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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33212/2026

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ta ad Atessa il 23/05/1992avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PescaraUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariliaDi Nardo che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 5 novembre 2025, il Tribunale di Pescara, adito daLudovica [OSCURATO:PERSONA] (anche in qualità di legale rappresentante della società agricola leVigne s.r.l.) ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto emesso dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Pescara il 22 settembre 2025, colquale era stato disposto il sequestro preventivo diretto dei beni mobili e immobilinella disponibilità della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata elegalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro562.171, e, in subordine, il sequestro preventivo per equivalente delle liquidità,dei beni mobili immobili e nella disponibilità della predetta, per il medesimovalore, sussistendo il fumus commissi delicti e il periculum in mora in relazione aldelitto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per gli anni di imposta dal 2020al 2023 (capo B), e al delitto di cui all'art. 4, stesso d.lgs, per gli anni di imposta2020 e 2021 (capo A).1.1.

Secondo il Tribunale del riesame doveva ritenersi corretta lavalutazione di sussistenza del "fumus" effettuata dal Giudice per le indaginipreliminari nell'impugnato decreto con riguardo ad entrambi i delitti contestati.Quanto al delitto di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000),fondata sul contenuto dei P.V.C. della Guardia di Finanza di Pescara, in cui eranoesposti gli elementi in forza dei quali la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." aveva goduto,indebitamente, dello speciale regime di determinazione del reddito su basecatastale introdotto dall'art. 1, commi 1093-1095, della L. n. 296 del 2006 e dalD.M. n. 213 del 2007; la Guardia di Finanza, infatti, aveva precisato che, per ilperiodo di imposta 2020, la società agricola "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." aveva fatto figuraredi aver svolto soltanto attività agricola "principale" (ossia i ricavi derivanti daprodotti di produzione propria) e attività "connesse" alla prima, ma suquest'ultima non prevalenti (ossia ricavi derivanti da prodotti forniti da terzi, inmisura non prevalente rispetto ai propri), quando invece, dalle indagini svolte,erano emersi ricavi derivanti da operazioni propriamente commerciali e daoperazioni connesse all'attività agricola principale; analogamente, nel periodo diimposta 2021, la società agricola "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." aveva fatto figurare ricaviderivanti da operazioni propriamente commerciali e da operazioni connesseall'attività agricola principale nei confronti di un solo fornitore, quando invece,dalle indagini svolte, erano emerse analoghe operazioni nei confronti di unapluralità di fornitori.Parimenti, quanto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso difatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.Lgs. n. 74/2000), levalutazioni del Giudice per le indagini preliminari erano correttamente fondatesul contenuto dei P.V.C. della Guardia di Finanza di Pescara, in cui si esponevanogli elementi in forza dei quali doveva ritenersi che la società agricola "[OSCURATO:PERSONA].r.l." si fosse avvalsa di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con idue fornitori, la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" (zio di [OSCURATO:PERSONA]) e la societàagricola "I Filari", amministrata e legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA](padre di [OSCURATO:PERSONA]); infatti, al di là dell'esistenza del collegamento familiare tra isoggetti economici delle operazioni, erano state accertate ulteriori determinantianomalie, quali il fatto che, a fronte del versamento da parte della societàagricola di rilevanti importi a titolo di acconto per forniture di uva e vino, ifornitori non risultavano avere mai eseguito materialmente le corrispondenticontroprestazioni, le somme versate a titolo d'acconto non erano mai staterestituite alla società agricola e la stessa non le aveva mai richieste; inoltre, lostesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che nessuna delle operazioni indicate erastata realmente oggetto di una transazione commerciale.1.2.

