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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 21620/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19311-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1556/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 1828/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risarcimento danni per ritardata assunzione nel pubblico impiego R.G.N.19311/2016 Cron.

Rep.

Ud. 13/04/2022 CC Rilevato che:

1. la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1556/2015, confermava la decisione del Tribunale di Trapani che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Trapani e, per l’effetto, disposto la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di dirigente tecnico a decorrere dal 2/11/2011 RGN 19311/2016 Pag.con condanna del Comune al pagamento in favore del Vicari del risarcimento del danno da quantificare nella differenza di trattamento economico e contributivo applicato al ricorrente dal 2/11/2011 e quello che gli sarebbe stato applicato laddove lo stesso fosse stato assunto con la qualifica suddetta;

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato ad un concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico bandito dal Comune di Trapani in data 7/5/2020, collocandosi al secondo posto; con deliberazione di GM n. 125 del 7/6/2011 era stata disposta l’utilizzazione di detta graduatoria per la copertura di un secondo posto di dirigente tecnico; con successiva delibera di GM n. 165 del 5/7/2011, approvato l’adeguamento al programma del fabbisogno del personale per il triennio 2010/2012, si era dato atto dell’aumento a due dei posti per il concorso in questione e si disposta l’assunzione dei vincitori dopo il 29/7/2011; in data 5/8/2011 il Comune aveva proceduto all’assunzione solo del primo collocato in graduatoria e non anche del Vicari, come detto collocatosi al secondo posto; quindi, con delibera del n. 227 del 27/10/2011 aveva sospeso la precedente delibera n. 125 e prorogato altro incarico già conferito ad un dirigente esterno;

3. il Vicari, dopo aver messo in mora l’Amministrazione chiedendo l’assunzione, aveva agito dapprima dinanzi al TAR per ottenere l’annullamento della delibera di sospensione della precedente e quindi dinanzi al giudice ordinario; il TAR aveva accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di sospensione; anche il Tribunale di Trapani avevo accolto ilricorso ed in osservanza di tale decisione era stato stipulato in data 8/4/2013 tra il Vicari ed il Comune il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con attribuzione del profilo di dirigente tecnico ed incarico di direzione del VI settore; successivamente, il 3/10/2013 il Vicari aveva presentato le proprie dimissioni (durante il periodo di prova);

4. nelle more la sentenza del Tribunale di Trapani era stata impugnata dal Comune e la Corte territoriale aveva confermato la pronuncia di prime cure; riteneva la Corte territoriale che il bando in questione contenesse i requisiti dell’offerta al pubblico; rilevava che il Comune avesse formalmente espresso la volontà di coprire il secondo posto della graduatoria con un atto che non era un mero atto di indirizzo ma in quanto proveniente dall’organo esecutivo, idoneo a vincolare l’Ente e che non fosse intervenuta alcuna legittima revoca di tale determinazione prima che il Vicari esternasse formalmente la volontà di essere assunto (la delibera di sospensione era stata, infatti, annullata dal TAR); RGN 19311/2016 Pag.riteneva che il prevedibile sforamento del patto di stabilità contenuto nel provvedimento di sospensione (annullato) non fosse idoneo ad incidere su una graduatoria approvata ed efficace; assumeva che l’antigiuridicità della condotta del Comune consistente nell’adozione di un provvedimento di sospensione annullato da TAR fondasse il diritto del Vicari al risarcimento del danno ed in particolare che ci fossero i presupposti per il riconoscimento della tutela per perdita di chance; riteneva che il giudice di primo grado avesse correttamente quantificato tale danno non nella totalità della retribuzione perduta ma nella differenza tra il trattamento economico e contributivo applicato al Vicari dal 2/11/2011 e quello che avrebbe ottenuto in caso di assunzione in qualità di direttore tecnico;

5. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Comune di Trapani sulla base di tre motivi;

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso;

7. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, commi 1 e 2, cod. civ. e 1226 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); censura la quantificazione del danno operata dalla sentenza di appello e rileva l’erroneità di una quantificazione operata tra quanto aliunde percepito e quanto il Vicari avrebbe dovuto percepire se fosse stato assunto senza considerare che nel periodo in cui il Vicari non aveva prestato servizio come dirigente non aveva dovuto impiegare le proprie energie nei maggior impegni e responsabilità che tale ruolo comportava; sostiene che la Corte territoriale avrebbe di fatto effettuato una restitutio in integrum là dove si discuteva solo di perdita di chance;

2. con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, n. 4, cod. proc. civ., 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.); sostiene che la sentenza impugnata, in punto di risarcimento del danno, manchi del tutto di motivazione e si limiti ad una apodittica affermazione di correttezza del quantum riconosciuto dal primo giudice senza argomentare in ordine alla questione della riduzione della quantificazione del risarcimento di cui all’ultimo motivo di appello;

3. con il terzo motivo il Comune denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sull’ultimo motivo di appello; RGN 19311/2016 Pag.4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati;

5. la Corte territoriale ha effettato una valutazione equitativa come si evince dal chiaro riferimento ai presupposti del danno da perdita di chances ed al precedente di questa Corte costituito da Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737; ha, poi, valutato il motivo di appello del Comune relativo alla quantificazione del risarcimento del danno (effettuata dal Tribunale mediante il riconoscimento “della differenza tra il trattamento economico e contributivo applicato a ricorrente a decorrere dal 2/11/2011 e quello che gli sarebbe stato applicato, laddove fosse stato assunto con la qualifica suddetta[di dirigente tecnico]” e ritenuto che il risarcimento fosse effettivamente da riconoscere essendo emerso che il Vicari, là dove non fosse stato adottato il provvedimento di sospensione poi annullato (e cioè la delibera n. 227 del 27/10/2011 con cui il Comune aveva sospeso la precedente delibera n. 125 e prorogato altro incarico già conferito ad un dirigente esterno), sarebbe stato certamente assunto; il ragionamento della Corte territoriale evidenzia, dunque, sia la sussistenzadi un nesso causale tra l’inadempimento di un obbligo posto a carico del datore di lavoro (ancorché non derivante da un vincolo contrattuale) e l’evento dannoso sia una indicazione degli elementi da cui è stato desunto il giudizio circa il concreto verificarsi della chanceperduta (e ciò appare tanto più evidente se si considera il richiamo operato dai giudici di appello a Cass. 23 gennaio 2009, n. 1715sui danni per la perdita di chance e a Cass. 10 febbraio 2012, n. 22376 sul risarcimento della chanceperduta in presenza di una “certezza o elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi”); peraltro, la indicata valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte (v.

Cass. 4 agosto 2020, n. 16665) secondo cui, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell’assunzione l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori; il danno, dal punto di vista economico, consiste, pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v.

Cass. 5 giugno 2017, n. 13940), nel fatto che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove RGN 19311/2016 Pag.assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all’obbligo di immissione in ruolo; nel caso di specie, l’accoglimento della domanda non si pone dunque in contrasto con limiti giuridici rispetto alla risarcibilità del danno, che sussiste, né la mancata assunzione delle responsabilità proprie dell’incarico dirigenziale è elemento utilizzabile per postulare una riduzione del pregiudizio (ulteriore rispetto a quella relativa all’aliunde perceptum, già effettuata) non emergendo neppure dal ricorso del Comune se, nella quantificazione delle differenze, siano state considerati, oltre ai parametri retributivi di base del trattamento economico fondamentale anche voci di trattamento retributivo accessorio ricollegabili a precise responsabilità o a risultati; il Comune, infatti, si è limitato a dedurre che nessuna somma doveva essere riconosciuta al Vicari ovvero, in subordine, che la pretesa risarcitoria dello stesso nei confronti del Comune doveva al più essere liquidata “secondo i criteri stabiliti dalla costante giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato in una somma pari al 50% delle retribuzioni previste per la qualifica da conferire, detratto ogni eventuale periodo diattività lavorativa svolta ad altro titolo e ogni altra indennità e/o accessorio che presupponga l’effettività del servizio”; non è chiaro, pertanto, in relazione a quali voci eventualmente riconosciute e solo ricollegabili allo svolgimento effettivo del servizio si assuma una esorbitanza del risarcimento del danno;

6. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato;

7. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19311-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1556/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 1828/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risarcimento danni per ritardata assunzione nel pubblico impiego R.G.N.19311/2016 Cron. Rep. Ud. 13/04/2022 CC Rilevato che: 1. la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1556/2015, confermava la decisione del Tribunale di Trapani che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Trapani e, per l’effetto, disposto la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di dirigente tecnico a decorrere dal 2/11/2011 RGN 19311/2016 Pag.con condanna del Comune al pagamento in favore del Vicari del risarcimento del danno da quantificare nella differenza di trattamento economico e contributivo applicato al ricorrente dal 2/11/2011 e quello che gli sarebbe stato applicato laddove lo stesso fosse stato assunto con la qualifica suddetta; 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato ad un concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico bandito dal Comune di Trapani in data 7/5/2020, collocandosi al secondo posto; con deliberazione di GM n. 125 del 7/6/2011 era stata disposta l’utilizzazione di detta graduatoria per la copertura di un secondo posto di dirigente tecnico; con successiva delibera di GM n. 165 del 5/7/2011, approvato l’adeguamento al programma del fabbisogno del personale per il triennio 2010/2012, si era dato atto dell’aumento a due dei posti per il concorso in questione e si disposta l’assunzione dei vincitori dopo il 29/7/2011; in data 5/8/2011 il Comune aveva proceduto all’assunzione solo del primo collocato in graduatoria e non anche del Vicari, come detto collocatosi al secondo posto; quindi, con delibera del n. 227 del 27/10/2011 aveva sospeso la precedente delibera n. 125 e prorogato altro incarico già conferito ad un dirigente esterno; 3. il Vicari, dopo aver messo in mora l’Amministrazione chiedendo l’assunzione, aveva agito dapprima dinanzi al TAR per ottenere l’annullamento della delibera di sospensione della precedente e quindi dinanzi al giudice ordinario; il TAR aveva accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di sospensione; anche il Tribunale di Trapani avevo accolto ilricorso ed in osservanza di tale decisione era stato stipulato in data 8/4/2013 tra il Vicari ed il Comune il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con attribuzione del profilo di dirigente tecnico ed incarico di direzione del VI settore; successivamente, il 3/10/2013 il Vicari aveva presentato le proprie dimissioni (durante il periodo di prova); 4. nelle more la sentenza del Tribunale di Trapani era stata impugnata dal Comune e la Corte territoriale aveva confermato la pronuncia di prime cure; riteneva la Corte territoriale che il bando in questione contenesse i requisiti dell’offerta al pubblico; rilevava che il Comune avesse formalmente espresso la volontà di coprire il secondo posto della graduatoria con un atto che non era un mero atto di indirizzo ma in quanto proveniente dall’organo esecutivo, idoneo a vincolare l’Ente e che non fosse intervenuta alcuna legittima revoca di tale determinazione prima che il Vicari esternasse formalmente la volontà di essere assunto (la delibera di sospensione era stata, infatti, annullata dal TAR); RGN 19311/2016 Pag.riteneva che il prevedibile sforamento del patto di stabilità contenuto nel provvedimento di sospensione (annullato) non fosse idoneo ad incidere su una graduatoria approvata ed efficace; assumeva che l’antigiuridicità della condotta del Comune consistente nell’adozione di un provvedimento di sospensione annullato da TAR fondasse il diritto del Vicari al risarcimento del danno ed in particolare che ci fossero i presupposti per il riconoscimento della tutela per perdita di chance; riteneva che il giudice di primo grado avesse correttamente quantificato tale danno non nella totalità della retribuzione perduta ma nella differenza tra il trattamento economico e contributivo applicato al Vicari dal 2/11/2011 e quello che avrebbe ottenuto in caso di assunzione in qualità di direttore tecnico; 5. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Comune di Trapani sulla base di tre motivi; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso; 7. