CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2019
Cassazione n. 19762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8199-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e D E [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t i e dife s i dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12/2/2019; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 1/6/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale, in data 25/7/2014, il Giudice di Pace di Gaeta aveva rigettato le domand e che gli stessi avevano Ric. 2019n. 8199,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 proposto per la condanna delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso di buoni fruttiferi postaliserie AD emessi in favore degli stessi, rispettivamente,l ’ 11/4/1989 ed il 18/3/1989 , con la condizione che il capitale sottoscritto raddoppiava decorsi sette anni dalla loro sottoscrizione e triplicava dopo undici anni. 1.2. Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che “i buoni sono stati richiesti nel 2012 senza che fossero intervenuti atti interruttivi”, ha ritenuto che il diritto azionato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era prescritto per il decorso, a partire dal momento in cui poteva essere esercitato, ossia nel 2000, quando i buoni sottoscritti dagli attori erano venuti a scadenza (rispettivamente, in data 11/4/2000 e 18/3/2000), del termine di dieci anni, non potendo, per contro, trovare applicazione il termine trentennale previsto dall’art. 176 del d.P.R. n. 156/1973sul rilievo che i buoni in questione sono stati oggetto di “specifica disciplina successiva alla loro entrata in vigore”, la quale, in deroga rispetto a quella generale anteriore, li ha parificati ai titoli del debito pubblico e ha elevato la loro prescrizione a dieci anni rispetto ai già previsti cinque anni dalla data di scadenza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 1 2 / 3 /201 9 , ha nno chiesto, per due motivi , la cassazione della sentenza,dichiaratamente non notificata . 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. 2.3. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, i ricorrent i , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 176 del d.P.R. n. 156/1973 e dell’art. 11 disp. sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il diritto azionato Ric. 2019n. 8199,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 dagli stessi sia era prescritto, senza, tuttavia, considerare che i buoni sottoscritti dagli attori, emessi il 18/3/1989 e il 11/4/1989, erano, pertanto, assoggettati alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 156/1973 (abrogato solo con il d.lgs. n. 284/1999), il quale, all’art. 176, prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo annosolare successivo a quello di emissione. Hanno segnatamente evidenziato gli esponenti che a nulla rileva la disciplina successiva, genericamente richiamata dal T ribunale, e cioè quella dettata dal d.l. n. 269/2003, dal d.m. Economia e Finanze del 5/12/2003 e dall’art. 23 del d.lgs. n. 398/2003, la quale, limitandosi a equiparare i buoni fruttiferi postali ai titoli del debito pubblico,non ha, in realtà, dettato alcuna norma in tema di “termini di validità”dei buoni fruttiferi postali emessi sotto il vigore del d.P.R. n. 156 cit.; né può comunque avere, a norma dell’art. 11 disp. sulla legge in generale, effetti retroattivi, neppure contenendo, del resto,una norma special e che derog hi a una norma generale. 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il diritto azionato dagli stessi sia era prescritto per il decorso del termine decennale previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 398/2003, senza, tuttavia, considerare che, pur a voler ritenere che la disciplina richiamata, ossia il d.l. n. 269/2003, abbia inciso sui termini di validità dei buoni fruttiferi postali emessi sotto il vigore del d.P.R. n. 156/1973 e che la stessa era applicabile retroattivamente a rapporti sorti prima del 2003, il termine di prescrizione non poteva, comunque, iniziare a decorrere dall’anno 2000 posto che il d.P.R. cit. è entrato in vigore il 24/3/2004 e che solo da tale Ric. 2019n. 8199,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 momento gli attori hanno avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto alla riscossione, di modo che, allorché gli stessi hanno richiesto la liquidazione dei titoli, e cioè il 6/7/2012, il diritto azionato non si era prescritto. 4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 4.2. Il d.m. 23/7/1987 ha istituito, con effetto dal 1° ottobre 1987, una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi “ a termine ” contraddistinta con le lettere “ AD ” prevedendo che tali buoni avrebbero avuto la durata di sette o undici anni e che, alle scadenze, sarebbe stato corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, a uno o due volte il capitale stesso. 4.3. Il d.m. 19/12/2000, a sua volta, ha, tra l’altro, stabilito: - all’art. 9 , che i buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (tra i quali i buoni contraddistinti dalla serie “AD”), restano regolati dalle disposizioni previste dalcapo VI del titolo I del libro III del d.P.R. n. 156/1973 e dalle relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del d.P.R. n. 256/1989, salvo quanto previsto dall’art. 10; - in forza di quest’ultima norma, ch e alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per le quali (come nel caso in esame) non si erano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente(pari a cinque anni a far da ta dal 1° gennaio successivo all’anno di scadenza: art. 176 del d.P.R. n. 156/1973), si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 8; -all’art. 8, infine, che “ i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono … trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.Ric. 2019n. 8199,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 4.4. Ciò comporta, evidentemente, che: - i buoni fruttiferi postali serie “AD”sottoscritti dai ricorrenti l’11/4/1989 e il 18/3/1989, scadevano, rispettivamente, (come accertato, in fatto, dal giudice di merito), in data 11/4/2000 e 18/3/2000; -i diritti dei sottoscrittori alla liquidazione del capitale e degli interessi si prescrivevano, quindi, in dieci anni dalla data di scadenza; -i relativi diritti si sono, pertanto, prescritti una volta che, con decorrenza dalle datedi scadenza, come sopra indicate, era completamente decorso il termine di dieci anni senza che fosse stato compiuto, fino alla richiesta di pagamento del 2012, alcun atto interruttivo. 4.5. La sentenza impugnata, lì dove ha rilevato che “i buoni sono stati richiesti nel 2012” e che non erano stati compiuti“atti interruttivi” e ha, per l’effetto, ritenuto che il diritto azionato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era prescritto per il completo decorso, a partire dal momento in cui i buoni sottoscritti dagli stessi erano venuti a scadenza ( e cioè, rispettivamente, in data 11/4/2000 e 18/3/2000) e i relativi diritti potevano, essere, dunque, esercitati, del termine di dieci anni, ha fatto, pertanto, corretta applicazione delle norme vigenti ratione temporis e si sottrae, come tale, alle censure svolte sul punto dai ricorrenti. 5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2019n. 8199,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrentia rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.600,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto