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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09058/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 1693 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1 914/16 /2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua domanda di rimborso dell’Irpef per l’anno 2008.

L’istanza aveva ad oggetto la maggiore imposta versata a seguito di avviso bonario emesso dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo il ricalcolo del TFR.

Il contribuente sosteneva, fra l’altro, l’illegittimità del ricorso a detta procedura, non sussistendo i presupposti per la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta.

2. La CTP accolse il ricorso con sentenza che l’Amministrazione appellò innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

I giudici regionali respinsero il gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la diretta iscrizione a ruolo è consentita solo in presenza di un controllo meramente cartolare della dichiarazione del contribuente sulla base dei dati dallo stesso forniti, ovvero di una semplice attività di correzione di calcoli; tali ipotesi non ricorrevano nella specie, poiché la liquidazione del trattamento pensionistico implicava verifiche e valutazioni giuridiche e avrebbe, pertanto, imposto la preventiva emissione di un atto impositivo motivato.

3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311.

Osserva,al riguardo, che la liquidazione del TFR era avvenuta sul rilievo dell’intervenuta tassazione separata di emolumenti corrisposti al Roberti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Si trattava, pertanto, di prestazioni erogate in forma capitale sulla base dell’adesione del contribuente al fondo di pensione aziendale che, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della l. n. 311/2004, sono soggette a controllo il cui esito va comunicato al contribuente con la procedura di cui al citato art. 36-bis, alla qualefa seguito l’iscrizione a ruolo nel caso di mancato pagamento entro trenta giorni.

2. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, non si è conforma al principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento d'iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, d'incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione(v.

Cass. n. 9218/2018; Cass. n. 4481/2018; Cass. n. 23805/2016).

Il ricorso alla procedura automatizzata è, pertanto, non solo consentito, ma, di più, prescritto, per il calcolo dell’imposta nei casi analoghi a quello sul quale si controverte, essendo unicamente richiesto, a tutela delle ragioni del contribuente, che l’iscrizione a ruolo sia preceduta dalla comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione, nella specie verificatasi.

3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza d’appello va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per il riesame della vicenda alla luce dell’indicato principio di diritto e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 1693 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1 914/16 /2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua domanda di rimborso dell’Irpef per l’anno 2008. L’istanza aveva ad oggetto la maggiore imposta versata a seguito di avviso bonario emesso dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo il ricalcolo del TFR. Il contribuente sosteneva, fra l’altro, l’illegittimità del ricorso a detta procedura, non sussistendo i presupposti per la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta. 2. La CTP accolse il ricorso con sentenza che l’Amministrazione appellò innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana. I giudici regionali respinsero il gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la diretta iscrizione a ruolo è consentita solo in presenza di un controllo meramente cartolare della dichiarazione del contribuente sulla base dei dati dallo stesso forniti, ovvero di una semplice attività di correzione di calcoli; tali ipotesi non ricorrevano nella specie, poiché la liquidazione del trattamento pensionistico implicava verifiche e valutazioni giuridiche e avrebbe, pertanto, imposto la preventiva emissione di un atto impositivo motivato. 3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311. Osserva,al riguardo, che la liquidazione del TFR era avvenuta sul rilievo dell’intervenuta tassazione separata di emolumenti corrisposti al Roberti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Si trattava, pertanto, di prestazioni erogate in forma capitale sulla base dell’adesione del contribuente al fondo di pensione aziendale che, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della l. n. 311/2004, sono soggette a controllo il cui esito va comunicato al contribuente con la procedura di cui al citato art. 36-bis, alla qualefa seguito l’iscrizione a ruolo nel caso di mancato pagamento entro trenta giorni. 2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, non si è conforma al principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento d'iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, d'incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione(v. Cass. n. 9218/2018; Cass. n. 4481/2018; Cass. n. 23805/2016). Il ricorso alla procedura automatizzata è, pertanto, non solo consentito, ma, di più, prescritto, per il calcolo dell’imposta nei casi analoghi a quello sul quale si controverte, essendo unicamente richiesto, a tutela delle ragioni del contribuente, che l’iscrizione a ruolo sia preceduta dalla comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione, nella specie verificatasi. 3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza d’appello va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per il riesame della vicenda alla luce dell’indicato principio di diritto e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giu