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, commi 1 e 2, cod. civ. e 1226 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); censura la quantificazione del danno operata dalla sentenza di appello e rileva l’erroneità di una quantificazione operata tra quanto aliunde percepito e quanto il Vicari avrebbe dovuto percepire se fosse stato assunto senza considerare che nel periodo in cui il Vicari non aveva prestato servizio come dirigente non aveva dovuto impiegare le proprie energie nei maggior impegni e responsabilità che tale ruolo comportava; sostiene che la Corte territoriale avrebbe di fatto effettuato una restitutio in integrum là dove si discuteva solo di perdita di chance; 2. con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, n. 4, cod. proc. civ., 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.); sostiene che la sentenza impugnata, in punto di risarcimento del danno, manchi del tutto di motivazione e si limiti ad una apodittica affermazione di correttezza del quantum riconosciuto dal primo giudice senza argomentare in ordine alla questione della riduzione della quantificazione del risarcimento di cui all’ultimo motivo di appello; 3. con il terzo motivo il Comune denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sull’ultimo motivo di appello; RGN 19311/2016 Pag.4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati; 5. la Corte territoriale ha effettato una valutazione equitativa come si evince dal chiaro riferimento ai presupposti del danno da perdita di chances ed al precedente di questa Corte costituito da Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737; ha, poi, valutato il motivo di appello del Comune relativo alla quantificazione del risarcimento del danno (effettuata dal Tribunale mediante il riconoscimento “della differenza tra il trattamento economico e contributivo applicato a ricorrente a decorrere dal 2/11/2011 e quello che gli sarebbe stato applicato, laddove fosse stato assunto con la qualifica suddetta[di dirigente tecnico]” e ritenuto che il risarcimento fosse effettivamente da riconoscere essendo emerso che il Vicari, là dove non fosse stato adottato il provvedimento di sospensione poi annullato (e cioè la delibera n. 227 del 27/10/2011 con cui il Comune aveva sospeso la precedente delibera n. 125 e prorogato altro incarico già conferito ad un dirigente esterno), sarebbe stato certamente assunto; il ragionamento della Corte territoriale evidenzia, dunque, sia la sussistenzadi un nesso causale tra l’inadempimento di un obbligo posto a carico del datore di lavoro (ancorché non derivante da un vincolo contrattuale) e l’evento dannoso sia una indicazione degli elementi da cui è stato desunto il giudizio circa il concreto verificarsi della chanceperduta (e ciò appare tanto più evidente se si considera il richiamo operato dai giudici di appello a Cass. 23 gennaio 2009, n. 1715sui danni per la perdita di chance e a Cass. 10 febbraio 2012, n. 22376 sul risarcimento della chanceperduta in presenza di una “certezza o elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi”); peraltro, la indicata valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte (v. Cass. 4 agosto 2020, n. 16665) secondo cui, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell’assunzione l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori; il danno, dal punto di vista economico, consiste, pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 5 giugno 2017, n. 13940), nel fatto che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove RGN 19311/2016 Pag.assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all’obbligo di immissione in ruolo; nel caso di specie, l’accoglimento della domanda non si pone dunque in contrasto con limiti giuridici rispetto alla risarcibilità del danno, che sussiste, né la mancata assunzione delle responsabilità proprie dell’incarico dirigenziale è elemento utilizzabile per postulare una riduzione del pregiudizio (ulteriore rispetto a quella relativa all’aliunde perceptum, già effettuata) non emergendo neppure dal ricorso del Comune se, nella quantificazione delle differenze, siano state considerati, oltre ai parametri retributivi di base del trattamento economico fondamentale anche voci di trattamento retributivo accessorio ricollegabili a precise responsabilità o a risultati; il Comune, infatti, si è limitato a dedurre che nessuna somma doveva essere riconosciuta al Vicari ovvero, in subordine, che la pretesa risarcitoria dello stesso nei confronti del Comune doveva al più essere liquidata “secondo i criteri stabiliti dalla costante giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato in una somma pari al 50% delle retribuzioni previste per la qualifica da conferire, detratto ogni eventuale periodo diattività lavorativa svolta ad altro titolo e ogni altra indennità e/o accessorio che presupponga l’effettività del servizio”; non è chiaro, pertanto, in relazione a quali voci eventualmente riconosciute e solo ricollegabili allo svolgimento effettivo del servizio si assuma una esorbitanza del risarcimento del danno; 6. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato; 7. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; 8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’u
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