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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 41000/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2023, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011.

Ritenuto che la difesa lamenta in modo del tutto generico l'omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica le numerose condotte oggetto dei precedenti penali, evidenziando che la condotta, oggetto di questo procedimento, costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione ad agire in dispregio della legge e della sua pericolosità sociale; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 I re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2023, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011. Ritenuto che la difesa lamenta in modo del tutto generico l'omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica le numerose condotte oggetto dei precedenti penali, evidenziando che la condotta, oggetto di questo procedimento, costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione ad agire in dispregio della legge e della sua pericolosità sociale; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 I re estensore
Sentenza Cassazione n. 41000/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris