CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _MELI MOUHAMED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già esaminato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione per il rilievo attribuito al possesso di altra somma in contanti e di altri 24 involucri di eroina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] c olo Giorgio; Fi