CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 10952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni e la requisitoria depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 25 ottobre 2021, riformava parzialmente, riducendo le pene accessorie fallimentari e nel resto confermando, la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta impropria, con esclusione dell'aggravante dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. In particolare a Ricciardi era stata contestata la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223, legge fall, perché, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione fino al 3 gennaio 2005, di amministratore unico da tale data al 6 aprile 2011 e di liquidatore dal 6 aprile 2011 alla data del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 21 maggio 2012, distraeva e dissipava il saldo attivo pari ad euro 48.732,10. Di tale importo euro 45.540,90 riguardavano spese personali non giustificabili, sostenute con risorse della società (quanto ad euro 19.561,72, effettuate antecedentemente al 1 gennaio 2006, e ad euro 25.979,18 effettuate in epoca successiva), desumibili dagli estratti conto e rilevate in contabilità; mentre risultavano anche crediti non giustificati per euro 3.191,20 verso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di cui lo stesso RICCIARDI era rappresentante legale. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, 223 legge fall. e artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente premetteva che le valutazioni delle due sentenze di merito risultano difformi, nel senso che il Tribunale e la Corte di appello qualificavano la condotta l'una dissipativa e l'altra distrattiva, l'una riteneva le spese giustificate dalla documentazione per l'importo di 45mila euro, l'altra solo per 25mila euro, l'una riteneva che la documentazione esibita dall'imputato non potesse essere valutata dal curatore ora per allora, l'altra non rilevava limiti alla valutazione. Il motivo denuncia un travisamento da parte della Corte di appello dell'argomentazione difensiva, che avrebbe limitato la giustificazione a soli 25mila per attività promozionale della società, mentre invece la forza giustificativa delle fatture esibite riguardava tutte le spese sostenute. Contesta poi il ricorrente la valutazione di abnormità delle spese operata dalla Corte di appello, a fronte della inattività della società, in quanto priva di motivazione. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. in quanto la Corte avrebbe ritenuto le spese, in relazione alle quali erano stata depositate le fatture dall'imputato, non inerenti l'attività sociale. Evoca, il ricorrente, il criterio di inerenza delle spese alle attività da cui derivano ricavi o altri proventi, ai sensi dell'art. 109, comma 5, Tuir da valutarsi non quantitativamente ma qualitativamente, lamentando ancora l'assenza di motivazione quanto al giudizio di abnormità e ravvisando la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per non aver la Corte disposto una attività istruttoria tesa alla verifica di inerenza. Anche illogica risulterebbe la valutazione della Corte che per 19.000 euro e 3.190,00 euro non vi sarebbero giustificazioni di spesa, a fronte dei documenti esibiti per l'intero importo di 45mila euro. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 16 novembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6.[OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato conclusioni in data 17 novembre 2022, con le quali ha replicato alla Procura generale, contestandone le conclusioni e ribadendo la ragioni del proprio ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che per quanto le due sentenze di merito abbiano limitati profili di diversità, la stessa risulta logicamente spiegabile e comunque consente di ritenere sussistente la cd. doppia conformità. Infatti la Corte di appello, se è vero che ipotizza la condotta distrattiva, lo fa incidentamente, confermando per il resto la natura dissipativa della condotta, come dimostra oltre che la lettera della sentenza anche il richiamo alla giurisprudenza sul punto, citando Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 25/02/2021, Cimoli, Rv. 280550 - 02, per cui la dissipazione consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.Quanto agli altri profili, che integrerebbero un travisamento operato dalla Corte di appello, se ne darà conto a seguire, fermo restando che non si tratta mai di una smentita della sentenza di primo grado, ma al più di una argomentazione 'contenuta' in quella del Tribunale. Pertanto, va evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) 3. Deve invece da subito rilevarsi come i motivi di ricorso virino verso un ambito precluso, in quanto il motivo di appello era destinato a far valere il difetto dell'elemento soggettivo del reato, invocando l'appellante l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. In sostanza l'appello era finalizzato ad escludere il dolo del delitto di bancarotta impropria fraudolenta, rappresentando il deficit di volontà distrattiva da parte del Riccardi, che invece avrebbe agito nell'interesse della società. L'attuale motivo di ricorso, invece, pone la questione solo del profilo oggettivo della condotta dissipativa, vale a dire della inconciliabilità con lo scopo sociale delle spese sostenute e dell'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa delle operazioni poste in essere (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Magnoni, Rv. 280321 - 01). La circostanza che la Corte di appello non abbia dato risposta al tema dell'elemento soggettivo, oggetto di censura — consistente nella consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale — avrebbe dovuto determinare il ricorrente a lamentare tale assenza di motivazione sul punto, mentre il ricorrente non ricorre sotto tale specifico profilo. Né può la Corte di cassazione procedere a una interpretazione dei motivi. Va ricordato che il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. \n 4 proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 — 01). Tanto premesso, deve rilevare questa Corte come il ricorso incorra in inammissibilità, perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, e dallo stesso atto di appello. Costante giurisprudenza di questa Corte ritiene «sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).4. Ad ogni buon conto, in ordine ai due motivi di ricorso, strettamente connessi, la Corte di appello con motivazione logica esamina il materiale probatorio già valutato. 4.1 Emerge dal ricorso e dalle sentenze di merito che l'imputato, dopo aver richiesto e ottenuto l'accesso al rito abbreviato condizionato alla escussione della curatrice, consegnava alla stessa «nei giorni precedenti l'udienza», le fatture per un ammontare complessivo di 45nnila euro (cfr. fol. 3 della sentenza di primo grado). Escussa la curatrice, la stessa in sede di udienza riferiva che l'esame sommario delle stesse riconduceva le spese a biglietti di viaggio, pasti, benzina, e dunque potevano essere inerenti a spese per attività aziendale. 4.2 Sia il primo giudice che la Corte di appello escludono che possa ritenersi adeguata la predetta valutazione di 'inerenza' operata dal sommario esame della curatrice. Già il Tribunale rilevava come, anche se fossero stati esborsi per fini aziendali, intervenivano in un tempo di crisi già conclamata dell'azienda, essendo la stessa gravata da un debito verso l'Erario di euro 1.300.0000,00 al 2005 e nel periodo successivo la società aveva un volume di affari pari a zero dal 2006 al 2008 e in termini modestissimi dal 2009 al 2011 (fol. 3 della sentenza di primo grado). Tale motivazione viene confermata dalla Corte di appello. Si tratta di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, perché a fronte del debito già maturato, non risultavano elementi razionali che potessero giustificare una ulteriore attività di spesa, della quale non si conosce per altro il risultato in termini di ricavi ottenuti, il che afferisce alla nozione di 'inerenza' richiamata dalla difesa. A ben vedere l'inerenza, è questo che congruamente sostiene la Corte territoriale, non emerge in alcun modo e per altro qualora emergesse risulterebbe trattarsi di spese del tutto irragionevoli a fronte della sostanziale cessazione dell'attività e dell'esposizione fin dal 2005 milionaria. Il che risponde alla condotta richiesta per la bancarotta per dissipazione. 4.3 Quanto alla valutazione della dichiarazione 'sommaria' della curatrice, la Corte di appello rileva che se anche le fatture fossero state destinate all'attività promozionale dell'azienda, il che non è comprovato, comunque si tratterebbe di spese, tese a raggiungere fantomatici clienti, davvero abnormi. D'altro canto, non illogico è l'aver disatteso la valutazione della curatrice: per un verso la natura sommaria dell'esame delle fatture; in secondo luogo il tardivo deposito alla curatrice delle fatture da parte del Ricciardi, che invece avrebbe richiesto, nell'esercizio del diritto alla prova da parte della difesa, una tempestiva richiesta di approfondimento istruttorio, anche nella forma della condizione rispetto al rito abbreviato. Invece la condizione fu limitata al solo esame della curatrice, salvo poi avere l'imputato selezionato le fatture consegnandole tardivamente alla predetta. In tal senso, la dedotta violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. da parte del ricorrente è manifestamente infondata. Deve infatti ricordarsi come nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p. Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 - , Sentenza n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 — 01; Sez. 1, n. 37588 del 18 giugno 2014, Annaniera, Rv. 260840). Nè in tal senso è configurabile un obbligo per il giudice di motivare il diniego della richiesta di attivazione dei suddetti poteri, obbligo invece sussistente qualora gli stessi poteri vengano esercitati (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249161). Per altro, va comunque evidenziato che nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito disporre anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sempre che essi non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi, altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 2, n. 49324 del 25/10/2016, Monti, Rv. 268363). Nel caso in esame, però, non risulta neanche che in appello il ricorrente abbia sollecitato i poteri officiosi della Corte territoriale. Il motivo è così manifestamente infondato. 4.4 Del tutto marginali le doglianze in ordine alla circostanza che la Corte avrebbe 'travisato' l'atto di appello, riferendo che le fatture fossero 'giustificanti' le sole spese per 25mila euro dal 2006 al 2008, secondo quanto prospettato dalla difesa.A riguardo, se è vero che l'atto di appello non formula tale affermazione, la censura non è decisiva, in quanto ciò che vale per il biennio 2006-2008 per 25mila euro, vale anche per il periodo complessivo per oltre 45mila euro, tutti crediti della fallenda verso Ricciardi, che dovevano commisurarsi alla sostanziale inattività perdurante dal 2005 in avanti: nell'uno come nell'altro caso non vi è prova della destinazione sociale delle spese e comunque non ne è provata la congruità rispetto alla situazione patrimoniale della società . Non si rinviene alcun travisamento decisivo né alcuna incongruenza tale da integrare la manifesta illogicità nella sentenza impugnata. 5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il r