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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25587/2026

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rto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 giugno 1975; avverso la sentenza n. 1765/ 2025 della Corte di appello di Bari del 15 aprile 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttìvo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 15 aprile 2025 ha riformato la sentenza con la quale, il precedente 13 dicembre 2023, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione dell'art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], omesso il versamento nei termini stabiliti dalla legge delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sulle retribuzioni corrisposte ai collaboratori della predetta compagine societaria quali risultanti dalle certificazioni rilasciate ai lavoratori in questione, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, comprensiva delle pene accessorie della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi, della incapacità a contrarre con la P.a. per la durata di 1 anno, della interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di 1 anno, della interdizione perpetua a fare parte degli organi della giustizia tributaria e della pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato sul sito intemet del Ministero della Giustizia.

La Corte territoriale, infatti, in parziale accoglimento del gravame presentato dal prevenuto, disponeva il proscioglimento dell'imputato dalla imputazione a lui contestata stante la intervenuta prescrizione del reato medesimo; provvedeva, peraltro, alla "Conferma nel resto (del)la sentenza appellata.

Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del [OSCURATO:PERSONA] contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta conferma della irrogazione delle sanzioni accessorie in danno del ricorrente, sebbene lo stesso fosse stato prosciolto dalla imputazione elevata a suo carico per effetto della maturata prescrizione comportante l'estinzione del reato a lui ascritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Il motivo di ricorso formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la dichiarata conferma delle pene accessorie già irrogate in danno dell'imputato dal Tribunale di Trani in esito alla sentenza di primo grado; in tale occasione il prevenuto era stato, infatti, dichiarato responsabile della 2violazione dell'art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000 e condannato alla pena di giustizia comprensiva delle pene accessorie; in accoglimento del gravame presentato dal prevenuto, la Corte di appello di Bari, rilevato che non vi erano comunque gli elementi per la assoluzione nel merito dell'imputato, ha, tuttavia, prosciolto il [OSCURATO:PERSONA] avendo riscontrato l'intervenuta prescrizione del reato a lui contestato.

Nel dispositivo della sentenza la Corte territoriale (infatti, al riguardo la motivazione è del tutto silente), dopo aver dichiarato "non doversi procedere in relazione al reato ascritto" all'imputato "per intervenuta prescrizione", ha tuttavia disposto, non senza una qualche ambiguità contenutistica, nel senso della "conferma nel resto (del)la sentenza appellata".

Dovendosi ritenere (anche al fine di prevenire una qualsivoglia possibile incertezza applicativa del dictum contenuto nella impugnata sentenza) che in tale "resto" la Corte barese abbia inteso ricomprendere la applicazione delle pene accessorie (dovendo, invece, ritenersi, per ciò che attiene alla pena principale, che la stessa sia stata immediatamente travolta dal proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA]), rileva il Collegio che, per quanto specificamente riguarda i reati tributari, tali sanzioni sono previste dall'art. 12 del digs n. 74 del 2000.

Osserva, altresì, il Collegio che queste, sebbene disciplinate dalla legislazione speciale, costituiscono - non diversamente da quanto previsto per le pene accessorie di carattere generale dall'art. 20 cod. pen. ed al di là della diversa espressione lessicale usata dal legislatore (infatti per ciò che attiene ai reati tributari si legge al comma 1 del citato art. 12 del dlgs n. 74 del 2000 che "la condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa") - un effetto penale che, ove previsto, "consegue di diritto alla condanna".

E' di conseguenza evidente che la irrogazione delle stesse non potesse essere oggetto di conferma da parte della Corte barese, la quale aveva provveduto al proscioglimento del prevenuto stante la maturata prescrizione del reato contestato (si vedano al riguardo, per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 aprile 2018, n. 16841, rv 272975; Corte di cassazione Sezione II penale, 15 settembre 2016, n. 38345; rv 268239).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con il derivante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, entro i limiti precisati nel dispositivo che segue. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 giugno 1975; avverso la sentenza n. 1765/ 2025 della Corte di appello di Bari del 15 aprile 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttìvo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 15 aprile 2025 ha riformato la sentenza con la quale, il precedente 13 dicembre 2023, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione dell'art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], omesso il versamento nei termini stabiliti dalla legge delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sulle retribuzioni corrisposte ai collaboratori della predetta compagine societaria quali risultanti dalle certificazioni rilasciate ai lavoratori in questione, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, comprensiva delle pene accessorie della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi, della incapacità a contrarre con la P.a. per la durata di 1 anno, della interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di 1 anno, della interdizione perpetua a fare parte degli organi della giustizia tributaria e della pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato sul sito intemet del Ministero della Giustizia. La Corte territoriale, infatti, in parziale accoglimento del gravame presentato dal prevenuto, disponeva il proscioglimento dell'imputato dalla imputazione a lui contestata stante la intervenuta prescrizione del reato medesimo; provvedeva, peraltro, alla "Conferma nel resto (del)la sentenza appellata. Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del [OSCURATO:PERSONA] contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta conferma della irrogazione delle sanzioni accessorie in danno del ricorrente, sebbene lo stesso fosse stato prosciolto dalla imputazione elevata a suo carico per effetto della maturata prescrizione comportante l'estinzione del reato a lui ascritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Il motivo di ricorso formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la dichiarata conferma delle pene accessorie già irrogate in danno dell'imputato dal Tribunale di Trani in esito alla sentenza di primo grado; in tale occasione il prevenuto era stato, infatti, dichiarato responsabile della 2violazione dell'art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000 e condannato alla pena di giustizia comprensiva delle pene accessorie; in accoglimento del gravame presentato dal prevenuto, la Corte di appello di Bari, rilevato che non vi erano comunque gli elementi per la assoluzione nel merito dell'imputato, ha, tuttavia, prosciolto il [OSCURATO:PERSONA] avendo riscontrato l'intervenuta prescrizione del reato a lui contestato. Nel dispositivo della sentenza la Corte territoriale (infatti, al riguardo la motivazione è del tutto silente), dopo aver dichiarato "non doversi procedere in relazione al reato ascritto" all'imputato "per intervenuta prescrizione", ha tuttavia disposto, non senza una qualche ambiguità contenutistica, nel senso della "conferma nel resto (del)la sentenza appellata". Dovendosi ritenere (anche al fine di prevenire una qualsivoglia possibile incertezza applicativa del dictum contenuto nella impugnata sentenza) che in tale "resto" la Corte barese abbia inteso ricomprendere la applicazione delle pene accessorie (dovendo, invece, ritenersi, per ciò che attiene alla pena principale, che la stessa sia stata immediatamente travolta dal proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA]), rileva il Collegio che, per quanto specificamente riguarda i reati tributari, tali sanzioni sono previste dall'art. 12 del digs n. 74 del 2000. Osserva, altresì, il Collegio che queste, sebbene disciplinate dalla legislazione speciale, costituiscono - non diversamente da quanto previsto per le pene accessorie di carattere generale dall'art. 20 cod. pen. ed al di là della diversa espressione lessicale usata dal legislatore (infatti per ciò che attiene ai reati tributari si legge al comma 1 del citato art. 12 del dlgs n. 74 del 2000 che "la condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa") - un effetto penale che, ove previsto, "consegue di diritto alla condanna". E' di conseguenza evidente che la irrogazione delle stesse non potesse essere oggetto di conferma da parte della Corte barese, la quale aveva provveduto al proscioglimento del prevenuto stante la maturata prescrizione del reato contestato (si vedano al riguardo, per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 aprile 2018, n. 16841, rv 272975; Corte di cassazione Sezione II penale, 15 settembre 2016, n. 38345; rv 268239). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con il derivante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, entro i limiti precisati nel dispositivo che segue. 3 P.Q.M
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