CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG I-. C }-e.t,tx‹. i ctu, cot A-5) t -0-5Am 12-,• 79_ 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con provvedimento emesso in data 7 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso per incidente di esecuzione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] in sede di misure di prevenzione. 2. In estrema sintesi, va rappresentato che: a) un primo decreto di sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] a misure personali e patrimoniali è stato emesso dal Tribunale di Salerno in data 28 giugno 1999; b) detta procedura è stata trattata e decisa dalla Corte di Appello (a seguito di rinvio da questa Corte) in data 16 marzo 2004 con la conferma della misura; c) una procedura di revoca della statuizione di confisca è stata trattata e decisa nel 2016 dalla Corte di Appello, con decisione divenuta definitiva in data 4 luglio 2017 (v. sent. I Sez. n. 34489 del 2017). 2.1 In particolare, nella decisione emessa da questa Corte nel 2017 è stato oggetto di esame il motivo in rito relativo alla pretesa genericità del ricorso del Procuratore Generale territoriale avverso la decisione favorevole all'Adinolfi (emessa nel 2000), poi annullata con rinvio da questa Corte (nel 2001). Il motivo di doglianza è stato respinto. Si osserva che anche avverso la pronunzia emessa, in sede di rinvio, dalla Corte di Appello di Salerno, nel 2004, era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile. Sempre in detta decisione del 2017 si è precisato che il fatto storico della assoluzione di Agizza era stato già valutato nella decisione di merito del 2004, il che esclude che possa trattarsi di 'fatto nuovo' idoneo a determinare la revoca della confisca ai sensi dell'art.7 della legge n.1423 del 1956. 3. Ciò posto, la Corte di Appello di Salerno qualifica l'attuale domanda in termini di incidente di esecuzione, introdotto dalla parte ai sensi dell'art.670 cod.proc.pen. e ne afferma la inammissibilità. In ogni caso, anche se dovesse optarsi per diversa qualificazione della domanda (art. 7 legge n.1423 del 1956) l'esito non potrebbe essere diverso, essendo stati sollevati argomenti già ampiamente scrutinati nelle precedenti decisioni di merito e di legittimità. 4. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con introduzione di più motivi.4.1 Al primo motivo si deduce nullità della decisione in riferimento alla erronea qualificazione della domanda. Il ricorrente sostiene che la domanda era stata introdotta come 'nuova' domanda di revoca, ai sensi dell'art.7 i.n.1423 del 1956 e non come incidente di esecuzione. Ciò anche in rapporto all'incipit della domanda, ove si menzionava espressamente l'art. 7 della legge del 1956 e la finalità di ottenere la revoca ex tunc della statuizione di confisca. 4.2 Al secondo motivo si deduce nullità per erronea interpretazione del contenuto della domanda. La nuova domanda non sarebbe una mera riproposizione della istanza di revoca definita nel 2017, anche perché si basa su diversi presupposti in fatto e sul mutato assetto giurisprudenziale, specie in punto di 'tassatività' delle previsioni che descrivono le categorie criminologiche della prevenzione. Si cita, in proposito, l'approdo interpretativo rappresentato da Sez. U n. 111 del 2018. 4.3 Al terzo motivo, sul medesimo aspetto, si deduce nullità per assenza di motivazione. Nel dichiarare inammissibile la domanda la Corte di Appello nulla ha affermato sul tema del novum giurisprudenziale, che secondo il ricorrente giustificava la revoca della confisca. 4.4 Al quarto motivo si deduce ulteriore doglianza di assenza di motivazione. Nessun apprezzamento il giudice del merito ha formulato sul novum allegato in fatto, rappresentato dall'intervenuto decesso - nel giugno del 1999 - di [OSCURATO:PERSONA] 4.5 Al quinto motivo si deduce ulteriore doglianza analoga. Si argomenta la rilevanza, in tesi difensiva, del decesso di [OSCURATO:PERSONA], della mutata condizione dei fratelli Agizza e delle evoluzioni interpretative della giurisprudenza in punto di pericolosità sociale cd. qualificata. In sintesi si prospetta che la misura di prevenzione è stata emessa per la mera 'vicinanza' dell'Adinolfi al [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, senza che Adinofli sia stato mai condannato per il delitto di partecipazione alla associazione di stampo mafioso, ma solo coinvolto in una vicenda di intestazione fittizia di beni (approdata alla prescrizione). La evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della nozione di 'appartenenza' alla associazione mafiosa, citata in precedenza, in una con le evenienze di fatto (decesso del Romano, assoluzione degli Agizza) porterebbe oggi ad una chiara assenza del presupposto della pericolosità sociale su cui si fonda la confisca. 5. E' intervenuto, inoltre, il deposito di memorie difensive. 5.1 Con atto del 15 ottobre 2021 si riprendono i contenuti dell'atto principale di ricorso. La difesa focalizza le proprie argomentazioni, in particolare, sulla evoluzione giurisprudenziale della stessa nozione di 'appartenenza' al sodalizio criminale, rilevante ai fini della applicabilità della misura di prevenzione. Il caso dell'Adinolfi sta a dimostrare che la precedente giurisprudenza si basava su inammissibili presunzioni. La misura della confisca non potrebbe, pertanto, permanere nei suoi effetti. 5.2 Con atto del 17 novembre 2021 la difesa replica ai contenuti della requisitoria scritta del Procuratore Generale, riaffermando la ammissibilità e la fondatezza del proprio atto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Pur dovendosi convenire - con il ricorrente - circa la natura 'sostanziale' della domanda in termini di (nuova) domanda di revoca della statuizione di confisca (ai sensi dell'art.7 In. 1423 del 1956), il risultato non può essere rappresentato dalla revoca della confisca di prevenzione. 2.1 Ed invero, la confisca è stata emessa in una procedura di prevenzione (definita nel 2004) per pericolosità qualificata. Nessun mutamento legislativo di particolare rilievo (se non quello della possibilità di realizzare la confisca cd. disgiunta, per pericolosità storica ma non più attuale al momento della decisione di merito) ha riguardato il settore della pericolosità qualificata, essendo il preupposto di legge (l'indizio di appartenenza alla associazione di stampo mafioso) rimasto inalterato. Non a caso la difesa introduce - come elemento qualificante della domanda di rivalutazione - il novum giurisprudenziale, soffermandosi in particolare sui contenuti, di indubbia rilevanza sistematica, di Sez. U n.111 del 2018.2.2 Tuttavia, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di occuparsi del punto in diritto, affermando che in tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia (così Sez. I n. 35756 del 30.5.2019, rv 278481, ai cui contenuti - condivisi dal Collegio - si opera rinvio). Quanto agli elementi in fatto, va rilevato che l'unico dato che non appare valutato in modo espresso nelle precedenti decisioni è rappresentato dal decesso - nel giugno del 1999 - di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, tuttavia di un aspetto ictu ocu/i ininfluente, atteso che la pericolosità dell'Adinolfi, che ha dato luogo alla statuizione di confisca, non è neutralizzata da simile evento, perché - per forza di cose - si è manifestata negli anni precedenti, come si è ritenuto nelle decisioni definitive emesse nel corso degli anni. 2.3 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d