CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 18881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/12/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 18/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Nola del05/03/2025, ha rideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta aAngelo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati loro rispettivamente ascritti, confermando nel resto la sentenzaappellata.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori, denunciando:- l’imputato [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridicadei fatti e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena;- gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vizio di motivazione in ordine allaquantificazione della pena;- l’imputato [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti nonché inordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massimaestensione.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto leimpugnazioni sono state proposte per motivi non consentiti. Ed infatti, questaSuprema Corte ha più volte affermato che nei confronti della sentenza resa –come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Nel caso in esame,dagli atti risulta che gli imputati hanno concordato una nuova pena, rinunciandoa tutti i loro motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamentosanzionatorio. Da ciò consegue che i ricorrenti non possono denunciare in questasede i vizi indicati nei ricorsi posto che gli stessi hanno ad oggetto capi o puntidella decisione impugnata investiti proprio dai motivi di appello ai quali hannorinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio. Va altresì ribaditoche non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa aseguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena cheè stata oggetto di accordo delle parti, salva l'ipotesi – che non ricorrepacificamente nel caso in esame – di applicazione di pena illegale, ostandovi lanatura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente