedotto,quindi, più di quanto lo stesso fosse destinato a statuire, giacchél’affermazione per cui «restano in ogni caso escluse dalla cessione (…) c)le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sortesuccessivamente ad essa, e le relative passività» va intesa solo perquanto afferma, e non nel senso per cui, viceversa, sono «incluse» nellacessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa(come nella specie conclude la sentenza impugnata) poiché il decreto-legge individua con efficacia cogente solo i rapporti, i quali «restano inogni caso esclusi dalla cessione», e rimette ai contraenti, la cui volontà vainterpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale,l’individuazione di quanto è ulteriormente escluso (o ricompreso nellacessione).Ne discende che per individuare i rapporti che in concreto sono staticeduti e, di conseguenza, verificare il fondamento, in concreto, dellapretesa legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ovvero latitolarità in capo ad essa del rapporto controverso) occorre guardare alcontratto di cessione – che, nello specifico congegno pensato dallegislatore, è uno strumento di attuazione del programmato interventonormativo e, quindi, vincolante per i terzi – il quale, all’art. 3.1.2, lett. b),identifica le «[OSCURATO:PERSONA]» nei «debiti, passività, obbligazioni eimpegni (…) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’eserciziodell’impresa bancaria», laddove il criterio discretivo della inerenza efunzionalità all’esercizio dell’impresa riguarda anche il «contenziosopregresso» nel senso che non ogni contenzioso pendente al momentodella stipula della cessione può essere considerato «incluso», bensì soloquelli, appunto, non solo «inerenti» ma anche «funzionali» all’impresabancaria; locuzione questa - come già affermato condivisibilmente daNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026questa Corte (v. Cass. n.15670/2025 cit.) - che «ha riguardo nonall’«attività bancaria», e cioè a quella speciale attività tipologicamenteintegrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio delcredito (art. 10 t.u.b.), ma all’«impresa bancaria»: e l’impresa inquestione si identifica, sul piano oggettivo, con l’azienda (in quella partedell’azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capoall’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipicarientrano nell’azienda, intesa come universitas comprendente benimateriali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalladestinazione al fine comune dell’esercizio dell’impresa». Laddovel’impresa è quella della cessionaria [OSCURATO:PERSONA].Invero – come già osservato da Cass. n. 21821/2025 - «il riferimento adebiti che "derivano da rapporti inerenti e funzionali all’eserciziodell’impresa bancaria" non può che essere interpretato nella prospettivadell’istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concettoastratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì,una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'attività bancariada parte del cessionario medesimo. Il che porta, come ovvia conseguenza,ad affermare che la cessione non può ricomprendere le liti inerenti arapporti estinti, non essendo essi, per definizione che ne evidenzia lamancanza di attualità, "inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresabancaria"».6.3- Perciò l’interpretazione della Corte territoriale non si giustifica sulpiano stesso della coerenza testuale, dato che già la mera lettura del testonegoziale dimostra che il criterio della pendenza della lite non è – comeritenuto - l’unico individuato dai contraenti per considerare la relativapassività come inclusa nel perimetro del negozio traslativo. Assunto che sirafforza ove si guardi –come già è stato osservato dal precedente più voltecitato - al comportamento delle parti successivo alla conclusione delNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026contratto. E ciò perché secondo l'Accordo ricognitivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA],l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancitaal punto 4 dell’Allegato 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatoridelle due [OSCURATO:PERSONA] in LCA e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con efficacia,appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita dellamedesima efficacia verso i terzi attribuita dall’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibilidall’interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme alegge.6.4- Va allora conclusivamente ribadita la convinzione, già enunciatadai precedenti citati, che, applicando correttamente i principi diermeneutica contrattuale, «l’unica lettura possibile del contratto dicessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi uncriterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetrodella cessione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto una passività, benchéoggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe nonintegrare il requisito della inerenza e funzionalità controricorrente».7. – Accogliendosi il primo motivo di ricorso restano evidentementeassorbiti i restanti quattro motivi che attengono al fondamento delladomanda di ripetizione di indebito. La richiesta di restituzione dellesomme pagate in esecuzione della sentenza di appello corrisposta conriserva di ripetizione all’esito della presente impugnazione è devoluta allacompetenza esclusiva del giudice del rinvio ex art. 389 c.p.c. investitoper effetto della cassazione dell’impugnata sentenza. Ne discende che lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermoin diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi quiaffermati provvedendo altresì sulle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti irestanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinviaNumero registro generale 28411/2020Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 17440/2026Data pubblicazione 02/06/2026la causa avanti alla Corte d'Appello di Venezia che, in altra composizione,provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.5.2026.Il PresidenteEnrico Scoditti