Tuttavia, il Tribunale, in questo dissentendo dal decreto impugnato,ha ritenuto che, premesso che la richiesta di applicazione della misura cautelarereale era stata avanzata dal P.M. esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2,cod. proc. pen., dunque al fine di evitare il pericolo di dispersione del profitto deireati contestati, l'esigenza cautelare fosse stata fatta discendere dalle solecircostanze evidenziate in punto di sussistenza del fumus commissi delicti,ovvero nella rilevata costituzione di un unico centro gestionale di interessifacente parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA], occultato da una divisione meramente formaledelle soggettività giuridiche, volto a dissimulare movimentazioni opportunistichedel patrimonio della società agricola tra i componenti del nucleo familiare.Tali ragioni, si è concluso, non possono ritenersi sufficienti a spiegare lanecessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca, non essendo indicate lemotivazioni per le quali i beni, nelle more del procedimento, avrebbero potutoessere modificati, dispersi o deteriorati, sia in termini oggettivi che soggettivi; inspecie avuto riguardo al fatto che, come risulta dalla stessa indagine dellaGuardia di finanza, al sequestro di contenute liquidità (oltre euro 48.000,00presso un conto corrente di cui era titolare la società agricola e altri euro20.490,00 di rapporti finanziari di cui era titolare la ricorrente), si affianca quellodi beni immobili di proprietà della società agricola per un valore complessivo dioltre due milioni di euro, di altre unità immobiliari, di proprietà della ricorrente,per un valore di 332.265 €, di alcuni veicoli intestati alla società e, altresì, laricorrente ha documentato l'acquisto da parte della società, avvenuto pochigiorni prima della notifica del provvedimento di sequestro, di due complessiimmobiliari del rispettivo valore di euro 4.500.000 ed euro 950.000, per cui,dalla stessa amministrata, e la natura e il valore dei beni, prevalentementeimmobili, non poteva allo stato ravvisarsi un pericolo di dispersione del profittodei reati di cui all'imputazione provvisoria.

La considerazione della complessivaconsistenza patrimoniale inoltre era tale da elidere la rilevanza dei contegni,asseritamente depauperativi, della [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare.2.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorsoavverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, col qualedenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazionedegli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis del d.lgs n. 74 del 2000 in relazione allaritenuta insussistenza del periculum in mora.Si deduce che il provvedimento impugnato, nell'escludere la ricorrenzadel periculum in mora valorizzando esclusivamente l'aspetto quantitativo delpatrimonio mobiliare e immobiliare nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], dunque il datostatico, non ha operato un'applicazione coerente dei principi affermati dalleSezioni Unite con la sentenza Ellade (Sez.U. n. 36959 del 24/06/2021) cheesigono una motivazione rafforzata in punto di sussistenza dell'esigenzaanticipatoria, ma con chiaro riferimento, quanto all'onere argomentativo, ancheal comportamento dell'onerato, costituente il requisito soggettivo, (si cita, sez. 3,n. 44874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 283769 - 01), del tutto assente nel ragionamentodel Tribunale, che ha radicalmente omesso di motivare sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è ammissibile.2.

Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èconsentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che talevizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazionecosì radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentitosolo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicendacontestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito neitermini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non puòessere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali.3.

Deve, pertanto, essere escluso che - a fronte dell'approfonditavalutazione, operata nel caso in esame, quale sintetizzata al §

1.2. - ricorrano ipresupposti per sollevare in sede di ricorso per cassazione il profilo dell'omessao mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunquecompiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà oincompletezza.Nel caso concreto il Tribunale non si è limitato a un esplicito ed ampioapprezzamento in ordine al fumus commisi delitti, ma si è anche confrontatocol tema dell'entità del profitto sequestrato e confiscabile in rapporto allacapacità patrimoniale dell'indagata e della società agricola dalla stessaamministrata, della natura e del valore dei beni, prevalentemente immobili emobili registrati, esistenti nel suddetto patrimonio, pervenendo alla conclusioneche non fossero state individuate ragioni specifiche per le quali dovesseritenersi che nelle more del procedimento i beni avrebbero potuto esseremodificati dispersi o deteriorati, al contrario (si veda § 1.2) essendo emersauna significativa capienza patrimoniale dell'indagata e della società agricolaamministrata, consistenze determinate, in primo luogo, da beni immobili,peraltro ulteriormente accresciute a seguito del documentato acquisto da partedella società di due complessi immobiliari di significativo valore appena pochigiorni prima della notifica del provvedimento di sequestro.4.

È stato quindi correttamente apprezzato, sotto un profilosquisitamente fattuale, non censurabile in questa sede, il rapporto fra il valoredel patrimonio complessivamente disponibile e l'entità del profitto confiscabile.Tale conclusione è in linea con l'insegnamento di questa Corte che, fermii principi affermati dalle Sez.

U. Ellade (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv.281848), nella materia, analoga a quella in disanima, del delitto di sottrazionefraudolenza al pagamento delle imposte, ha già avuto modo di affermare lasignificativa rilevanza della consistenza del patrimonio al fine di individuare laricorrenza del pericolo, escludendolo nel caso in cui il patrimonio delcontribuente sia ampiamente capiente rispetto alla pretesa dell'Erario (Sez. 3,n. 26095 del 21/05/2025, Rv. 288489 -

01. In linea con questo insegnamentosi veda Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Rv. 283769 - 01,che, in materia disequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., ai finidell'accertamento del rischio di depauperamento del patrimonio, attribuiscerilevanza non solo agli elementi soggettivi, relativi al comportamentodell'onerato, ma altresì agli elementi oggettivi, attinenti alla consistenzaquantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dalvincolo).5.

Il ricorso, di converso, come rilevato anche dalla Procura Generale,tende a contestare con diverse valutazioni, che, prospettando la fluidità ecircolarità delle transazioni commerciali intervenute fra i vari membri dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] e il preminente rilievo di siffatti elementi - del vero ben presential Tribunale, che li ha tuttavia ritenuti superati con la considerazione dellasignificativa consistenza patrimoniale e con la circostanza del recentissimoincremento del patrimonio della società agricola, di segno chiaramente oppostorispetto al rischio di depauperamento necessario fondamento delprovvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca - attengonotuttavia al merito; in definitiva la censura si fonda su prospettazioni alternativeche si risolvono in una inammissibile rilettura orientata degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione e nell'assunzione di nuovi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti stessi.6.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta ad Atessa il 23/05/1992avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PescaraUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariliaDi Nardo che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 novembre 2025, il Tribunale di Pescara, adito daLudovica [OSCURATO:PERSONA] (anche in qualità di legale rappresentante della società agricola leVigne s.r.l.) ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto emesso dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Pescara il 22 settembre 2025, colquale era stato disposto il sequestro preventivo diretto dei beni mobili e immobilinella disponibilità della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata elegalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro562.171, e, in subordine, il sequestro preventivo per equivalente delle liquidità,dei beni mobili immobili e nella disponibilità della predetta, per il medesimovalore, sussistendo il fumus commissi delicti e il periculum in mora in relazione aldelitto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per gli anni di imposta dal 2020al 2023 (capo B), e al delitto di cui all'art. 4, stesso d.lgs, per gli anni di imposta2020 e 2021 (capo A).1.1. Secondo il Tribunale del riesame doveva ritenersi corretta lavalutazione di sussistenza del "fumus" effettuata dal Giudice per le indaginipreliminari nell'impugnato decreto con riguardo ad entrambi i delitti contestati.Quanto al delitto di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000),fondata sul contenuto dei P.V.C. della Guardia di Finanza di Pescara, in cui eranoesposti gli elementi in forza dei quali la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." aveva goduto,indebitamente, dello speciale regime di determinazione del reddito su basecatastale introdotto dall'art. 1, commi 1093-1095, della L. n. 296 del 2006 e dalD.M. n. 213 del 2007; la Guardia di Finanza, infatti, aveva precisato che, per ilperiodo di imposta 2020, la società agricola "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." aveva fatto figuraredi aver svolto soltanto attività agricola "principale" (ossia i ricavi derivanti daprodotti di produzione propria) e attività "connesse" alla prima, ma suquest'ultima non prevalenti (ossia ricavi derivanti da prodotti forniti da terzi, inmisura non prevalente rispetto ai propri), quando invece, dalle indagini svolte,erano emersi ricavi derivanti da operazioni propriamente commerciali e daoperazioni connesse all'attività agricola principale; analogamente, nel