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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 1994

Cassazione n. 45817/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 10/02/1994 a Catania avverso la ordinanza del 24/06/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva, in data 21 maggio 2021, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nell'arco temporale ricompreso fra il mese di giugno e quello di luglio 2020 e contestati nei capi d'imputazione provvisoriamente formulati sub 1) e 2).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il sostituto processuale del difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla configurabilità del quadro indiziario per il delitto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. cit., per avere il Tribunale incentrato le sue valutazioni unicamente sulla durata e sulle modalità di esecuzione dell'attività illecita nei luoghi di spaccio, senza svolgere alcun approfondimento riguardo al concreto ausilio offerto in favore del sodalizio e all'elemento soggettivo della condotta, tenuto conto del legame affettivo e di parentela con alcuni degli indagati (il Bonaceto è infatti compagno di [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA], considerato il gestore della piazza di spaccio di via Piombai) e dell'assenza di elementi dimostrativi di alcuna cessione di sostanze stupefacenti dal Bonaceto al [OSCURATO:PERSONA] ovvero ad altri sodali.

2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla configurabilità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e all'adeguatezza della misura prescelta, non avendo il Tribunale tenuto conto del venir meno dei requisiti di attualità e concretezza del rischio di reiterazione, e segnatamente del fatto: a) che l'indagato era già da tempo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un episodio di detenzione di stupefacenti del 24 luglio 2020; b) che non aveva più avuto alcun contatto con le persone coinvolte nel procedimento de quo; c) che aveva rispettato, lungo tutto il tempo ormai trascorso, le prescrizioni imposte con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 ottobre 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la gravità del panorama indiziario, già puntualmente vagliata nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi adeguatamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano, allo stato, l'epilogo del relativo percorso decisorio.

Sulla base delle univoche risultanze offerte dalle numerose componenti del quadro indiziario in motivazione puntualmente delineato (esiti delle videoriprese effettuate nei luoghi ove si verificavano le attività di spaccio, controlli e attività di monitoraggio da parte degli organi inquirenti, sommarie informazioni testimoniali da parte degli acquirenti, arresti in flagranza, sequestri ecc.), il Tribunale ha indicato un insieme di elementi coerentemente ritenuti sintomatici sia dell'esistenza e delle modalità di rifornimento e gestione di una piazza di spaccio controllata da [OSCURATO:PERSONA] (già indagato per condotte agevolative di un'associazione mafiosa dominante nella zona), sia del rilevante contributo continuativamente offertovi, assieme a numerosi altri sodali, dal ricorrente (a sua volta strettamente legato per ragioni familiari al capo dell'associazione), che quotidianamente riforniva, lungo il significativo arco temporale dell'intero periodo di osservazione, l'area di spaccio oggetto di contestazione, recando la provvista che vi sarebbe stata smerciata nelle ore successive e in tal guisa permettendo l'avvio delle operazioni di vendita nei confronti dei numerosi avventori che a tal fine ne attendevano l'arrivo.

2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri che le ragioni giustificative addotte a sostegno della configurabilità e dell'intensità delle ravvisate esigenze cautelari esaustivamente vagliate anche in relazione all'operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non superate dall'allegazione di elementi decisivi di segno contrario in sede di riesame - risultano adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che anche sotto tale profilo ha illustrato in maniera logica e adeguata le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio.

Ragioni che il Tribunale, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile nel giudizio di legittimità, ha congruamente individuato: a) nella particolare gravità dei fatti di reato addebitati al ricorrente, stabilmente operante su una "piazza di spaccio" catanese ove sono state realizzate per lungo tempo attività di cessione giornaliere da sostanze stupefacenti di varia natura; b) nella rilevanza del contributo da lui materialmente prestato ai fini dell'efficace svolgimento dell'attività delittuosa, per avere stabilmente agito sotto le direttive del sodale, [OSCURATO:PERSONA], che la capeggiava; c) nel grado di pericolosità delle condotte, in ragione della rilevante entità del volume di affari trattati e dei relativi incassi; d) nel controllo esercitato sul /ocus commissi delicti dalla criminalità di stampo mafioso.3.

In definitiva, a fronte di una completa valutazione delle emergenze procedimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia genericamente contrapposto la sollecitazione di un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

4. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 26 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 10/02/1994 a Catania avverso la ordinanza del 24/06/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva, in data 21 maggio 2021, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nell'arco temporale ricompreso fra il mese di giugno e quello di luglio 2020 e contestati nei capi d'imputazione provvisoriamente formulati sub 1) e 2). 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il sostituto processuale del difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla configurabilità del quadro indiziario per il delitto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. cit., per avere il Tribunale incentrato le sue valutazioni unicamente sulla durata e sulle modalità di esecuzione dell'attività illecita nei luoghi di spaccio, senza svolgere alcun approfondimento riguardo al concreto ausilio offerto in favore del sodalizio e all'elemento soggettivo della condotta, tenuto conto del legame affettivo e di parentela con alcuni degli indagati (il Bonaceto è infatti compagno di [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA], considerato il gestore della piazza di spaccio di via Piombai) e dell'assenza di elementi dimostrativi di alcuna cessione di sostanze stupefacenti dal Bonaceto al [OSCURATO:PERSONA] ovvero ad altri sodali. 2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla configurabilità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e all'adeguatezza della misura prescelta, non avendo il Tribunale tenuto conto del venir meno dei requisiti di attualità e concretezza del rischio di reiterazione, e segnatamente del fatto: a) che l'indagato era già da tempo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un episodio di detenzione di stupefacenti del 24 luglio 2020; b) che non aveva più avuto alcun contatto con le persone coinvolte nel procedimento de quo; c) che aveva rispettato, lungo tutto il tempo ormai trascorso, le prescrizioni imposte con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 ottobre 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la gravità del panorama indiziario, già puntualmente vagliata nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi adeguatamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano, allo stato, l'epilogo del relativo percorso decisorio. Sulla base delle univoche risultanze offerte dalle numerose componenti del quadro indiziario in motivazione puntualmente delineato (esiti delle videoriprese effettuate nei luoghi ove si verificavano le attività di spaccio, controlli e attività di monitoraggio da parte degli organi inquirenti, sommarie informazioni testimoniali da parte degli acquirenti, arresti in flagranza, sequestri ecc.), il Tribunale ha indicato un insieme di elementi coerentemente ritenuti sintomatici sia dell'esistenza e delle modalità di rifornimento e gestione di una piazza di spaccio controllata da [OSCURATO:PERSONA] (già indagato per condotte agevolative di un'associazione mafiosa dominante nella zona), sia del rilevante contributo continuativamente offertovi, assieme a numerosi altri sodali, dal ricorrente (a sua volta strettamente legato per ragioni familiari al capo dell'associazione), che quotidianamente riforniva, lungo il significativo arco temporale dell'intero periodo di osservazione, l'area di spaccio oggetto di contestazione, recando la provvista che vi sarebbe stata smerciata nelle ore successive e in tal guisa permettendo l'avvio delle operazioni di vendita nei confronti dei numerosi avventori che a tal fine ne attendevano l'arrivo. 2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri che le ragioni giustificative addotte a sostegno della configurabilità e dell'intensità delle ravvisate esigenze cautelari esaustivamente vagliate anche in relazione all'operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non superate dall'allegazione di elementi decisivi di segno contrario in sede di riesame - risultano adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che anche sotto tale profilo ha illustrato in maniera logica e adeguata le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio. Ragioni che il Tribunale, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile nel giudizio di legittimità, ha congruamente individuato: a) nella particolare gravità dei fatti di reato addebitati al ricorrente, stabilmente operante su una "piazza di spaccio" catanese ove sono state realizzate per lungo tempo attività di cessione giornaliere da sostanze stupefacenti di varia natura; b) nella rilevanza del contributo da lui materialmente prestato ai fini dell'efficace svolgimento dell'attività delittuosa, per avere stabilmente agito sotto le direttive del sodale, [OSCURATO:PERSONA], che la capeggiava; c) nel grado di pericolosità delle condotte, in ragione della rilevante entità del volume di affari trattati e dei relativi incassi; d) nel controllo esercitato sul /ocus commissi delicti dalla criminalità di stampo mafioso.3. In definitiva, a fronte di una completa valutazione delle emergenze procedimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia genericamente contrapposto la sollecitazione di un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 ottobre 2021
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