CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la domanda di rinvio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 147 cod. pen. e assenza di motivazione sotto forma di motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. A fronte della motivazione dell'ordinanza, che dà atto di tutti gli elementi a disposizione relativi alle condizioni di salute del detenuto, il ricorso non fa che sollecitare una nuova valutazione di merito da parte della Corte di legittimità, ignorando, per di più, due passaggi fondamentali del provvedimento: quello in cui si ricorda che Romeo aveva rifiutato il trasferimento in un altro Istituto penitenziario dotato di SAI e quello in cui si sottolinea la pericolosità sociale del ricorrente, tale da impedire l'adozione del provvedimento, così come disposto dalla norma. Quanto alle condizioni di salute, l'ordinanza risulta avere preso in considerazione anche i risultati della perizia effettuata in sede di cognizione, facendo riferimento a tutte le relazioni esperite. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 7,1 pagamento delle spese processuali e M=SZI=Pgi della somma di euro 3.000 a Cassa delle szer-