CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 09729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31159/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 460/2021depositata il 27/05/2021 , R.G.N. 929/2020 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 31159/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 27.5.2021 n. 460, la Corte d’appello di Milano accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva rigettato l’impugnazione dallo stesso proposta avverso l’estratto di ruolo richiesto presso l’Agenzia delle Entrate riscossione per verificare l’eventuale sussistenza di pretese contributive nei suoi confronti. Il tribunale rilevato che gli enti resistenti avevano dimostrato la regolare notifica dei titoli portanti la pretesa, e cioè, le cartelle e gli avvisi d’addebito e valutata l’infondatezza sia della doglianza circa le modalità di notifica, sia del generico disconoscimento delle copie prodotte, ha ritenuto che non fosse ammissibile un’azione di mero accertamento negativo, difettando nel ricorrente l’interesse ad agire, in mancanza di una minaccia attuale di atti esecutivi: pertanto, il ricorso introduttivo veniva qualificato come una opposizione tardiva all’esecuzione e, di conseguenza, rigettato con spese. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], riteneva sussistente l’interesse ad agire del contribuente anche perché la notifica dell’intimazione di pagamento, in quanto preordinata all’avvio dell’esecuzione aveva fatto sorgere nel contribuente l’interesse a paralizzare l’intenzione dell’Ente di agire coattivamente per il recupero del credito, potendo eccepire fatti estintivi della pretesa. La Corte del merito ha, tuttavia, confermato la sentenza di primo grado in punto di genericità del disconoscimento della conformità delle copie degli avvisi di ricevimento agli originali, nonché sulla ritualità della notifica di tutti gli atti impositivi e/o riscossivi ad eccezione del credito portato dalla cartella n. 06820070384944789000 per la quale non vi era prova del perfezionamento della notifica da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; pertanto, trattandosi di una cartella risalente al 2007, di cui il primo atto interruttivo della prescrizione del relativo credito era risultato essere un avviso d’intimazione notificato in data 15.1.2017, la sottostante pretesa contributiva doveva, ad avviso della Corte d’appello, ritenersi estinta per decorso del termine prescrizionale quinquennale. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps e l’Agenzia delle Entrate riscossione resistono ciascuno con distinto controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per vizio processuale in relazione al negato ingresso da parte del tribunale del tempestivodisconoscimento effettuato dalla ricorrente, ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché il giudice di primo grado (e conseguentemente la Corte d’appello) non aveva consentito al ricorrente di proporre ritualmente l’azione di disconoscimento di cui in rubrica (e non solo quella di cui all’art. 2719 c.c. nella quale, invece, è colui che disconosce che è onerato della dimostrazione della difformità), non trascrivendo l’eccezione del ricorrente e violando il diritto di difesa della parte (art.24 Cost.). Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sul disconoscimento (che era stato tempestivamente espresso dalla odierna ricorrente), ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c., dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica e prodotti in copia dagli Enti cosicché era mancato il procedimento di verificazione ad eventuale istanza dei medesimi Enti. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 -bis della legge n. 53/94 e dell’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e dell’art. 57 – bis del d.lgs. n. 82/05 (Codice dell’Amministrazione digitale) e dell’art. 2697 c.c., in relazione alle notifiche effettuate via Pec dall’Inps e dall’[OSCURATO:PERSONA], per inesistenza delle stesse, per essere stati utilizzati per l’invio degli atti della riscossione, indirizzi di posta elettronica non risultanti da pubblici elenchi. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per l’inesistenza delle notifiche effettuate via Pec dagli Enti, da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte del merito, in conseguenza dell’erronea interpretazione degli atti processuali, omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo del credito contributivo per fatti estintivi (intervenuta prescrizione, decadenza e inesistenza del credito). Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sull’interesse del ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, l’azione di accertamento negativo del credito degli Enti, facendo valere l’intervenuta prescrizione, la decadenza e, in ogni caso, l’inesistenza del credito. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, riguardano l’articolata doglianza con la quale il ricorrente si duole della circostanza che la Corte del merito non abbia esaminato l’eccezione di disconoscimento degli atti prodotti (referti di notifica e avvisi di ricevimento) dagli enti convenuti. Questi primi tre mezzi sono inammissibili perché il ricorrente non si confronta con la statuizione che il disconoscimento è stato formulato con clausola di stile e con un contenuto assolutamente generico (“il procuratore del ricorrente ha dichiarato di disconoscere tutta la documentazione prodotta in copia dagli opposti” cfr. verbale d’udienza davanti al tribunale del 13.11.2019, riportato alla p. 4 della sentenza impugnata), dovendo, invece, tale dichiarazione essere fatta –a pena d’inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 4053/18). Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa, anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 12737/18). Infine, in assenza di uno specifico disconoscimento (come nel caso di specie), le copie degli atti attestanti l’avvenuta notifica devonoritenersi conformi agli originali e, come tali, idonei a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio degli atti della riscossione. Il quarto e quinto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché sovrapponibili, sono inammissibili, perché contestano l’accertamento di fatto espresso dalla Corte di appello secondo il quale, sulla base della documentazione esaminata, la stessa ha constatato la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito, che risultavano consegnati proprio all’indirizzo Pec dell’appellante (che non ha contestato la riferibilità a sè, di tale indirizzo pec) anche se inviati da un indirizzo pec non inserito in pubblici registri, con specificazione, tuttavia, nell’oggetto del messaggio, del numero dell’avviso di addebito notificato (corrispondente al numero presente nei referti di notifica). Inoltre, la Corte d’appello ha precisato che il ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado non aveva sollevato specifiche contestazioni sul punto, che infatti non vengono riportate nel presente ricorso in cassazione. Il sesto e settimo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, in quanto non sussiste nessuna omessa pronuncia sul merito della pretesa, avendo la Corte d’appello ritenuto, sulla base della giurisprudenza consolidata, che gli atti sottostanti all’estratto di ruolo impugnato fossero stati validamente notificati, e il credito era divenuto intangibile per mancata opposizione nei termini. Mentre, ogni altra eccezione doveva reputarsi inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in grado di appello, ovvero assorbita dalla dichiarazione di tardività nella proposizione dell’impugnazione degli avvisi di addebito. Va, comunque, dato atto della circostanza per la quale, secondo il recente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, n. 26283/22, c’è carenza d’interesse ad agire nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, salvo i casi specificamente previsti.Al riguardo si è, infatti, statuito che “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.” Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell’Inps, ma non nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione, dovendo ritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Sussistono i presuppostiper il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite in favore del solo Inps, che liquida nell’importo di € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte d