CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 10116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica di Roma ha proposto ricorso per cassazione; - che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che le deduzioni relative alla mancata valutazione del DVD si presentano intrinsecamente generiche e prive della necessaria autosufficienza, atteso che gli atti dai quali dovrebbero desumersi le circostanze dedotte dal ricorrente non sono stati allegati né la parte ha chiesto, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarli al ricorso; che, al riguardo, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr. Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Scioppo, Rv. 270071); che siffatta interpretazione, con le dovute precisazioni, va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che prevede che, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso; che la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, «sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso» (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); che, dunque, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); - che la memoria presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]