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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21058/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25562/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2617/2016 depositata il09/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione: La Corte d'appello di Bologna, con ordinanza resa il 9/5/2017 ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva d'esproprio in qualità di affittuario coltivatore diretto - in forza di regolare contratto agrario sottoscritto con l’amministrazione comunale di Bologna - di un immobile distinto al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Minerbio (BO) interessato dalla procedura ablatoria avviata dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un nuovo “Impianto di compressione” a beneficio della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello di Bologna riteneva che, sulla base al tenore letterale dell’art. 36 d.P.R. 327/2001, in relazione all’indubitabile natura privata dell’opera oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, doveva escludersi l’operatività delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 bis del T.U.

Espropriazioni -ivi compresa la previsione di cui all’art. 42 del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in punto di indennità aggiuntive-.

Secondo il giudice di appello, un indennizzo a carico dell’espropriante superiore al valore venale del bene connesso all’attribuzione di un ristoro a favore del coltivatore pregiudicato dall’esproprio, andava riconosciuto esclusivamente allorché l’opera cui è finalizzata l’espropriazione è pubblica.

Per converso, affermava la Corte di appello, qualora siano di natura privata tanto la proprietà dell’opera quanto il sacrificio apportato al bene espropriato, al privato proprietario dell’opera stessa non può essere imposto per l’acquisizione del terreno su cui realizzarla, un sacrificio superiore a quello che egli dovrebbe affrontare per dotarsene secondo i valori di mercato, tanto trovando conferma nell’art. 52-nonies d.P.R. 327/2001, che prende in considerazione esclusivamente l’indennità principale di spettanza del proprietario, con riferimento ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, tale qualificandosi l’impianto in questione. [OSCURATO:PERSONA], impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Bologna, rispettivamente, in qualità di beneficiario della procedura espropriativa e proprietario espropriato, nonché contro l’autorità espropriante rappresentata dal Ministero dello sviluppo economico.

Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Comune di Bolognae il Ministero dello sviluppo economico.

Il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il Comune di Bologna hanno depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 24 giugno 2022.

Con il primo e il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, c.1, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 42 d.P.R. 327/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 42 Cost. e dell’art. 1 Prot. n.1 annesso alla CEDU, prospettando altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 cit., nell’interpretazione datane dalla Corte di appello, per violazione dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati per il tramitedell’art. 117, c.1, Cost. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Bologna, disattendendo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, avrebbe erroneamente ritenuto la non spettanza ad esso ricorrente dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 del T.U.

L’interpretazione dell’art. 36 del T.U. offerta dalla Corte di appello sarebbe in contrasto, per l’un verso, con la ratio sottesa alla prima norma, rivolta a limitare l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 37 ss. d.P.R. 327/2001 (finalizzate ad erodere l’indennità posta a carico della p.a. commisurata al valore venale del bene espropriato) solo ed esclusivamente per ragioni effettive di contenimento della spesa pubblica e dunque, oltre ai casi in cui l’opera venga realizzata da enti pubblici, anche nelle ipotesi di opere realizzate da privati, ma rientranti nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica ovvero nell’alveo di piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, attesa la loro finalità pubblica di rilevanza sociale.

Da tanto conseguirebbe, a dire del ricorrente, che negli altri casi in cui l’esproprio sia finalizzato alla realizzazione di opere private, sia pure di pubblica utilità, nessuna ragionevole giustificazione potrebbe consentire un sacrificio per il privato ulteriore a quello derivante dalla perdita del diritto dominicale sul bene.

Per altro verso, l’interpretazione dell’art. 36 contrasterebbe con la portata vincolante ed inderogabile dell’art. 42 T.U.E. la quale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della proprietà dell’opera per cui si ricorre all’esproprio, riconosce una tutela autonoma e differenziata alla condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito dell’espropriazione, così ristorandone il pregiudizio.

La decisione impugnata creerebbe dunque un vulnus rispetto agli artt. 3, 35 e 42 della Carta costituzionale, ponendosi in contrasto col principio del serio ristoro spettante a chi venga espropriato dei propri beni in virtù dell’art. 1 Prot. n.1 annesso alla CEDU, come interpretato e applicato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nella misura in cui il fittavolo espropriato risulti -come nel caso di specie- sprovvisto di ogni tutela.

In ragione dei vizi ut supra denunciati il ricorrente ha chiesto, nell’ipotesi in cui non sia ritenuta da questa Corte l’erroneità dell’ordinanza impugnata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la verifica dei profili di illegittimità costituzionale dell’art. 36 d.P.R. 327/2001 in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione (art. 3 Cost.) tra fittavoli di fondi coltivati soggetti a procedure espropriative avviate per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per opere private di pubblica utilità, nonché del diritto al lavoro (art. 35 Cost.) e del diritto di ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei propri beni, che prescinde al titolo che legittima il godimento dei beni espropriati ed impone, in conseguenza della relativa privazione, un equo ristoro (artt. 42 e 117, c.1 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. n.1 annesso alla CEDU).

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, in relazione all’art. 360, c.1, nn.3 e 4, la violazione dell’art. 34, c.4, d.P.R. 327/2001 e l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello di Bologna, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 34, c.4 cit., per il riconoscimento in via subordinata dell’indennità ad esso spettante a detrazione dell’indennità di esproprio attribuita al Comune di Bologna, nonché su quella - ulteriormente subordinata - di inademp imento contrattuale da parte dell’amministrazione comunale al contratto agrario di affitto stipulato con il Sig. [OSCURATO:PERSONA].

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata poiché, una volta ritenuto di dover escludere il riconoscimento in favore del ricorrente dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 42 d.P.R. 327/2001, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] – titolare di un diritto reale sui fondi oggetto di espropriazione – un indennizzo “a valere” sull’indennità principale spettante al Comune proprietario di detti fondi espropriati o, quantomeno, un indennizzo per l’inadempimento contrattuale agli obblighi assunti da esso Comune con il contratto agrario in questione.

Con il quarto motivo il ricorrente ha chiesto infine che questa Corte definisca nel merito la controversia, ai sensi dell’art. 384, c.2, c.p.c., con riferimento all’ane al quantum dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. 327/2001 in base alla determinazione di detta indennità operata dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera n.14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi legali, non contestata né mai impugnata né dalla Società resistente né dall’amministrazione comunale.

Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento degli altri motivi.

Ed invero, giova ricordare che l'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001, al comma 1, dispone che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area non edificabile [corsivo agg. n.d.r.] direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.” Analoga previsione trova conferma nell'art. 37, comma 9, secondo periodo, del d.P.R. cit. con riferimento ad area edificabile che sia utilizzata a scopi agricoli e direttamente coltivata, da almeno un anno, dai predetti soggetti, col lavoro proprio e di quello dei familiari.

Orbene, la questione sottoposta all’esame di questa Corte riguarda il caso in cui il suolo seminativo oggetto di una procedura ablativa sia coltivato da persona diversa dal proprietario (affittuario privato) il quale per ottenere il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 42 e dall’art. 37, c.9, T.U.E. - aggiuntiva rispetto a quella spettante al proprietario - è tenuto a dimostrare la titolarità - da accertarsi con riferimento all'epoca dell’avvio del procedimento espropriativo - di uno dei rapporti agrari tipici normativamente individuati, nonché l'effettiva utilizzazione agraria del terreno interessato dall’esproprio, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, la cui prova, in base all’art. 2697 c.c., deve essere fornita da chi intenda trarre conseguenze favorevoli da tale emolumento (cfr. Cass., n.20658/2019; Cass., n. 28788 /2018; Cass., n. 3706 /2015; Cass.n.17972/2015; Cass., n. 4784 /2012).

Ciò posto, come già chiarito da questa Corte con indirizzo giurisprudenziale consolidato (già Cass. n. 11609/1992 con riguardo all'art. 17 della L. 865 del 1971 previgente al T.U.

Espropriazioni e, diffusamente, Cass.n. 11464 /2016; conf. , Cass.n. 21206/2017, Cass. n. 15579/2018, Cass. n. 6088/2018, Cass . n. 21340/2019, da ult.

Cass. n.7688/2021 e Cass. n. 1470/2021), l'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato, è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, in quanto trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore.

Sul punto, si è dunque consolidato l’orientamento secondo il quale proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, definitivamente superando il principio dell'unicità dell'indennizzo e del relativo giudizio di stima ancorato al meccanismo di scomputo dall’indennità di esproprio.

Per modo che non può escludersi, anche in base alla giurisprudenza della Corte EDU che, a fronte della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost. (cfr. Cass.n. 11464 /2016 cit.).

In questa prospettiva, sempre Cass. n. 11464/2016 ha rimarcato il ruolo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo richiamando, in particolare, Corte dir.uomo, 11 aprile 2002, Lallement c.

Francia che, nell’accogliere il ricorso di un proprietario agricoltore non indennizzato nel suo Paese quanto al pregiudizio connesso all’incidenza negativa prodotta dalla perdita della proprietà rispetto all’attività agricola, aveva riconosciuto che l’indennizzo liquidato non era in grado di coprire, nel caso concreto, la perdita specifica rappresentata dallo “strumento di lavoro” per il mancato guadagno connesso al periodo necessario alla riorganizzazione dell’attività agricola, dovendo l’indennizzo espressamente ristorare qualunque utilità che il bene ablato contempla, con ciò ponendo in rilievo l’intrinseca diversità ed autonomia delle voci da ristorare, entrambe riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 1, Prot. n.1 annesso alla CEDU - cfr., conf., Corte dir.uomo, 14 marzo 2019, Alikhanyan e Meliksetyan c.

Armenia, § 60 e 61-.

Ne consegue che ai fini dell’operatività dell’art. 42 T.U.

