Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:303
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998C0430 - IT
Avviso legale importante
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61998C0430
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 10 giugno 1999. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/45/CE - Mancata trasposizione entro i termini prescritti. - [OSCURATO:PERSONA]430/98.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-07391
Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee intende far dichiarare che, non avendo emanato e non avendole comunicato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ovvero non essendosi accertato che le parti sociali attuassero di comune accordo le disposizioni necessarie, e quindi non avendo adottato e non avendole comunicato le misure necessarie per poter garantire i risultati imposti dalla detta direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo venga condannato alle spese.
2. Ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva 94/45, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 22 settembre 1996 oppure accertarsi, entro tale data, che le parti sociali mettessero in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Secondo il medesimo articolo, gli Stati membri dovevano adottare tutte le disposizioni necessarie che permettessero loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla direttiva stessa. Essi erano inoltre tenuti a informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere constatato che detto termine era scaduto senza che le fossero state fornite informazioni sull'esistenza di misure di trasposizione prese dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, ha avviato un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).
4. Con lettera 16 gennaio 1997 essa ha invitato il governo lussemburghese a comunicarle le sue osservazioni sulla mancanza delle disposizioni necessarie per la trasposizione in diritto interno della direttiva 94/45.
5. Con lettera 18 febbraio 1997 il governo lussemburghese ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una bozza di disegno di legge recante attuazione della direttiva 94/45 e le ha comunicato che erano in corso le consultazioni delle parti sociali su tale disegno di legge, il quale, in linea di massima, avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio del governo all'inizio del mese di marzo 1997. Con lettera 2 maggio 1997 lo stesso governo ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di essere in grado di presentare immediatamente tale disegno di legge in Parlamento, facendo presente che il 90% delle imprese si erano già dotate di un accordo volontario del tipo raccomandato dalla direttiva.
6. Il 22 aprile 1998 la [OSCURATO:PERSONA], considerando che non era stata adottata nessuna misura di attuazione della direttiva 94/45 o quantomeno di non avere ricevuto alcuna informazione in merito, ha rivolto al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo un parere motivato in cui dichiarava che tale Stato membro era venuto meno agli obblighi che gli incombevano.
7. Non avendo ricevuto informazione alcuna sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al disegno di legge recante trasposizione della direttiva 94/45, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
8. Nel controricorso il governo lussemburghese non contesta di avere omesso di trasporre la direttiva 94/45 nel termine prescritto. Esso spiega di avere approvato un disegno di legge recante recepimento della medesima in diritto nazionale, aggiunge che su tale disegno è stato chiesto il parere delle camere del lavoro e del Consiglio di Stato e precisa che esso dovrebbe essere votato dalla Camera dei deputati prima della fine del primo semestre di quest'anno. Il governo lussemburghese aggiunge che le imprese lussemburghesi interessate dalla direttiva hanno quasi tutte fatto ricorso ad accordi volontari, sicché le parti sociali avrebbero attuato di comune accordo le disposizioni necessarie. Ritiene pertanto che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non abbia più motivo di essere se non per far dichiarare il ritardo del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo nella trasposizione della direttiva.
9. Risulta così che il governo lussemburghese non nega che la direttiva non è stata trasposta nel termine prescritto. Essa non lo è nemmeno oggi, in mancanza dell'adozione definitiva delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti trasposizione in diritto nazionale della direttiva 94/45. Occorre anche rilevare che, come riconosciuto dal governo lussemburghese, le imprese interessate dalla direttiva non sono tutte assoggettate ad accordi destinati ad attuare le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva e che, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], nei casi in cui detti accordi esistono non è affatto dimostrato che posseggano il carattere vincolante idoneo a garantire l'attuazione de qua. Occorre pertanto considerare fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare l'inadempimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 94/45.
10. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
11. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) Non avendo emanato e non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ovvero non avendo dimostrato di essersi accertato, nello stesso termine, che le parti sociali abbiano messo in atto di comune accordo le disposizioni necessarie, e quindi non avendo adottato e non avendole comunicato le necessarie misure atte a garantire i risultati imposti dalla stessa direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 14, n. 1, di quest'ultima.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese».