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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16861/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato le statuizioni civili e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio stradale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'incidente avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: l'imputato, alla guida di un autoarticolato con semirimorchio, transitando in via [OSCURATO:PERSONA] (Roma) iniziava manovra di svolta a sinistra in strada laterale, omettendo di concedere al motociclo condotto dal Carradori, proveniente dalla direzione opposta, la dovuta precedenza; la persona offesa, dopo un tentativo di frenata, perdeva il controllo del mezzo e andava a collidere con il semirimorchio, riportando gravissime lesioni che lo conducevano a morte immediata.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

Vizio di motivazione, per non avere il giudicante spiegato le ragioni per le quali non si sono ritenuti attendibili i rilievi critici dell'atto di appello, con riguardo al mancato apprezzamento della prova diretta (testimonianza [OSCURATO:PERSONA]) nonché del c.t. della difesa rispetto a quella del c.t. della pubblica accusa.

Deduce che la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che al momento del sinistro metà dell'autoarticolato si era già immesso nella strada laterale, sicché l'imputato, al momento di intraprendere la svolta a sinistra, non poteva aver notato il sopraggiungere del motociclo che procedeva ad elevata velocità.

La responsabilità del prevenuto non è provata e si basa esclusivamente su elementi di natura congetturale e illazioni, non su fatti oggettivi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, ricostruendo il fatto secondo logiche e congrue considerazioni, coerenti con le risultanze processuali.I giudicanti hanno argomentato in maniera esauriente in ordine ai profili di colpa (addebitabili all'imputato) che hanno causato il sinistro in oggetto, sulla scorta delle risultanze fornite dai consulenti tecnici di accusa e difesa, nonché della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], presente al fatto.

3. In particolare, è stato appurato che l'autoarticolato condotto dall'imputato procedeva ad una velocità non inferiore a 30 km/h quando aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra, come stimato dal c.t. del PM e come precisato dallo stesso imputato (secondo cui la velocità era di circa 25-30 Km/h); mentre la stima del consulente della difesa (21 Km/h) è stata considerata inattendibile, non avendo costui, a differenza dell'esperto dell'accusa, eseguito l'ispezione della zona del sinistro né visionato i veicoli coinvolti.

È stato anche accertato che la "visibilità reciproca" dei veicoli coinvolti nel sinistro era pari a 80 metri, distanza che - osservano i giudicanti - non risulta smentita neanche dal c.t. della difesa.

Sulla base di quanto ricostruito a seguito di ispezione dei luoghi da parte del consulente della pubblica accusa, i giudici di merito hanno rilevato che nell'occorso la persona offesa, a bordo del motociclo, aveva iniziato l'azione frenante, prima di perdere il controllo, ad una distanza di circa 45,55 metri dalla zona di collisione; la circostanza - aggiungono i giudici - risulta confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha assistito all'impatto tra il motoveicolo ed il rimorchio.

A questo punto, le logiche considerazioni del Tribunale, fatte proprie e confermate dai giudici di appello, sono state nel senso che l'azione frenante da parte della persona offesa aveva sostanzialmente coinciso con l'avvio della manovra di svolta "senza soluzione di continuità" da parte dell'imputato.

Proprio in ragione di tale coincidenza, l'imputato - secondo i giudici - aveva visto o avrebbe dovuto vedere il motociclo sopraggiungere, trovandosi ancora ad una distanza di ben 45,55 metri dalla zona di impatto; pertanto - proseguono i giudici - se l'imputato si fosse fermato, prima di svoltare, il tragico evento non sarebbe avvenuto.

Tutto ciò è stato plausibilmente desunto dalla circostanza che l'azione frenante del motociclo iniziò a 45,55 metri dalla zona di collisione e che il motociclo, all'esito di tale azione frenante (purtroppo inefficace), impattò con il rimorchio e non con la motrice del veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, la colpa specifica accertata a carico dell'imputato è stata quella di non avere dato la precedenza (art. 145, comma 2, cod. strada) ai veicoli in transito sulla corsia opposta, segnatamente al motoveicolo del Carradori, che l'imputato avrebbe dovuto e potuto vedere sui luoghi, quantomeno all'inizio dell'azione frenante del motociclo, a circa 45,55 metri dalla zona di collisione.È stato anche legittimamente individuato un profilo di colpa generica, visto che il camionista aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza fermarsi e a velocità sostenuta rispetto alle condizioni della strada (quella di immissione era una strada secondaria), mentre lo stato dei luoghi avrebbe imposto maggiore attenzione e prudenza, anche tenuto conto della lunghezza e della mole dell'autoarticolato condotto dall'imputato.

4. I rilievi avanzati dal ricorrente si limitano a contestare tale ricostruzione, prospettando questioni ai limiti della inammissibilità, in quanto prevalentemente attinenti al merito, e comunque senza incidere sulla logicità e congruenza degli argomenti spesi nelle conformi sentenze di merito, costituenti una cd.

"doppia conforme", atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

5. 4l rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato le statuizioni civili e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio stradale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'incidente avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: l'imputato, alla guida di un autoarticolato con semirimorchio, transitando in via [OSCURATO:PERSONA] (Roma) iniziava manovra di svolta a sinistra in strada laterale, omettendo di concedere al motociclo condotto dal Carradori, proveniente dalla direzione opposta, la dovuta precedenza; la persona offesa, dopo un tentativo di frenata, perdeva il controllo del mezzo e andava a collidere con il semirimorchio, riportando gravissime lesioni che lo conducevano a morte immediata. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. Vizio di motivazione, per non avere il giudicante spiegato le ragioni per le quali non si sono ritenuti attendibili i rilievi critici dell'atto di appello, con riguardo al mancato apprezzamento della prova diretta (testimonianza [OSCURATO:PERSONA]) nonché del c.t. della difesa rispetto a quella del c.t. della pubblica accusa. Deduce che la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che al momento del sinistro metà dell'autoarticolato si era già immesso nella strada laterale, sicché l'imputato, al momento di intraprendere la svolta a sinistra, non poteva aver notato il sopraggiungere del motociclo che procedeva ad elevata velocità. La responsabilità del prevenuto non è provata e si basa esclusivamente su elementi di natura congetturale e illazioni, non su fatti oggettivi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, ricostruendo il fatto secondo logiche e congrue considerazioni, coerenti con le risultanze processuali.I giudicanti hanno argomentato in maniera esauriente in ordine ai profili di colpa (addebitabili all'imputato) che hanno causato il sinistro in oggetto, sulla scorta delle risultanze fornite dai consulenti tecnici di accusa e difesa, nonché della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], presente al fatto. 3. In particolare, è stato appurato che l'autoarticolato condotto dall'imputato procedeva ad una velocità non inferiore a 30 km/h quando aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra, come stimato dal c.t. del PM e come precisato dallo stesso imputato (secondo cui la velocità era di circa 25-30 Km/h); mentre la stima del consulente della difesa (21 Km/h) è stata considerata inattendibile, non avendo costui, a differenza dell'esperto dell'accusa, eseguito l'ispezione della zona del sinistro né visionato i veicoli coinvolti. È stato anche accertato che la "visibilità reciproca" dei veicoli coinvolti nel sinistro era pari a 80 metri, distanza che - osservano i giudicanti - non risulta smentita neanche dal c.t. della difesa. Sulla base di quanto ricostruito a seguito di ispezione dei luoghi da parte del consulente della pubblica accusa, i giudici di merito hanno rilevato che nell'occorso la persona offesa, a bordo del motociclo, aveva iniziato l'azione frenante, prima di perdere il controllo, ad una distanza di circa 45,55 metri dalla zona di collisione; la circostanza - aggiungono i giudici - risulta confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha assistito all'impatto tra il motoveicolo ed il rimorchio. A questo punto, le logiche considerazioni del Tribunale, fatte proprie e confermate dai giudici di appello, sono state nel senso che l'azione frenante da parte della persona offesa aveva sostanzialmente coinciso con l'avvio della manovra di svolta "senza soluzione di continuità" da parte dell'imputato. Proprio in ragione di tale coincidenza, l'imputato - secondo i giudici - aveva visto o avrebbe dovuto vedere il motociclo sopraggiungere, trovandosi ancora ad una distanza di ben 45,55 metri dalla zona di impatto; pertanto - proseguono i giudici - se l'imputato si fosse fermato, prima di svoltare, il tragico evento non sarebbe avvenuto. Tutto ciò è stato plausibilmente desunto dalla circostanza che l'azione frenante del motociclo iniziò a 45,55 metri dalla zona di collisione e che il motociclo, all'esito di tale azione frenante (purtroppo inefficace), impattò con il rimorchio e non con la motrice del veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, la colpa specifica accertata a carico dell'imputato è stata quella di non avere dato la precedenza (art. 145, comma 2, cod. strada) ai veicoli in transito sulla corsia opposta, segnatamente al motoveicolo del Carradori, che l'imputato avrebbe dovuto e potuto vedere sui luoghi, quantomeno all'inizio dell'azione frenante del motociclo, a circa 45,55 metri dalla zona di collisione.È stato anche legittimamente individuato un profilo di colpa generica, visto che il camionista aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza fermarsi e a velocità sostenuta rispetto alle condizioni della strada (quella di immissione era una strada secondaria), mentre lo stato dei luoghi avrebbe imposto maggiore attenzione e prudenza, anche tenuto conto della lunghezza e della mole dell'autoarticolato condotto dall'imputato. 4. I rilievi avanzati dal ricorrente si limitano a contestare tale ricostruzione, prospettando questioni ai limiti della inammissibilità, in quanto prevalentemente attinenti al merito, e comunque senza incidere sulla logicità e congruenza degli argomenti spesi nelle conformi sentenze di merito, costituenti una cd. "doppia conforme", atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 5. 4l rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis
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