Espropriazioni, del tutto irrilevante risulta essere l’eventuale natura privata tanto del soggetto beneficiario della procedura espropriativa (cfr. Cass., n.16084/2018 con riferimento alla realizzazione di un complesso ospedaliero ha ritenuto ininfluente che la sua costruzione e gestione avvenissero direttamente da parte dell'ente pubblico titolare del bene o tramite istituti giuridici che ne comportino l'affidamento a privati) - nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quanto dell’opera alla cui realizzazione è finalizzata l’espropriazione (nel caso di specie il nuovo impianto di compressione).

È dunque errata l’interpretazione della Corte di appello in ordine al ricordato art. 36 T.U.

Espropriazioni che, nella prospettiva accolta dall’ordinanza impugnata, individua nel valore venale del bene un limite ostativo al riconoscimento di un indennizzo superiore a tale parametro, pena la sua traduzione in un irragionevole aggravio ulteriore per il privato proprietario dell’opera da realizzare, ancorché di questa sia stata decretata la pubblica utilità.

Ed infatti, l’art. 36 cit. con riferimento alle opere private di pubblica utilità che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, si limita a prevedere la determinazione specifica dell’indennità di esproprio agganciandola al valore venale del bene in deroga ai differenti criteri di determinazione previsti dai successivi articoli che contemplano meccanismi di “detrazione” e “riduzione” dell’indennizzo espropriativo previsto per le opere pubbliche.

Ragion per cui la portata derogatoria della norma in esame non riguarda affatto le indennità aggiuntive disciplinate dall’art. 42 d.P.R. 327/2001 che, riconosciute come autonome dalla richiamata giurisprudenza di legittimità rispetto all’indennizzo espropriativo, sono svincolate dal computo dell’indennità di espropriazione, in alcun modo potendo dunque l'esclusione evocata dalla norma in questione riferirsi alla scelta del legislatore di prevedere un'indennità aggiuntiva per il fittavolo.

È dunque errata l'interpretazione offerta dalla Corte di appello del menzionato art. 36 T.U.

Espropriazioni, quale norma extra ordinem volta a superare il sistema della debenza delle indennità aggiuntive recepito dal T.U., in quanto con essa il legislatore è intervenuto sul dibattito in merito alla sopravvivenza del criterio base di valutazione dei terreni posto dall'art. 39 della L. n. 2359 del 1865, a seguito della declaratoria di illegittimità dei criteri riduttivi introdotti dalla L. n. 865 del 1971, estesi dalla L. n. 247 del 1974, e dalla legge 359 del 1992, al fine di "prendere atto", come evidenziato dal parere n.4 del 2001, reso sul T.U. dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato e richiamato dallo stesso ricorrente, che detta regola generale prevista per le opere private di pubblica utilità e rappresentata dal valore venale pieno, non è venuta meno -cfr.

Cass., n.16084/2018-.

In definitiva, va affermato che il contenuto precettivo dell'art. 36 T.U.

Espropriazioni trova giustificazione nell'adozione ai fini indennitari dell'allora speciale criterio del valore venale, previsto solo per la realizzazione delle opere private di pubblica utilità, in deroga ai meno favorevoli indennizzi originariamente fissati dall’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992 per le procedure di esproprio di suoli edificatori, transitati nel nuovo T.U.

Espropriazioni e poi successivamente modificati, anche con riguardo ai suoli agricoli, dagli interventi della Corte costituzionale - cfr.

C. cost. n.348/2007, C. cost. n.181/2011 - proprio al fine di escludere l’applicabilità dei diversi criteri indicati in termini generali dalle norme delle sezioni successive del T.U.E.

Ne consegue che l’art. 36 fa esclusivo riferimento ai diversi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio regolati dalle successive sezioni per derogarvi, non interferendo in alcun modo con i presupposti applicativi delle indennità aggiuntive disciplinate dall’art. 42.

Parimenti fuori bersaglio risulta il richiamo operato dalla Corte di appello di Bologna all’art. 52-nonies del medesimo T.U.

Espropriazioni nonché alle altre norme dello stesso Capo inerenti ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, sulla base della loro - erroneamente asserita - specialità rispetto al disposto di cui all’art. 42, tali disposizioni ancora una volta prendendo unicamente in considerazione l’indennità, provvisoria e definitiva, di espropriazione e non già le ulteriori indennità contemplate in via generale dal citato art. 42, destinate a ristorare dal pregiudizio connesso all’esproprio soggetti diversi dal proprietario direttamente espropriato.

Acclarato, pertanto, che la ratio dell’indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto dall’art. 42 del [OSCURATO:PERSONA] risiede nella diversa natura del bene ( recte , valore) oggetto di tutela e, nello specifico, come ribadito dalla sentenza n. 11464/2016 «nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che l’art. 35 Cost. e ss.assicurano alla posizione del lavoratore, garantendo fra l’altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa», rimane indifferente, ai fini del suo riconoscimento, tanto la natura edificatoria o agricola del suolo espropriato - visto che l’art. 37, comma 9, T.U.E. riconosce analoga indennità aggiuntiva a chi utilizza l’area edificabile a scopi agricoli (proprietario, fittavolo, mezzadro e compartecipe) - quanto la modalità co n cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo in esito alla procedura espropriativa.

