CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa aprile 2025, la Corte di appello di Genova, ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 28 maggio 2024 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto accertato in Toirano il 24.4.2023). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di. appello, lamentando ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 187, comma 8, d.lgs. cit. ed il vizio di motivazione nonché il travisamento della valutazione delle prove in quanto la sentenza sarebbe contraddittoria laddove si afferma che la RG. non aveva in dotazione strumenti sufficienti per l'accertamento circa l'assunzione di sostanza stupefacente, contrastando tale affermazione con la ricostruzione del fatto. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica. 4. I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili. Le censure sono reiterative di argomentazioni già proposte con l'atto di appello ed analiticamente affrontate dalla Corte d'appello senza un reale confronto con le statuizioni della sentenza impugnata. Quanto alla prima censura, la Corte di merito ha •posto in rilievo che l'imputato si presentava in evidente stato di alterazione ed all'interno della vettura da lui . . . condotta vi erano tracce eli stupefacente;, in quel frangente è stato invitato à recarsi presso una struttura ospedaliera dato che la Polizia giudiziaria non era in possesso di strumenti preliminari e selettivi per l'accertamento dell'assunzione di stupefacenti. Quanto al secondo motivo, non sussiste alcuna contraddizione nei termini evidenziati dalla difesa dall'imputato atteso che risulta che la P.G. era in dotazione di strumenti preliminari per l'accertamento del tasso alcolemico non già per l'assunzione delle sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha quindi fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento all'art. 187, comma 8, cod. strada, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (si veda inoltre quanto illustrato in sentenza nella parte in cui si evidenzia come debba considerarsi legittima la richiesta degli operanti rivolta all'imputato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti, atteso che, a prescindere dalla sintomatologia, il ricorrente riferiva agli operanti di essere "consapevole del risultato positivo degli stessi"). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così