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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 40692/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LANUSEIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9/2/2023 ha rigettato la richiesta proposta dal Pubblico Ministero di dichiarare l'estinzione della pena dell'ammenda inflitta con il decreto penale di condanna emesso il 29/6/2007 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lanusei a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

3. In data 21 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato senza rinvio con dichiarazione dell'estinzione della pena.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.

L'ordinanza impugnata, assunta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lanusei in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'estinzione dell'ammenda, materia rientrante tra quelle previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale ordinanza è stata deliberata de plano, previa acquisizione del parere del pubblico ministero, ma senza una effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Avverso il provvedimento impugnato, pertanto, l'unico mezzo di impugnazione previsto è l'opposizione così che deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame anche sulla scorta degli argomenti e degli elementi segnalati dalle parti.

Sul punto, infatti, si deve ribadire quanto evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione -sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto cornma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.- è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lanusei.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LANUSEIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9/2/2023 ha rigettato la richiesta proposta dal Pubblico Ministero di dichiarare l'estinzione della pena dell'ammenda inflitta con il decreto penale di condanna emesso il 29/6/2007 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lanusei a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 3. In data 21 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato senza rinvio con dichiarazione dell'estinzione della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. L'ordinanza impugnata, assunta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lanusei in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'estinzione dell'ammenda, materia rientrante tra quelle previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ordinanza è stata deliberata de plano, previa acquisizione del parere del pubblico ministero, ma senza una effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti. Avverso il provvedimento impugnato, pertanto, l'unico mezzo di impugnazione previsto è l'opposizione così che deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame anche sulla scorta degli argomenti e degli elementi segnalati dalle parti. Sul punto, infatti, si deve ribadire quanto evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione -sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto cornma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.- è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lanusei. Cos
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