Le conclusioni qui rassegnate, del resto, si armonizzano perfettamente con l'evoluzione giurisprudenziale manifestatasi nella giurisprudenza di questa Corte, con la quale è stata gradualmente riconosciuta piena autonomia alla posizione del terzo coltivatore rispetto a quella del proprietario del fondo espropriato, attribuendogli un ruolo autonomo nell'ambito della procedura di espropriazione per pubblica utilità, non solo in quella formalmente conclusa per effetto dell'emissione del decreto di esproprio o della stipula, equiparata negli effetti, di una cessione volontaria, ma anche nella sua forma illegittima dell'occupazione acquisitiva (cfr. Cass., S.U., n. 514/1999 che ha riconosciuto il diritto dell'affittuario coltivatore al giusto ristoro e perciò al risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione e Cass. n. 2077/2003 con cui il parametro indennitario previsto dall'art. 17, c.2, legge 865/1971 previgente, nonché dall’attuale art. 42 d.P.R. 327/2001, è stato elevato a criterio per la determinazione del quantum risarcitorio spettante al coltivatore nelle ipotesi di accessione invertita).

Si è in particolare affermato che in caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l'adozione del decreto di acquisizione sanante exart. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell'area l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della l. n. 865 del 1971, possedendo quest'ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all'attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall'art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene (Cass., n.7975/2021).

In conclusione, ai fini del riconoscimento dell’indennità aggiuntiva a favore del coltivatore diretto - indirettamente pregiudicato dalla procedura espropriativa - è irrilevante la natura dell’opera cui quest’ultima è finalizzata.

Ed infatti, indipendentemente dall’applicazione o meno del criterio del valore venale del bene oggetto di esproprio, l’indennità aggiuntiva deve costituire una voce diversa e, appunto, aggiuntiva rispetto all’importo riconosciuto al proprietario per la perdita patrimoniale del bene, non ravvisandosi ostacoli al riconoscimento di indennità che complessivamente (tra proprietario e coltivatore diretto) possano anche superare il valore venale del bene.

Resta soltanto da aggiungere che, con specifico riferimento alla quantificazione dell’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto del fondo espropriato, la sua determinazione deve essere commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (VAM) ai sensi dell'art. 17, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 865 del 1971 applicabile ratione temporis - nell’attuale vigenza del T.U.

Espropriazioni, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 42, c.2 e 40, c.4 -, trattandosi di disposizioni che non sono state coinvolte dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 181/2011, essendo dotate di funzione riparativa/compensativa autonoma rispetto all'indennità di esproprio e poste a tutela di diritti costituzionali, quale quello al lavoro, diversi da quello di proprietà (cfr. Cass., n.9269/2014; Cass., n. 13840 /2013; Cass., n. 15744/2001).

Ed è proprio il diverso parametro cui va commisurata la quantificazione dell’indennità spettante, rispettivamente, al proprietario direttamente coinvolto dalla procedura ablatoria e al terzo coltivatore diretto del fondo espropriato, a costituire esso stesso corollario dell’autonomia e indipendenza delle relative posizioni giuridiche.

Da ciò discende, come logica conseguenza, la possibilità di cumulo delle rispettive indennità oltre il limite del valore venale delfondo, che non si traduce nel diritto del colono di pretendere l’indennità direttamente dal proprietario né, d’altra parte, subordina tale posizione all’avvenuta restituzione, da parte del proprietario all’espropriante, della parte dell’importo dovuta al colono, atteso il diritto di quest’ultimo di ottenere direttamente l’importo dell’indennità aggiuntiva dovutagli.

Va infine evidenziato che l’accoglimento del primo motivo rende inconferente la questione prospettata dal ricorrente con il terzo motivo, posto che l’interpretazione qui espressa è pienamente rispettosa dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente e, nella specie, dei valori che l’art. 42, c.3, Cost., nel prevedere la necessità di unserio ristoro al sacrificio della proprietà privata per motivi d'interesse generale riconosce come contrappeso al pregiudizio ablativo imposto al privato, anche in ossequio ad esigenze di giustizia distributiva -cfr.

Cass., n.24042/2015 - (tutela del diritto al lavoro e -in particolare- della condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito dell’espropriazione).

E ciò, indipendentemente -si è visto-, dalla natura edificatoria o agricola del suolo espropriato, nonché dalla modalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo in esito alla procedura espropriativa e, a maggior ragione, dalla natura dell’opera cui quest’ultima è finalizzata, risultando per l’effetto, priva di ogni pregio la quantificazione dell’indennità di esproprio e dei limiti che la stessa incontra.

