CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 17868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. 11978/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] N.Q. ER. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente/ric. incidentale- e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 297/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che conclude per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità del ricorso incidentale; uditi gli avvocati del ricorrente, dei controricorrenti e del ricorrente incidentale che si sono riportati ai propri scritti difensivi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini che seguono. 1. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere acquistato con rogito del 1991 da [OSCURATO:PERSONA] un appartamento e il relativo posto auto, identificato nella planimetria con le lettere “AE”, in realtà di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, essi attori avevano preso possesso del posto auto identificato dalle lettere “AF”; deceduta [OSCURATO:PERSONA], il di lei erede, [OSCURATO:PERSONA], con atto del 2002 vendette un altro appartamento, ubicato nel medesimo condominio, di proprietà sempre della defunta, a [OSCURATO:PERSONA], unitamente al posto auto identificato con le lettere “AF”, chiesero dichiararsi che gli esponenti, acquirenti a titolo particolare da [OSCURATO:PERSONA], avevano acquistato con una servitù di uso pubblico a favore dell’appartamento loro venduto, il posto assegnato alla loro dante causa, al momento dell’acquisto individuato con le lettere “AF” , con conseguente rettifica giudiziale dell’atto d’acquisto, indicando che il posto auto loro trasferito era quello individuato come “AF” e non come “AE”, diritto da dichiararsi, in subordine, conseguito per usucapione. 1. 2. Il Tribunale rigettò la domanda. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto dell’appello. [OSCURATO:PERSONA], vennero chiamati in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima chiese di essere estromessa in quanto aveva divorziato dal Bregoli sin dal 1980. 2. 1. La Corte locale, ogni questione di procedura (…) tralasciata , risolse il merito nei termini seguenti testuali: Benché le parti se ne siano occupate marginalmente, gli atti consentono di affermare che la situazione di fatto può essere così ricostruita: per regolamento condominiale predisposto dal costruttore/originario proprietario – dunque “contrattuale” – su porzioni di parte comune viene attribuito a ciascun condomino un diritto superiore a quello degli altri: l’uso esclusivo della porzione quale posto auto. Ogni porzione è individuata “secondo quanto risulta dalla planimetria allegata”. Si versa dunque in una ipotesi riconducibile all’art. 1102 c.c. di “uso più intenso” della cosa comune . Non vi era conflitto di titoli, con conseguente irrilevanza di dati esterni quali il fatto che Bombardi non fosse in realtà titolare di alcun diritto su quel posto auto, che fosse invece titolare del posto AF, che né ella né altri si fossero opposti alla utilizzazione da parte degli attori del posto AF . Tuttavia, la domanda meritava accoglimento in quanto la parte appellante aveva individuato, sia pure in via mediata, il titolo del proprio diritto: quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA], essa è divenuta parte del regolamento contrattuale predisposto dal costruttore. Ed in esecuzione di tale regolamento, e non già in quanto scritto nei singoli rogiti, che parte appellante ha diritto all’uso esclusivo della piazzola AF al cui rispetto tutti i condomini – quindi anche [OSCURATO:PERSONA] – sono vincolati poiché con l’acquisto dell’immobile hanno altresì accettato il regolamento predisposto dal costruttore . In dispositivo la sentenza dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto condomini per proprietà di appartamento ivi collocato, hanno l’uso esclusivo del posto auto identificato come “AF” . 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché, con separato atto, in seno al quale svolge ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153, 291, 326, 331 cod. proc. civ. e con il correlato secondo, l’omesso esame del fatto controverso e decisivo, costituito dal fatto che, in ragione della fondatezza del primo motivo, doveva considerarsi passata in giudicato la sentenza di primo grado. La notifica all’appellato [OSCURATO:PERSONA], contumace in primo grado, non aveva raggiunto l’interessato, risultato trasferito altrove. Ma gli appellanti non avevano curato di effettuare nuova notifica, né avevano chiesto di essere autorizzati al rinnovo dell’atto; rinnovo ordinato dal Giudice, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione e perciò rimessa in trattazione. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’inesistenza della prima notifica. Si era in presenza, per il ricorrente di un vizio processuale insanabile , non potendo trovare applicazione l’art.331 cod. proc. civ., sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in presenza di cause inscindibili e la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, affermando che la sentenza di primo grado era passata in giudicato in ragione dell’inammissibilità dell’appello per le ragioni perorate con il primo motivo. 