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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14306/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIrdato avviso irtj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41797/24 - APPUHAMY Weerakkodi - de plano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (in ordine ai reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. e 4

I. 110/1975); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; che in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIrdato avviso irtj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41797/24 - APPUHAMY Weerakkodi - de plano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (in ordine ai reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. e 4 I. 110/1975); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; che in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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