Sulla base di tali considerazioni l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, deve essere cassata con rinvio ad altra se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25562/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2617/2016 depositata il09/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione: La Corte d'appello di Bologna, con ordinanza resa il 9/5/2017 ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva d'esproprio in qualità di affittuario coltivatore diretto - in forza di regolare contratto agrario sottoscritto con l’amministrazione comunale di Bologna - di un immobile distinto al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Minerbio (BO) interessato dalla procedura ablatoria avviata dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un nuovo “Impianto di compressione” a beneficio della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello di Bologna riteneva che, sulla base al tenore letterale dell’art. 36 d.P.R. 327/2001, in relazione all’indubitabile natura privata dell’opera oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, doveva escludersi l’operatività delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 bis del T.U. Espropriazioni -ivi compresa la previsione di cui all’art. 42 del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in punto di indennità aggiuntive-. Secondo il giudice di appello, un indennizzo a carico dell’espropriante superiore al valore venale del bene connesso all’attribuzione di un ristoro a favore del coltivatore pregiudicato dall’esproprio, andava riconosciuto esclusivamente allorché l’opera cui è finalizzata l’espropriazione è pubblica. Per converso, affermava la Corte di appello, qualora siano di natura privata tanto la proprietà dell’opera quanto il sacrificio apportato al bene espropriato, al privato proprietario dell’opera stessa non può essere imposto per l’acquisizione del terreno su cui realizzarla, un sacrificio superiore a quello che egli dovrebbe affrontare per dotarsene secondo i valori di mercato, tanto trovando conferma nell’art. 52-nonies d.P.R. 327/2001, che prende in considerazione esclusivamente l’indennità principale di spettanza del proprietario, con riferimento ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, tale qualificandosi l’impianto in questione. [OSCURATO:PERSONA], impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Bologna, rispettivamente, in qualità di beneficiario della procedura espropriativa e proprietario espropriato, nonché contro l’autorità espropriante rappresentata dal Ministero dello sviluppo economico. Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Comune di Bolognae il Ministero dello sviluppo economico. Il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il Comune di Bologna hanno depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 24 giugno 2022. Con il primo e il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, c.1, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 42 d.P.R. 327/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 42 Cost. e dell’art. 1 Prot. n.1 annesso alla CEDU, prospettando altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 cit., nell’interpretazione datane dalla Corte di appello, per violazione dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati per il tramitedell’art. 117, c.1, Cost. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Bologna, disattendendo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, avrebbe erroneamente ritenuto la non spettanza ad esso ricorrente dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 del T.U. L’interpretazione dell’art. 36 del T.U. offerta dalla Corte di appello sarebbe in contrasto, per l’un verso, con la ratio sottesa alla prima norma, rivolta a limitare l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 37 ss. d.P.R. 327/2001 (finalizzate ad erodere l’indennità posta a carico della p.a. commisurata al valore venale del bene espropriato) solo ed esclusivamente per ragioni effettive di contenimento della spesa pubblica e dunque, oltre ai casi in cui l’opera venga realizzata da enti pubblici, anche nelle ipotesi di opere realizzate da privati, ma rientranti nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica ovvero nell’alveo di piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, attesa la loro finalità pubblica di rilevanza sociale. Da tanto conseguirebbe, a dire del ricorrente, che negli altri casi in cui l’esproprio sia finalizzato alla realizzazione di opere private, sia pure di pubblica utilità, nessuna ragionevole giustificazione potrebbe consentire un sacrificio per il privato ulteriore a quello derivante dalla perdita del diritto dominicale sul bene. Per altro verso, l’interpretazione dell’art. 36 contrasterebbe con la portata vincolante ed inderogabile dell’art. 42 T.U.E. la quale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della proprietà dell’opera per cui si ricorre all’esproprio, riconosce una tutela autonoma e differenziata alla condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito dell’espropriazione, così ristorandone il pregiudizio. La decisione impugnata creerebbe dunque un vulnus rispetto agli artt. 3, 35 e 42 della Carta costituzionale, ponendosi in contrasto col principio del serio ristoro spettante a chi venga espropriato dei propri beni in virtù dell’art. 1 Prot. n.1 annesso alla CEDU, come interpretato e applicato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nella misura in cui il fittavolo espropriato risulti -come nel caso di specie- sprovvisto di ogni tutela. In ragione dei vizi ut supra denunciati il ricorrente ha chiesto, nell’ipotesi in cui non sia ritenuta da questa Corte l’erroneità dell’ordinanza impugnata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la verifica dei profili di illegittimità costituzionale dell’art. 36 d.P.R. 327/2001 in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione (art. 3 Cost.) tra fittavoli di fondi coltivati soggetti a procedure espropriative avviate per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per opere private di pubblica utilità, nonché del diritto al lavoro (art. 35 Cost.) e del diritto di ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei propri beni, che prescinde al titolo che legittima il godimento dei beni espropriati ed impone, in conseguenza della relativa privazione, un equo ristoro (artt. 42 e 117, c.1 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. n.1 annesso alla CEDU). Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, in relazione all’art. 360, c.1, nn.3 e 4, la violazione dell’art. 34, c.4, d.P.R. 327/2001 e l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello di Bologna, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 34, c.4 cit., per il riconoscimento in via subordinata dell’indennità ad esso spettante a detrazione dell’indennità di esproprio attribuita al Comune di Bologna, nonché su quella - ulteriormente subordinata - di inademp imento contrattuale da parte dell’amministrazione comunale al contratto agrario di affitto stipulato con il Sig. [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza impugnata sarebbe viziata poiché, una volta ritenuto di dover escludere il riconoscimento in favore del ricorrente dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 42 d.P.R. 327/2001, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] – titolare di un diritto reale sui fondi oggetto di espropriazione – un indennizzo “a valere” sull’indennità principale spettante al Comune proprietario di detti fondi espropriati o, quantomeno, un indennizzo per l’inadempimento contrattuale agli obblighi assunti da esso Comune con il contratto agrario in questione. Con il quarto motivo il ricorrente ha chiesto infine che questa Corte definisca nel merito la controversia, ai sensi dell’art. 384, c.2, c.p.c., con riferimento all’ane al quantum dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. 327/2001 in base alla determinazione di detta indennità operata dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera n.14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi legali, non contestata né mai impugnata né dalla Società resistente né dall’amministrazione comunale. Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento degli altri motivi. Ed invero, giova ricordare che l'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001, al comma 1, dispone che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area non edificabile [corsivo agg. n.d.r.] direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.” Analoga previsione trova conferma nell'art. 37, comma 9, secondo periodo, del d.P.R. cit. con riferimento ad area edificabile che sia utilizzata a scopi agricoli e direttamente coltivata, da almeno un anno, dai predetti soggetti, col lavoro proprio e di quello dei familiari. Orbene, la questione sottoposta all’esame di questa Corte riguarda il caso in cui il suolo seminativo oggetto di una procedura ablativa sia coltivato da persona diversa dal proprietario (affittuario privato) il quale per ottenere il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 42 e dall’art. 37, c.9, T.U.E. - aggiuntiva rispetto a quella spettante al proprietario - è tenuto a dimostrare la titolarità - da accertarsi con riferimento all'epoca dell’avvio del procedimento espropriativo - di uno dei rapporti agrari tipici normativamente individuati, nonché l'effettiva utilizzazione agraria del terreno interessato dall’esproprio, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, la cui prova, in base all’art. 2697 c.c., deve essere fornita da chi intenda trarre conseguenze favorevoli da tale emolumento (cfr. Cass., n.20658/2019; Cass., n. 28788 /2018; Cass., n. 3706 /2015; Cass.n.17972/2015; Cass., n. 4784 /2012). Ciò posto, come già chiarito da questa Corte con indirizzo giurisprudenziale consolidato (già Cass. n. 11609/1992 con riguardo all'art. 17 della L. 865 del 1971 previgente al T.U. Espropriazioni e, diffusamente, Cass.n. 11464 /2016; conf. , Cass.n. 21206/2017, Cass. n. 15579/2018, Cass. n. 6088/2018, Cass . n. 21340/2019, da ult. Cass. n.7688/2021 e Cass. n. 1470/2021), l'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato, è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, in quanto trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Sul punto, si è dunque consolidato l’orientamento secondo il quale proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, definitivamente superando il principio dell'unicità dell'indennizzo e del relativo giudizio di stima ancorato al meccanismo di scomputo dall’indennità di esproprio. Per modo che non può escludersi, anche in base alla giurisprudenza della Corte EDU che, a fronte della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost. (cfr. Cass.n. 11464 /2016 cit.). In questa prospettiva, sempre Cass. n. 11464/2016 ha rimarcato il ruolo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo richiamando, in particolare, Corte dir.uomo, 11 aprile 2002, Lallement c. Francia che, nell’accogliere il ricorso di un proprietario agricoltore non indennizzato nel suo Paese quanto al pregiudizio connesso all’incidenza negativa prodotta dalla perdita della proprietà rispetto all’attività agricola, aveva riconosciuto che l’indennizzo liquidato non era in grado di coprire, nel caso concreto, la perdita specifica rappresentata dallo “strumento di lavoro” per il mancato guadagno connesso al periodo necessario