CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 47203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE iWPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. Ritenuto cne, con un unico motivo ai ricorso, ,restoso Pietro - imputato aei reati di cui agli artt. 81, cpv, e 679 cod. pen., e 40, co. 1, lett. b) , e co. 4, del dlgs n. 504 del 1995 - ha censurato la carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuante generiche in misura prevalente rispetto aiia contestata aggravante e aiia recidiva sui rilievo della confessione aa lui resa e della condotta collaborativa tenuta nel corso del procedimento; Considerato che tale motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile; avendo per un verso il aiudice del Gravame ; con adeauato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, ritenuto che non vi fossero ragioni per operare un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno - dal primo giudice ritenute in termini di equivalenza - e non AvPnein, pPr altro vPrcn , il rirorrentP Riierltd 1i aver riPrInttn rnn VappplIn c pprifiri elementi, non valutati dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto indurre ad un giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e sulla recidiva, tenendo conto, altresì, arche dell'oggettiva Ani fni-i-n rine, riniAn nnri-i•-"Inen nrnnni,,n-rinnn ennin-7-7.2.1-n Ani es-m %., n collegamento con altri soggetti; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euri 3.000.00 in favore aeria Cassa delle ammencle, non potendosi escivaere proriii ai colpa nella proposizione del ricorso. PQM uicniara inammissiblie il ricorso e condanna lì ricorrente al pagamento cene spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 il consigiiere estensore li Pres