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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38051/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in data 18 dicembre 2019, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo in cui il medesimo fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, perché accusato di concorso in rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva sottoposto a custodia inframuraria dal 9 febbraio 2015 al 2 agosto 2015, poi agli arresti domiciliari fino al 15 giugno 2017, data del definitivo proscioglimento.

L'imputato infatti, condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione, veniva poi assolto dalla Corte d'appello nissena il 15 giugno 2017, con sentenza divenuta irrevocabile.

Il rigetto dell'istanza é stato motivato essenzialmente in relazione al ritenuto coinvolgimento dell'imputato nella vicenda criminosa e al c:omportamento del Locascio, ritenuto gravemente colposo e idoneo a dare causa alla determinazione cautelare: comportamento con il quale egli, non essendosi difeso adeguatamente dalle accuse provenienti anche dalla vittima della rapina (che le aveva riconosciuto in foto, e che solo tardivamente aveva ritrattato il riconoscimento), aveva rafforzato il convincimento del giudicante della sua responsabilità.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Locascio, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza, teso a lamentare vizio di motivazione.

In estrema sintesi, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito ravvisa la natura gravemente colposa della sua condotta con argomenti di puro genere e non specificando né in che cosa sarebbe consistito il coinvolgimento del Locascio nella vicenda criminosa, né in che cosa egli avrebbe potuto meglio difendersi dalle accuse.

Invero, osserva il ricorrente, diversamente da quanto asserito dalla Corte di merito non vi sono elementi di equivocità nella condotta tenuta dal prevenuto, il quale ha fin da subito protestato la sua innocenza ed ha a più riprese presentato istanze per la revoca della misura cautelare applicatagli.

Né può essergli posto a carico il fatto che la persona offesa lo avesse originariamente indicato come coautore della rapina ed avesse poi ritrattato il riconoscimento, sia in incidente probatorio che nel giudizio.

Il fatto che la Corte di merito, esplicitamente, presti poca fede alla ritrattazione della persona offesa evidenzia il pregiudizio negativo della stessa nei confronti della posizione del Locascio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ravvisando la fondatezza del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria ritualmente depositata in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto respingersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato e meritevole di accoglimento.

Invero, l'ordinanza impugnata é basata esclusivamente su asserzioni generiche e apodittiche circa il coinvolgimento del Locascio, la cui natura ed il cui contenuto non vengono in alcun modo esplicitati; di tal che, alla stregua di quanto argomentato dalla Corte nissena, emerge che alla base dell'ordinanza custodiale a carico del prevenuto non vi é altro che l'erronea individuazione fotografica da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale però, successivamente - dapprima in sede di incidente probatorio, poi ancora in giudizio -, non riconosceva l'odierno ricorrente, così da demolire gli indizi a suo carico.

E' certo, inoltre, che la "ritrattazione" della persona offesa nel riconoscimento dell'odierno ricorrente non può porsi in alcun modo a carico di quest'ultimo, tanto più in termini di colpa grave.

Così come é certo che lo scarso affidamento su tale ritrattazione, palesato dalla Corte di merito, presta il fianco a una possibile lettura dell'ordinanza impugnata come espressione di un pregiudizio negativo nei riguardi del Locascio.

Il fatto, poi, che quest'ultimo, pur protestandosi innocente in sede di interrogatorio, non sia stato in grado di ricordare dove fosse e cosa facesse nel giorno della rapina (ossia ben nove mesi prima dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale), non può ex se definirsi come comportamento caratterizzato da colpa (meno ancora da colpa grave), in difetto di elementi ulteriori deponenti per un comportamento del Locascio oggettivamente suggestivo del suo coinvolgimento nella rapina ed idoneo, sul piano causale, a indurre in errore il giudice della cautela o a determinare la permanenza del giudicabile in stato custodiale.

A fronte di quanto precede, nell'ordinanza impugnata non vi é traccia di elementi fattuali eziologicamente rilevanti ai fini sia dell'adozione, sia del mantenimento della statuizione cautelare; né tanto meno, alla luce dello scarno percorso argomentativo del provvedimento impugnato, può attribuirsi all'odierno ricorrente alcun comportamento che abbia assunto rilevanza c:ausale a tal fine.

2. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in data 18 dicembre 2019, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo in cui il medesimo fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, perché accusato di concorso in rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva sottoposto a custodia inframuraria dal 9 febbraio 2015 al 2 agosto 2015, poi agli arresti domiciliari fino al 15 giugno 2017, data del definitivo proscioglimento. L'imputato infatti, condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione, veniva poi assolto dalla Corte d'appello nissena il 15 giugno 2017, con sentenza divenuta irrevocabile. Il rigetto dell'istanza é stato motivato essenzialmente in relazione al ritenuto coinvolgimento dell'imputato nella vicenda criminosa e al c:omportamento del Locascio, ritenuto gravemente colposo e idoneo a dare causa alla determinazione cautelare: comportamento con il quale egli, non essendosi difeso adeguatamente dalle accuse provenienti anche dalla vittima della rapina (che le aveva riconosciuto in foto, e che solo tardivamente aveva ritrattato il riconoscimento), aveva rafforzato il convincimento del giudicante della sua responsabilità. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Locascio, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza, teso a lamentare vizio di motivazione. In estrema sintesi, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito ravvisa la natura gravemente colposa della sua condotta con argomenti di puro genere e non specificando né in che cosa sarebbe consistito il coinvolgimento del Locascio nella vicenda criminosa, né in che cosa egli avrebbe potuto meglio difendersi dalle accuse. Invero, osserva il ricorrente, diversamente da quanto asserito dalla Corte di merito non vi sono elementi di equivocità nella condotta tenuta dal prevenuto, il quale ha fin da subito protestato la sua innocenza ed ha a più riprese presentato istanze per la revoca della misura cautelare applicatagli. Né può essergli posto a carico il fatto che la persona offesa lo avesse originariamente indicato come coautore della rapina ed avesse poi ritrattato il riconoscimento, sia in incidente probatorio che nel giudizio. Il fatto che la Corte di merito, esplicitamente, presti poca fede alla ritrattazione della persona offesa evidenzia il pregiudizio negativo della stessa nei confronti della posizione del Locascio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ravvisando la fondatezza del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria ritualmente depositata in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto respingersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato e meritevole di accoglimento. Invero, l'ordinanza impugnata é basata esclusivamente su asserzioni generiche e apodittiche circa il coinvolgimento del Locascio, la cui natura ed il cui contenuto non vengono in alcun modo esplicitati; di tal che, alla stregua di quanto argomentato dalla Corte nissena, emerge che alla base dell'ordinanza custodiale a carico del prevenuto non vi é altro che l'erronea individuazione fotografica da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale però, successivamente - dapprima in sede di incidente probatorio, poi ancora in giudizio -, non riconosceva l'odierno ricorrente, così da demolire gli indizi a suo carico. E' certo, inoltre, che la "ritrattazione" della persona offesa nel riconoscimento dell'odierno ricorrente non può porsi in alcun modo a carico di quest'ultimo, tanto più in termini di colpa grave. Così come é certo che lo scarso affidamento su tale ritrattazione, palesato dalla Corte di merito, presta il fianco a una possibile lettura dell'ordinanza impugnata come espressione di un pregiudizio negativo nei riguardi del Locascio. Il fatto, poi, che quest'ultimo, pur protestandosi innocente in sede di interrogatorio, non sia stato in grado di ricordare dove fosse e cosa facesse nel giorno della rapina (ossia ben nove mesi prima dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale), non può ex se definirsi come comportamento caratterizzato da colpa (meno ancora da colpa grave), in difetto di elementi ulteriori deponenti per un comportamento del Locascio oggettivamente suggestivo del suo coinvolgimento nella rapina ed idoneo, sul piano causale, a indurre in errore il giudice della cautela o a determinare la permanenza del giudicabile in stato custodiale. A fronte di quanto precede, nell'ordinanza impugnata non vi é traccia di elementi fattuali eziologicamente rilevanti ai fini sia dell'adozione, sia del mantenimento della statuizione cautelare; né tanto meno, alla luce dello scarno percorso argomentativo del provvedimento impugnato, può attribuirsi all'odierno ricorrente alcun comportamento che abbia assunto rilevanza c:ausale a tal fine. 2. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittim
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