alla riorganizzazione dell’attività agricola, dovendo l’indennizzo espressamente ristorare qualunque utilità che il bene ablato contempla, con ciò ponendo in rilievo l’intrinseca diversità ed autonomia delle voci da ristorare, entrambe riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 1, Prot. n.1 annesso alla CEDU - cfr., conf., Corte dir.uomo, 14 marzo 2019, Alikhanyan e Meliksetyan c. Armenia, § 60 e 61-. Ne consegue che ai fini dell’operatività dell’art. 42 T.U. Espropriazioni, del tutto irrilevante risulta essere l’eventuale natura privata tanto del soggetto beneficiario della procedura espropriativa (cfr. Cass., n.16084/2018 con riferimento alla realizzazione di un complesso ospedaliero ha ritenuto ininfluente che la sua costruzione e gestione avvenissero direttamente da parte dell'ente pubblico titolare del bene o tramite istituti giuridici che ne comportino l'affidamento a privati) - nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quanto dell’opera alla cui realizzazione è finalizzata l’espropriazione (nel caso di specie il nuovo impianto di compressione). È dunque errata l’interpretazione della Corte di appello in ordine al ricordato art. 36 T.U. Espropriazioni che, nella prospettiva accolta dall’ordinanza impugnata, individua nel valore venale del bene un limite ostativo al riconoscimento di un indennizzo superiore a tale parametro, pena la sua traduzione in un irragionevole aggravio ulteriore per il privato proprietario dell’opera da realizzare, ancorché di questa sia stata decretata la pubblica utilità. Ed infatti, l’art. 36 cit. con riferimento alle opere private di pubblica utilità che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, si limita a prevedere la determinazione specifica dell’indennità di esproprio agganciandola al valore venale del bene in deroga ai differenti criteri di determinazione previsti dai successivi articoli che contemplano meccanismi di “detrazione” e “riduzione” dell’indennizzo espropriativo previsto per le opere pubbliche. Ragion per cui la portata derogatoria della norma in esame non riguarda affatto le indennità aggiuntive disciplinate dall’art. 42 d.P.R. 327/2001 che, riconosciute come autonome dalla richiamata giurisprudenza di legittimità rispetto all’indennizzo espropriativo, sono svincolate dal computo dell’indennità di espropriazione, in alcun modo potendo dunque l'esclusione evocata dalla norma in questione riferirsi alla scelta del legislatore di prevedere un'indennità aggiuntiva per il fittavolo. È dunque errata l'interpretazione offerta dalla Corte di appello del menzionato art. 36 T.U. Espropriazioni, quale norma extra ordinem volta a superare il sistema della debenza delle indennità aggiuntive recepito dal T.U., in quanto con essa il legislatore è intervenuto sul dibattito in merito alla sopravvivenza del criterio base di valutazione dei terreni posto dall'art. 39 della L. n. 2359 del 1865, a seguito della declaratoria di illegittimità dei criteri riduttivi introdotti dalla L. n. 865 del 1971, estesi dalla L. n. 247 del 1974, e dalla legge 359 del 1992, al fine di "prendere atto", come evidenziato dal parere n.4 del 2001, reso sul T.U. dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato e richiamato dallo stesso ricorrente, che detta regola generale prevista per le opere private di pubblica utilità e rappresentata dal valore venale pieno, non è venuta meno -cfr. Cass., n.16084/2018-. In definitiva, va affermato che il contenuto precettivo dell'art. 36 T.U. Espropriazioni trova giustificazione nell'adozione ai fini indennitari dell'allora speciale criterio del valore venale, previsto solo per la realizzazione delle opere private di pubblica utilità, in deroga ai meno favorevoli indennizzi originariamente fissati dall’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992 per le procedure di esproprio di suoli edificatori, transitati nel nuovo T.U. Espropriazioni e poi successivamente modificati, anche con riguardo ai suoli agricoli, dagli interventi della Corte costituzionale - cfr. C. cost. n.348/2007, C. cost. n.181/2011 - proprio al fine di escludere l’applicabilità dei diversi criteri indicati in termini generali dalle norme delle sezioni successive del T.U.E. Ne consegue che l’art. 36 fa esclusivo riferimento ai diversi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio regolati dalle successive sezioni per derogarvi, non interferendo in alcun modo con i presupposti applicativi delle indennità aggiuntive disciplinate dall’art. 42. Parimenti fuori bersaglio risulta il richiamo operato dalla Corte di appello di Bologna all’art. 52-nonies del medesimo T.U. Espropriazioni nonché alle altre norme dello stesso Capo inerenti ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, sulla base della loro - erroneamente asserita - specialità rispetto al disposto di cui all’art. 42, tali disposizioni ancora una volta prendendo unicamente in considerazione l’indennità, provvisoria e definitiva, di espropriazione e non già le ulteriori indennità contemplate in via generale dal citato art. 42, destinate a ristorare dal pregiudizio connesso all’esproprio soggetti diversi dal proprietario direttamente espropriato. Acclarato, pertanto, che la ratio dell’indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto dall’art. 42 del [OSCURATO:PERSONA] risiede nella diversa natura del bene ( recte , valore) oggetto di tutela e, nello specifico, come ribadito dalla sentenza n. 11464/2016 «nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che l’art. 35 Cost. e ss.assicurano alla posizione del lavoratore, garantendo fra l’altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa», rimane indifferente, ai fini del suo riconoscimento, tanto la natura edificatoria o agricola del suolo espropriato - visto che l’art. 37, comma 9, T.U.E. riconosce analoga indennità aggiuntiva a chi utilizza l’area edificabile a scopi agricoli (proprietario, fittavolo, mezzadro e compartecipe) - quanto la modalità co n cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo in esito alla procedura espropriativa. Le conclusioni qui rassegnate, del resto, si armonizzano perfettamente con l'evoluzione giurisprudenziale manifestatasi nella giurisprudenza di questa Corte, con la quale è stata gradualmente riconosciuta piena autonomia alla posizione del terzo coltivatore rispetto a quella del proprietario del fondo espropriato, attribuendogli un ruolo autonomo nell'ambito della procedura di espropriazione per pubblica utilità, non solo in quella formalmente conclusa per effetto dell'emissione del decreto di esproprio o della stipula, equiparata negli effetti, di una cessione volontaria, ma anche nella sua forma illegittima dell'occupazione acquisitiva (cfr. Cass., S.U., n. 514/1999 che ha riconosciuto il diritto dell'affittuario coltivatore al giusto ristoro e perciò al risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione e Cass. n. 2077/2003 con cui il parametro indennitario previsto dall'art. 17, c.2, legge 865/1971 previgente, nonché dall’attuale art. 42 d.P.R. 327/2001, è stato elevato a criterio per la determinazione del quantum risarcitorio spettante al coltivatore nelle ipotesi di accessione invertita). Si è in particolare affermato che in caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l'adozione del decreto di acquisizione sanante exart. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell'area l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della l. n. 865 del 1971, possedendo quest'ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all'attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall'art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene (Cass., n.7975/2021). In conclusione, ai fini del riconoscimento dell’indennità aggiuntiva a favore del coltivatore diretto - indirettamente pregiudicato dalla procedura espropriativa - è irrilevante la natura dell’opera cui quest’ultima è finalizzata. Ed infatti, indipendentemente dall’applicazione o meno del criterio del valore venale del bene oggetto di esproprio, l’indennità aggiuntiva deve costituire una voce diversa e, appunto, aggiuntiva rispetto all’importo riconosciuto al proprietario per la perdita patrimoniale del bene, non ravvisandosi ostacoli al riconoscimento di indennità che complessivamente (tra proprietario e coltivatore diretto) possano anche superare il valore venale del bene. Resta soltanto da aggiungere che, con specifico riferimento alla quantificazione dell’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto del fondo espropriato, la sua determinazione deve essere commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (VAM) ai sensi dell'art. 17, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 865 del 1971 applicabile ratione temporis - nell’attuale vigenza del T.U. Espropriazioni, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 42, c.2 e 40, c.4 -, trattandosi di disposizioni che non sono state coinvolte dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 181/2011, essendo dotate di funzione riparativa/compensativa autonoma rispetto all'indennità di esproprio e poste a tutela di diritti costituzionali, quale quello al lavoro, diversi da quello di proprietà (cfr. Cass., n.9269/2014; Cass., n. 13840 /2013; Cass., n. 15744/2001). Ed è proprio il diverso parametro cui va commisurata la quantificazione dell’indennità spettante, rispettivamente, al proprietario direttamente coinvolto dalla procedura ablatoria e al terzo coltivatore diretto del fondo espropriato, a costituire esso stesso corollario dell’autonomia e indipendenza delle relative posizioni giuridiche. Da ciò discende, come logica conseguenza, la possibilità di cumulo delle rispettive indennità oltre il limite del valore venale delfondo, che non si traduce nel diritto del colono di pretendere l’indennità direttamente dal proprietario né, d’altra parte, subordina tale posizione all’avvenuta restituzione, da parte del proprietario all’espropriante, della parte dell’importo dovuta al colono, atteso il diritto di quest’ultimo di ottenere direttamente l’importo dell’indennità aggiuntiva dovutagli. Va infine evidenziato che l’accoglimento del primo motivo rende inconferente la questione prospettata dal ricorrente con il terzo motivo, posto che l’interpretazione qui espressa è pienamente rispettosa dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente e, nella specie, dei valori che l’art. 42, c.3, Cost., nel prevedere la necessità di unserio ristoro al sacrificio della proprietà privata per motivi d'interesse generale riconosce come contrappeso al pregiudizio ablativo imposto al privato, anche in ossequio ad esigenze di giustizia distributiva -cfr. Cass., n.24042/2015 - (tutela del diritto al lavoro e -in particolare- della condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito dell’espropriazione). E ciò, indipendentemente -si è visto-, dalla natura edificatoria o agricola del suolo espropriato, nonché dalla modalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo in esito alla procedura espropriativa e, a maggior ragione, dalla natura dell’opera cui quest’ultima è finalizzata, risultando per l’effetto, priva di ogni pregio la quantificazione dell’indennità di esproprio e dei limiti che la stessa incontra. Sulla base di tali considerazioni l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, deve essere cassata con rinvio ad altra se
Sentenza Cassazione n. 21058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris