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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26829/2026

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itenuto che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, con cui sideduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilitàdell’imputata per il reato contestato in rubrica, non sono sorrette da concretaspecificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenzemotivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebberoeffettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corteterritoriale ed evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa delmateriale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora unavolta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza econtestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga laconfutazione delle medesime;che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi diappello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenutanon solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima nonpuò ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitatovizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod.proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multisSez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01);che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità dell’imputata ed offrendo specifico ed approfondito riscontro alledoglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si vedano le pagine da 5a 7 della sentenza impugnata);ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il viziodi motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, non èconsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato dilegittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, pergiustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono,pertanto, incensurabili (si veda pagina 7 della sentenza impugnata);che le medesime considerazioni devono svolgersi anche in relazioneall’ulteriore doglianza contenuta nel medesimo motivo di ricorso, con riferimentoal mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., dovendo al riguardo ritenersi congrua ed esente dal vizio dedotto lamotivazione offerta a pagina 7 della sentenza impugnata, ove si rileva come lavalutazione del complessivo pregiudizio cagionato alla vittima dovesse tenerconto non soltanto del valore, comunque non esiguo, del danno patrimonialearrecato ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli connessi alla lesionepersonale derivante dall’utilizzo di uno spray narcotizzante che aveva fattoperdere coscienza per diversi minuti alla persona offesa;ritenuto che è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso in relazione allaeccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, dovendo al riguardoosservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità dipena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sianecessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "penaequa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596- 01);che a tale riguardo l’onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersipuntualmente assolto a pagina 7 della sentenza impugnata, ove si conferma lacongruità della misura della pena stabilita dal primo giudice, in ragionedell’applicazione della pena base pari al minimo edittale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale avente ad oggettoun reato commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, vadisposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso didiffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itenuto che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, con cui sideduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilitàdell’imputata per il reato contestato in rubrica, non sono sorrette da concretaspecificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenzemotivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebberoeffettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corteterritoriale ed evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa delmateriale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora unavolta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza econtestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga laconfutazione delle medesime;che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi diappello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenutanon solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima nonpuò ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitatovizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod.proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multisSez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01);che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità dell’imputata ed offrendo specifico ed approfondito riscontro alledoglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si vedano le pagine da 5a 7 della sentenza impugnata);ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il viziodi motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, non èconsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato dilegittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, pergiustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono,pertanto, incensurabili (si veda pagina 7 della sentenza impugnata);che le medesime considerazioni devono svolgersi anche in relazioneall’ulteriore doglianza contenuta nel medesimo motivo di ricorso, con riferimentoal mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., dovendo al riguardo ritenersi congrua ed esente dal vizio dedotto lamotivazione offerta a pagina 7 della sentenza impugnata, ove si rileva come lavalutazione del complessivo pregiudizio cagionato alla vittima dovesse tenerconto non soltanto del valore, comunque non esiguo, del danno patrimonialearrecato ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli connessi alla lesionepersonale derivante dall’utilizzo di uno spray narcotizzante che aveva fattoperdere coscienza per diversi minuti alla persona offesa;ritenuto che è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso in relazione allaeccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, dovendo al riguardoosservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità dipena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sianecessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "penaequa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596- 01);che a tale riguardo l’onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersipuntualmente assolto a pagina 7 della sentenza impugnata, ove si conferma lacongruità della misura della pena stabilita dal primo giudice, in ragionedell’applicazione della pena base pari al minimo edittale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale avente ad oggettoun reato commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, vadisposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso didiffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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