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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39704/2021

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a seguente - ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, con ordinanza in data 03/12/2020, rigettava il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuto trasferimento del detenuto, in relazione al reclamo giurisdizionale proposto in data 14/09/2019 avverso l'impedimento opposto dalla direzione del carcere di Parma di fruire dell'ora d'aria pomeridiana con un compagno.

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge con riguardo alla avvenuta celebrazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza nonostante la giustificata assenza del reclamante, impedito per motivi di salute noti al Tribunale, il quale, dunque, non è stato messo nelle condizioni di illustrare le ragioni a sostegno del reclamo e del persistente interesse alla decisione nonostante l'avvenuto trasferimento dello stesso in altra struttura detentiva (casa di reclusione di Novara), non essendo cessata l'illegittima prassi di impedire la fruizione della seconda ora di passaggio in compagnia.

L'interesse alla decisione "ora per allora" discende dalla gravità della violazione posta in essere dall'amministrazione che, ove non stigmatizzata con un provvedimento giurisdizionale, può essere nuovamente reiterata con lesione del diritto soggettivo.

Il difensore ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nel ricorso.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse con riguardo al presunto ostacolo alla fruizione dell'ora d'aria pomeridiana in compagnia, restando conseguentemente assorbita la questione relativa alla presunta violazione del contraddittorio dell'udienza camerale.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai costante, ritiene che, in materia di reclami penitenziari, l'interesse all'impugnazione prescinde dalla permanente vigenza dell'atto impugnato, in quanto l'esito del giudizio, una volta conclusa anche la fase del controllo di legittimità, è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere in contestazione (Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256187; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, Lombardo, Rv. 230550; Sez. 1, n. 23191 del 28/04/2004, Mertoli, Rv. 228547; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, Rv. 228049), mentre la preclusione si tradurrebbe in un'inaccettabile lesione del diritto del detenuto all'effettività del rimedio, destinato normalmente ad incidere su beni di assoluto rilievo alla luce della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, Attanasio, Rv. 254704; Sez. 5, n. 43113 del 21/09/2004, Mazzitelli, Rv. 230443; v. anche Corte EDU, 17/09/2009, Enea c.

Italia, e 19/05/2015).

Si tratta, tuttavia, di pronunce adottate con riguardo a provvedimenti applicativi del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. e sanzioni disciplinari nei quali l'interesse al ricorso è connesso proprio alla possibilità di reiterare la misura ovvero di pregiudicare la fruizione di permessi e altri benefici trattamentali.

Nel caso in esame, invece, la deduzione concernente la persistenza dell'interesse al ricorso è del tutto assertiva, poiché il ricorso si limita ad affermare che nel carcere ove il detenuto è stato trasferito il regime relativo al passeggio è persino più restrittivo, senza tuttavia allegare alcun elemento a sostegno dell'auto-sufficienza del ricorso.

Risulta, del resto, manifestamente infondata la deduzione circa il diritto a fruire della seconda ora d'aria in compagnia, che il ricorrente fonda sull'erronea interpretazione di una decisione di questa Corte (Sez.1, n. 40761 del 08/06/2018, Pesce, non massimata) che, in realtà, si limita a distinguere tra ora d'aria e socialità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2,02/19 [OSCURATO:PERSONA]' re Esten o .‹! z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente - ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, con ordinanza in data 03/12/2020, rigettava il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuto trasferimento del detenuto, in relazione al reclamo giurisdizionale proposto in data 14/09/2019 avverso l'impedimento opposto dalla direzione del carcere di Parma di fruire dell'ora d'aria pomeridiana con un compagno. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge con riguardo alla avvenuta celebrazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza nonostante la giustificata assenza del reclamante, impedito per motivi di salute noti al Tribunale, il quale, dunque, non è stato messo nelle condizioni di illustrare le ragioni a sostegno del reclamo e del persistente interesse alla decisione nonostante l'avvenuto trasferimento dello stesso in altra struttura detentiva (casa di reclusione di Novara), non essendo cessata l'illegittima prassi di impedire la fruizione della seconda ora di passaggio in compagnia. L'interesse alla decisione "ora per allora" discende dalla gravità della violazione posta in essere dall'amministrazione che, ove non stigmatizzata con un provvedimento giurisdizionale, può essere nuovamente reiterata con lesione del diritto soggettivo. Il difensore ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nel ricorso. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse con riguardo al presunto ostacolo alla fruizione dell'ora d'aria pomeridiana in compagnia, restando conseguentemente assorbita la questione relativa alla presunta violazione del contraddittorio dell'udienza camerale. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai costante, ritiene che, in materia di reclami penitenziari, l'interesse all'impugnazione prescinde dalla permanente vigenza dell'atto impugnato, in quanto l'esito del giudizio, una volta conclusa anche la fase del controllo di legittimità, è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere in contestazione (Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256187; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, Lombardo, Rv. 230550; Sez. 1, n. 23191 del 28/04/2004, Mertoli, Rv. 228547; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, Rv. 228049), mentre la preclusione si tradurrebbe in un'inaccettabile lesione del diritto del detenuto all'effettività del rimedio, destinato normalmente ad incidere su beni di assoluto rilievo alla luce della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, Attanasio, Rv. 254704; Sez. 5, n. 43113 del 21/09/2004, Mazzitelli, Rv. 230443; v. anche Corte EDU, 17/09/2009, Enea c. Italia, e 19/05/2015). Si tratta, tuttavia, di pronunce adottate con riguardo a provvedimenti applicativi del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. e sanzioni disciplinari nei quali l'interesse al ricorso è connesso proprio alla possibilità di reiterare la misura ovvero di pregiudicare la fruizione di permessi e altri benefici trattamentali. Nel caso in esame, invece, la deduzione concernente la persistenza dell'interesse al ricorso è del tutto assertiva, poiché il ricorso si limita ad affermare che nel carcere ove il detenuto è stato trasferito il regime relativo al passeggio è persino più restrittivo, senza tuttavia allegare alcun elemento a sostegno dell'auto-sufficienza del ricorso. Risulta, del resto, manifestamente infondata la deduzione circa il diritto a fruire della seconda ora d'aria in compagnia, che il ricorrente fonda sull'erronea interpretazione di una decisione di questa Corte (Sez.1, n. 40761 del 08/06/2018, Pesce, non massimata) che, in realtà, si limita a distinguere tra ora d'aria e socialità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2,02/19 [OSCURATO:PERSONA]' re Esten o .‹! z
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