CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile - per tardività - l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., avverso l'anteriore decisione di mancato accoglimento di istanza di applicazione di indulto. Secondo il Tribunale, il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 24 dicembre 2023, mentre l'atto di impugnazione risultava presentato il successivo 27 dicembre. 2. Ricorre l'interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione della legge processuale, osservando che, essendo il giorno 24 dicembre 2023 una domenica, ed essendo festivi i due giorni seguenti, l'impugnazione doveva giudicarsi tempestiva a norma dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. prevede che «(i)l termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo». Nella specie, il termine quindicinale di impugnazione scadeva domenica 24 dicembre 2023. Stante la natura festiva di tale giorno, nonché dei giorni 24 e 25 dicembre, il termine stesso doveva intendersi prorogato al giorno ulteriormente successivo, 27 dicembre. L'opposizione, proposta in pari data, è dunque in termini. 2. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Trento per la celebrazione del giudizio di opposizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. C