Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 35194/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

le di sorveglianza di Napoli del 3/3/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3.3.2026, il Tribunale di sorveglianza di Napoli hadichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva rigettato in data 15.5.2025una istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n.199 del 2010.2.

Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non puòessere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modificaapportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 – 01).Pertanto, il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di sorveglianza di Napoli del 3/3/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3.3.2026, il Tribunale di sorveglianza di Napoli hadichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva rigettato in data 15.5.2025una istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n.199 del 2010.2. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non puòessere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modificaapportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 – 01).Pertanto, il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35194/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris