CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 05685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso il 21/01/2021 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto emesso il 21 gennaio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma del decreto impugnato, pronunciato 11 aprile 2021, con cui il Tribunale di Crotone aveva irrogato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e il versamento di una cauzione di 1.000,00 euro, riduceva la durata della misura a due anni e revocava l'obbligo di soggiorno. Secondo la Corte di appello di Catanzaro, la conferma del giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] si desumeva dalla gravità dei precedenti penali del prevenuto, che assumevano un elevato rilievo sintomatico, riguardando l'inserimento del ricorrente in contesti di criminalità organizzata collegati al traffico di sostanze stupefacenti, in conseguenza del quale, da ultimo, era stato condannato alla pena di nove anni di reclusione, nell'ambito di un procedimento penale tuttora pendente. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata del prevenuto, indispensabile per l'applicazione della misura di prevenzione personale censurata. Secondo la difesa del ricorrente, l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata discendeva dal fatto che dalla pendenza del procedimento penale controverso non era possibile evincere l'inserimento del prevenuto nell'ambiente della criminalità organizzata crotonese, atteso che gli elementi negativi desumibili dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA], essendo privi di definitività, non assumevano connotazioni utili alla conferma del decreto censurato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 5, n. 19598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. peri., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del '56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter legge n. 575 del 1965 - ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha L.] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). In questa cornice sistematica, occorre considerare i singoli passaggi del decreto impugnato, tenendo conto delle doglianze prospettate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di impugnazione in esame, allo scopo di verificarne l'effettiva congruità rispetto all'impianto motivazionale del provvedimento censurato. 3. Passando a considerare il merito delle censure sollevate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la Corte di appello di Catanzaro formulava un giudizio sulla sua pericolosità sociale qualificata inadeguato, compiendo una valutazione della personalità criminale del prevenuto fondata sulla sua anagrafe giudiziaria e non correlando tale elemento all'inserimento del ricorrente nell'ambiente della criminalità organizzata crotonese, collegato al traffico di sostanze stupefacenti, richiamato assertivamente. Tale contiguità criminale si riteneva soprattutto dimostrata dal giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Catanzaro, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove anni di reclusione, che veniva richiamato in termini generici e senza alcuna correlazione all'asserito inserimento del prevenuto nell'ambiente della criminalità crotonese collegato al traffico di sostanze stupefacenti. Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 2 del decreto impugnato, in cui la Corte di appello di Catanzaro osservava, in termini obiettivamente generici, che «l'esistenza di un reato che pone in pericolo la salute e la sicurezza pubblica consente di confermare la pericolosità, da considerarsi attuale, in quanto relativa a condotta commessa a ridosso del deposito della proposta [...]». In questa cornice, la Corte di appello di Catanzaro compiva un vaglio inadeguato sulla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che veniva valutata sulla base di risultanze processuali richiamate in termini tali da non consentire di affermare, quantomeno allo stato, il suo persistente inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata crotonese. Ne discende che, nel caso di specie, l'attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] veniva effettuata in termini inadeguati, essendo possibile affermare una presunzione di pericolosità sociale del prevenuto derivante da un accertamento penale soltanto a condizione che sia certa la correlazione tra la posizione del prevenuto e i fatti di reato su cui è intervenuta una pronunzia giurisdizionale. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aguì, Rv. 268215-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 3529 del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565-01; Sez. 1, n. 23641 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mondini, Rv. 206104-01). Queste conclusioni, da ultimo, venivano ribadite dalle Sezioni Unite, che - con una pronuncia precedente alla decisione impugnata - chiarivano quale fosse la portata della nozione di attualità della pericolosità sociale qualificata dei soggetti indiziati di appartenere a organizzazioni criminali, evidenziando che in questi casi «è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 257511- 01). Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, pertanto, non appare congruo, tenuto conto del fatto che, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale nei confronti di soggetti collegati a organizzazioni criminali strutturate, l'attualità della pericolosità sociale deve essere valutata sulla base di indici sintomatici concretamente riscontrati (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, cit.), che assumono una valenza altamente dimostrativa laddove la contiguità consortile del prevenuto risulti lungamente consolidata nel tempo e non sussistano elementi da cui desumere che la stessa sia venuta meno per effetto del suo allontanamento dall'ambiente di riferimento.4. Per queste ragioni, il decreto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullato, con il conseguente rinvio del procedimento alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati. P.