periodo diimposta 2021, la società agricola "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." aveva fatto figurare ricaviderivanti da operazioni propriamente commerciali e da operazioni connesseall'attività agricola principale nei confronti di un solo fornitore, quando invece,dalle indagini svolte, erano emerse analoghe operazioni nei confronti di unapluralità di fornitori.Parimenti, quanto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso difatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.Lgs. n. 74/2000), levalutazioni del Giudice per le indagini preliminari erano correttamente fondatesul contenuto dei P.V.C. della Guardia di Finanza di Pescara, in cui si esponevanogli elementi in forza dei quali doveva ritenersi che la società agricola "[OSCURATO:PERSONA].r.l." si fosse avvalsa di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con idue fornitori, la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" (zio di [OSCURATO:PERSONA]) e la societàagricola "I Filari", amministrata e legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA](padre di [OSCURATO:PERSONA]); infatti, al di là dell'esistenza del collegamento familiare tra isoggetti economici delle operazioni, erano state accertate ulteriori determinantianomalie, quali il fatto che, a fronte del versamento da parte della societàagricola di rilevanti importi a titolo di acconto per forniture di uva e vino, ifornitori non risultavano avere mai eseguito materialmente le corrispondenticontroprestazioni, le somme versate a titolo d'acconto non erano mai staterestituite alla società agricola e la stessa non le aveva mai richieste; inoltre, lostesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che nessuna delle operazioni indicate erastata realmente oggetto di una transazione commerciale.1.2. Tuttavia, il Tribunale, in questo dissentendo dal decreto impugnato,ha ritenuto che, premesso che la richiesta di applicazione della misura cautelarereale era stata avanzata dal P.M. esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2,cod. proc. pen., dunque al fine di evitare il pericolo di dispersione del profitto deireati contestati, l'esigenza cautelare fosse stata fatta discendere dalle solecircostanze evidenziate in punto di sussistenza del fumus commissi delicti,ovvero nella rilevata costituzione di un unico centro gestionale di interessifacente parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA], occultato da una divisione meramente formaledelle soggettività giuridiche, volto a dissimulare movimentazioni opportunistichedel patrimonio della società agricola tra i componenti del nucleo familiare.Tali ragioni, si è concluso, non possono ritenersi sufficienti a spiegare lanecessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca, non essendo indicate lemotivazioni per le quali i beni, nelle more del procedimento, avrebbero potutoessere modificati, dispersi o deteriorati, sia in termini oggettivi che soggettivi; inspecie avuto riguardo al fatto che, come risulta dalla stessa indagine dellaGuardia di finanza, al sequestro di contenute liquidità (oltre euro 48.000,00presso un conto corrente di cui era titolare la società agricola e altri euro20.490,00 di rapporti finanziari di cui era titolare la ricorrente), si affianca quellodi beni immobili di proprietà della società agricola per un valore complessivo dioltre due milioni di euro, di altre unità immobiliari, di proprietà della ricorrente,per un valore di 332.265 €, di alcuni veicoli intestati alla società e, altresì, laricorrente ha documentato l'acquisto da parte della società, avvenuto pochigiorni prima della notifica del provvedimento di sequestro, di due complessiimmobiliari del rispettivo valore di euro 4.500.000 ed euro 950.000, per cui,dalla stessa amministrata, e la natura e il valore dei beni, prevalentementeimmobili, non poteva allo stato ravvisarsi un pericolo di dispersione del profittodei reati di cui all'imputazione provvisoria. La considerazione della complessivaconsistenza patrimoniale inoltre era tale da elidere la rilevanza dei contegni,asseritamente depauperativi, della [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare.2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorsoavverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, col qualedenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazionedegli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis del d.lgs n. 74 del 2000 in relazione allaritenuta insussistenza del periculum in mora.Si deduce che il provvedimento impugnato, nell'escludere la ricorrenzadel periculum in mora valorizzando esclusivamente l'aspetto quantitativo delpatrimonio mobiliare e immobiliare nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], dunque il datostatico, non ha operato un'applicazione coerente dei principi affermati dalleSezioni Unite con la sentenza Ellade (Sez.U. n. 36959 del 24/06/2021) cheesigono una motivazione rafforzata in punto di sussistenza dell'esigenzaanticipatoria, ma con chiaro riferimento, quanto all'onere argomentativo, ancheal comportamento dell'onerato, costituente il requisito soggettivo, (si cita, sez. 3,n. 44874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 283769 - 01), del tutto assente nel ragionamentodel Tribunale, che ha radicalmente omesso di motivare sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è ammissibile.2. Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èconsentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che talevizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazionecosì radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentitosolo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicendacontestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito neitermini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non puòessere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali.3. Deve, pertanto, essere escluso che - a fronte dell'approfonditavalutazione, operata nel caso in esame, quale sintetizzata al § 1.2. - ricorrano ipresupposti per sollevare in sede di ricorso per cassazione il profilo dell'omessao mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunquecompiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà oincompletezza.Nel caso concreto il Tribunale non si è limitato a un esplicito ed ampioapprezzamento in ordine al fumus commisi delitti, ma si è anche confrontatocol tema dell'entità del profitto sequestrato e confiscabile in rapporto allacapacità patrimoniale dell'indagata e della società agricola dalla stessaamministrata, della natura e del valore dei beni, prevalentemente immobili emobili registrati, esistenti nel suddetto patrimonio, pervenendo alla conclusioneche non fossero state individuate ragioni specifiche per le quali dovesseritenersi che nelle more del procedimento i beni avrebbero potuto esseremodificati dispersi o deteriorati, al contrario (si veda § 1.2) essendo emersauna significativa capienza patrimoniale dell'indagata e della società agricolaamministrata, consistenze determinate, in primo luogo, da beni immobili,peraltro ulteriormente accresciute a seguito del documentato acquisto da partedella società di due complessi immobiliari di significativo valore appena pochigiorni prima della notifica del provvedimento di sequestro.4. È stato quindi correttamente apprezzato, sotto un profilosquisitamente fattuale, non censurabile in questa sede, il rapporto fra il valoredel patrimonio complessivamente disponibile e l'entità del profitto confiscabile.Tale conclusione è in linea con l'insegnamento di questa Corte che, fermii principi affermati dalle Sez. U. Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv.281848), nella materia, analoga a quella in disanima, del delitto di sottrazionefraudolenza al pagamento delle imposte, ha già avuto modo di affermare lasignificativa rilevanza della consistenza del patrimonio al fine di individuare laricorrenza del pericolo, escludendolo nel caso in cui il patrimonio delcontribuente sia ampiamente capiente rispetto alla pretesa dell'Erario (Sez. 3,n. 26095 del 21/05/2025, Rv. 288489 - 01. In linea con questo insegnamentosi veda Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Rv. 283769 - 01,che, in materia disequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., ai finidell'accertamento del rischio di depauperamento del patrimonio, attribuiscerilevanza non solo agli elementi soggettivi, relativi al comportamentodell'onerato, ma altresì agli elementi oggettivi, attinenti alla consistenzaquantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dalvincolo).5. Il ricorso, di converso, come rilevato anche dalla Procura Generale,tende a contestare con diverse valutazioni, che, prospettando la fluidità ecircolarità delle transazioni commerciali intervenute fra i vari membri dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] e il preminente rilievo di siffatti elementi - del vero ben presential Tribunale, che li ha tuttavia ritenuti superati con la considerazione dellasignificativa consistenza patrimoniale e con la circostanza del recentissimoincremento del patrimonio della società agricola, di segno chiaramente oppostorispetto al rischio di depauperamento necessario fondamento delprovvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca - attengonotuttavia al merito; in definitiva la censura si fonda su prospettazioni alternativeche si risolvono in una inammissibile rilettura orientata degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione e nell'assunzione di nuovi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti stessi.6. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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