3. Il complesso censuratorio, intimamente connesso, è manifestamente destituito di giuridico fondamento. Il ricorrente, invero, non pare cogliere il significato e la portata degli arresti di questa Corte, che pure in parte evoca. Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - dev e trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (sentenza n. 14124, 11/06/2010, Rv. 613660; conf., ex multis, Cass. nn. 8727/2011, 20501/2015). Principio, questo, puntualmente applicato dalla Corte d’appello, la quale ha disposto, ex art. 332 cod. proc. civ., integrazione del contraddittorio. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Lamenta il Mazzoni che la sentenza d’appello aveva pronunciato “extra petita”, in quanto, dopo aver ricostruito i fatti in maniera diversa rispetto alla prospettazione delle parti, aveva risolto la questione in termini favorevoli agli appellanti riconvertendo, mediante un’operazione ermeneutica del tutto indebita, la domanda degli attori originariamente volta ad ottenere una sentenza dichiarativa del proprio diritto di natura reale sul posto auto individuato mediante la sigla AF (…) in una domanda volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’utilizzo del posto auto AF in luogo di quello AE in ragione dell’acquisita qualità di condomini e il conseguente diritto di servirsi della cosa comune (area parcheggio condominiale), purché in conformità del disposto dell’art. 1102 c.c. (…) In tale “nuova” veste, pertanto, essi sarebbero legittimati, mediante un inammissibile artificio interpretativo, a richiedere l’applicazione del regolamento condominiale predisposto dal costruttore di natura contrattuale e, come tale vincolante anche per i successori a titolo particolare . La domanda era fondata sul contratto di compravendita e sui diritti che da esso scaturivano, la decisione del Giudice, invece aveva preso le mosse da una ben diversa ricostruzione, esulando dal proprio potere di qualificazione della domanda, essendo stato assegnato un diritto radicalmente diverso da quello preteso. 4. 1. La doglianza va disattesa. La qualificazione della domanda compete al giudice del merito sulla base di quanto prospettato dalle parti. Nel caso di specie l’esistenza del regolamento condominiale contrattuale viene presa in esame dalla Corte d’appello proprio perché facente parte della prospettazione delle parti e del materiale ritualmente in atti (sul punto, assai puntualmente i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Tratto hanno evidenziato (si veda pag. 15 e segg. del controricorso) che l’uso qualificato delle aree a posteggio discendeva da specifica disposizione regolamentare. Questa Corte ha chiarito che in riferimento al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pur dovendosi affermare che al giudice spetta il potere di dare qualificazione giuridica alle eccezioni proposte, tuttavia tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l'effetto giuridico domandato (Sez. 2, n. 21484, 12/10/2007,Rv. 599435). Si è ulteriormente spiegato che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Sez. 3, n. 15383 del 28/06/2010, Rv. 613802). Nel caso che ci occupa l’effetto voluto dalle parti non risulta essere stato mutato dalla Corte d’appello, effetto consistito nel pieno godimento del posto auto indicato con la sigla “AF”, con efficacia “erga omnes” e, quindi, pienamente trasmissibile. 5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, anche sotto lo specifico profilo dell’assenza di motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte di Bologna aveva affermato che agli appellanti in quanto condomini per proprietà di appartamento ivi collocato, hanno l’uso esclusivo del posto auto identificato come AF nella planimetria allegata al relativo regolamento di condominio . Non era dato cogliere la giustificazione motivazionale della decisione, stante che il regolamento condominiale si limitava a rappresentare graficamente i posti auto, senza indicazione delle lettere distintive e la sentenza aveva del tutto omesso di verificare cosa sul punto fosse stato esplicitato negli atti d’acquisto degli appartamenti. Ma non solo, la sentenza aveva ignorato anche quanto ammesso dagli stessi appellanti, i quali, anche nella comparsa conclusionale d’appello avevano precisato che il posto “AF” era stato ceduto, insieme all’appartamento, al Mazzoni, dal figlio di [OSCURATO:PERSONA]. 5. 1. La doglianza è fondata. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Nel caso che ci occupa resta insondabile la ragione per la quale la Corte di merito abbia deciso che agli appellanti andasse “assegnata” la piazzola a parcheggio “AF” e non quella “AE”. Né un tale silenzio sul punto, peraltro decisivo, risulta emendabile con l’avere richiamato il regolamento condominiale contrattuale a base del diritto d’uso esclusivo più intenso in capo ai singoli condomini, restando oscura la ragione della scelta di un’area piuttosto che d’un’altra. 5. In ragione dell’accoglimento del motivo di cui immediatamente sopra resta assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], diretto a censurare il regolamento delle spese. 6. La sentenza impugnata, deve, pertanto, essere cassata con rinvio, in relazione all’accolto motivo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugna