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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09532/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, previa declaratoria di non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela in relazione ai capi d), e) ed f), ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. in relazione al capo c), ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni uno, mesi dieci di reclusione ed € 500 di multa, confermando le statuizioni di condanna in riferimento alla coimputata.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - esaminabile congiuntamente al motivo unico di ricorso proposto dalla Gasijan -, con cui si lamenta l'applicazione al reato di cui al capo a) dell'aggravante della destrezza, risulta generico e versato in fatto, oltre che meramente reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello.

Sul punto, in particolare, si omette il confronto con la sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come la coppia di coimputati - secondo la puntuale ricostruzione dei giudici di merito - abbia provocato con particolare abilità la distrazione della persona offesa, in tal modo risultando integrata l'aggravante in esame.

Deve infatti rammentarsi come la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez.

U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), come nella specie avvenuto.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], di censura della motivazione in riferimento ai capi a), b) e c), con riguardo all'affermazione di responsabilità (segnatamente, per l'asserita incompatibilità spazio-temporale tra gli eventi contestati), articola inammissibili censure in fatto, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11;1999, Rv. 214794), nonostante le adeguate motivazioni del provvedimento impugnato (cfr. pag. 4 e 5).

Ed invece, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3.1. Viste le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede che il ricorso venga accolto, senza aggiungere argomenti rilevanti rispetto alle osservazioni già svolte dal Collegio.

4. Rilevato, conclusivamente, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, previa declaratoria di non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela in relazione ai capi d), e) ed f), ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. in relazione al capo c), ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni uno, mesi dieci di reclusione ed € 500 di multa, confermando le statuizioni di condanna in riferimento alla coimputata. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - esaminabile congiuntamente al motivo unico di ricorso proposto dalla Gasijan -, con cui si lamenta l'applicazione al reato di cui al capo a) dell'aggravante della destrezza, risulta generico e versato in fatto, oltre che meramente reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello. Sul punto, in particolare, si omette il confronto con la sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come la coppia di coimputati - secondo la puntuale ricostruzione dei giudici di merito - abbia provocato con particolare abilità la distrazione della persona offesa, in tal modo risultando integrata l'aggravante in esame. Deve infatti rammentarsi come la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), come nella specie avvenuto. 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], di censura della motivazione in riferimento ai capi a), b) e c), con riguardo all'affermazione di responsabilità (segnatamente, per l'asserita incompatibilità spazio-temporale tra gli eventi contestati), articola inammissibili censure in fatto, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11;1999, Rv. 214794), nonostante le adeguate motivazioni del provvedimento impugnato (cfr. pag. 4 e 5). Ed invece, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.1. Viste le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede che il ricorso venga accolto, senza aggiungere argomenti rilevanti rispetto alle osservazioni già svolte dal Collegio. 4. Rilevato, conclusivamente, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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