CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 08420/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
immobiliare su decreto ingiuntivo, per i fatti sottostanti la pronuncia del quale è intervenuto giudicato penale. Ad. cc26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13660/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4174/2023 depositata il 09/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorrere a questa Corte, ha esposto quanto segue: 1. Con ricorso depositato in data 10.07.2008 l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dinanzi al giudice della procedura esecutiva immobiliare n. 181/2016, intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, avverso gli atti di intervento spiegati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]. L’opponente chiedeva dichiararsi la nullità della notifica e conseguentemente l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. 12088/2007 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma posto a fondamento dell’atto di intervento dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; chiedeva inoltre dichiararsi l’inesistenza di un titolo a fondamento dell’atto di intervento del Sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con provvedimento del 22.10.2008 il giudice dell’esecuzione emetteva ordinanza di sospensione dell’esecuzione stessa, assegnando alle parti termine per l’introduzione del giudizio di merito che l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] instaurava con atto di citazione notificato il 12.02.2009 chiedendo dichiararsi l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 12088/2007 ed inoltre la sospensione del giudizio per aver proposto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per abusivo riempimento di fogli firmati in bianco in relazione al documento posto a fondamento dell’anzidetto decreto ingiuntivo; chiedeva quindi dichiararsi inefficaci gli atti di intervento spiegati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nel costituirsi in giudizio l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione nella parte in cui chiedeva accertarsi l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, costituendo tale domanda un novum rispetto a quanto richiesto con il ricorso introduttivo; eccepiva altresì l’incompetenza del giudice adito. 4. Il giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. essendo stata depositata dal Pubblico Ministero richiesta di rinvio a giudizio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i fatti sottostanti l’emissione del decreto ingiuntivo n. 12088/2007. Nelle more del giudizio di opposizione il Giudice Civile dichiarava il decreto ingiuntivo n. 12088/2007 definitivamente esecutivo con decreto del 31 gennaio 2012. Riassunto il procedimento a seguito dell’emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, il giudizio veniva nuovamente sospeso in attesa del passaggio in giudicato della stessa. La causa, quindi, veniva nuovamente riassunta dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma del 18.10.2016 con la quale si dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di abusivo riempimento di foglio in bianco perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nell’anzidetta riassunzione l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la Corte di Appello aveva confermato le statuizioni di falsità delle scritture private formate in data 31.08.2006, 29.03.2007 e 05.06.2008. In particolare deduceva che dalla accertata falsità della scrittura del 29.03.2007 derivava l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto la cui notifica doveva ritenersi inesistente, in quanto effettuata in luogo del tutto estraneo al Pompei ed indicata nella ricognizione di debito quale domicilio eletto. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel costituirsi in giudizio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, sostenendo in particolare che la questione della inesistenza della notifica del decreto era preclusa dall’esecutorietà dello stesso. 5. La causa, quindi, veniva decisa dal Tribunale di Roma con sentenza n. 22890 pubblicata il 28.11.2018 di rigetto dell’opposizione proposta dall’ Ing. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con declaratoria di esistenza del diritto di procedere all’esecuzione in virtù del decreto ingiuntivo n. 12088/2007 azionato. Spese compensate tra l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso tale sentenza, notificata il 28.11.2018, l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendone, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la totale riforma con l’accoglimento delle conclusioni di primo grado respinte dal Tribunale di Roma. 7. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio con comparsa del dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale chiedeva, preliminarmente, respingersi l’avversa istanza di inibitoria perché inammissibile ed infondata e, nel merito, rigettarsi l’avverso appello con piena conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alla refusione delle spese e competenze professionali. 8. Così instauratosi il contraddittorio nel grado, la Corte di Appello adita, con ordinanza del 23.04.2019 dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di sospensione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la di lui condanna alla sanzione di €.2.000,00 da versarsi a favore della Cassa delle Ammende. La causa quindi, avendo l’appellante prodotto alcuni documenti di cui l’appellato chiedeva lo stralcio, previa precisazione delle conclusioni e concessione del doppio termine, veniva decisa dalla Corte di Appello di Roma con sent. 4174 del 16 maggio/09 giugno 2023 con l’accoglimento dell’appello e la condanna dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio nonché al pagamento dell’ulteriore somma di €. 30.000,00 a titolo di sanzione per responsabilità aggravata 2. Avverso la sentenza n. 4174/2019 della corte territoriale ha per l’appunto proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], il quale -dopo aver premesso che la sentenza impugnata presenta una struttura decisionale che può essere così sintetizzata: l’elezione di domicilio è stata effettuata dall’ ing. [OSCURATO:PERSONA] in una scrittura privata -quella del 29.03.2007-la cui falsità, nella forma di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, è stata accertata con sentenza penale passata in giudicato; ergo: la notifica del decreto ingiuntivo n. 12088/07 del Tribunale di Roma eseguita presso quel domicilio è inesistente e tale vizio può essere fatto valere con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.. -ha articolato in ric orso quattro motivi. Precisamente: 2.1. con il primo motivo, che indicava dal carattere assorbente, denunciava: violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 651 e 537 c.p.p (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto accertata la falsità della scrittura privata 29.03.2007 (posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 12088/2007 del Tribunale di Roma) per effetto del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 8464/2016 della Corte di Appello Penale di Roma. Sostiene che detto giudicatonon sussiste poiché la detta sentenza, in disparte una affermazione incidentale contenuta nella motivazione, nel dispositivo lo assolve dal reato di falso per intervenuta depenalizzazione e, conseguentemente, omette di dichiarare la falsità della anzidetta scrittura; 2.2. con il secondo motivo, che articolava come subordinato, denunciava: violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e di ogni norma e principio in materia di distinzione tra atto nullo e atto inesistente (art. 360, comma 1, n.3) nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto (non nulla, ma) inesistente la notifica del decreto ingiuntivo n. 12088/2007 effettuata nel domicilio eletto indicato nella scrittura 29.03.2007, ipoteticamente falsa. Sosteneva che sul punto la decisione si pone comunque in contrasto con la nozione di inesistenza della notifica quale elaborata e puntualizzata dalla giurisprudenza di legittimità; 2.3. con il terzo motivo, che pure articolava sempre in via subordinata, denunciava: violazione e falsa applicazione degli artt.615 e 650 c.p.c (art. 360, comma 1, n.3) nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto non soltanto fondata, ma anche ammissibile l’opposizione all’esecuzione. Sosteneva che l’asserita falsità dei documenti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, implicando una questione di merito, avrebbe dovuto essere fatta valere (non già con il mezzo della opposizione alla esecuzione, ma) con il mezzo dell’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. 12088/2007; 2.4. con il quarto motivo, per estremo tuziorismo e completezza, denunciava: violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.3). Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto ricorrere gli «estremi per provvedere ai sensi dell’art. 96, 1° e 2° comma c.p.c. (come richiesto dall’appellante) ma anche ai sensi del 3° comma i cui presupposti ricorrono, in modo palese, nella specie». Sosteneva l’erronea applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 96 cit., per difetto, risultante ex actis e dalla stessa sentenza impugnata, della allegazione (e dimostrazione) di un danno risarcibile, nonché del successivo terzo comma poiché il presupposto della mala fede e della colpa grave era stato affermato senza considerare il fatto decisivo che la sentenza di primo grado aveva rigettato l’opposizione, attribuendo al ricorrente il ruolo di parte integralmente vittoriosa. 3. Ha resistito con controricorso il Pompei, che - dopo aver rilevato (pp.1-4) la scarna e … volutamente lacunosa ricostruzione della vicenda processuale , ex adverso effettuata, in alcuni tratti persino diversa dal reale e inspiegabilmente carente dei numerosi e circostanziati riferimenti fatti dalla difesa dell’Ing. Pompei ai gravissimi reati commessi dallo stesso ricorrente contro questi ultimi - è tornato a sua volta sulla vicenda processuale. In particolare, il controricorrente si è soffermato: sulla originaria richiesta di assistenza da lui diretta all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e sulla consegna nelle di lui mani di tre fogli firmati in bianco; sull’avvenuto versamento sul conto corrente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di euro 21.500 a mezzo di quattro distinti bonifici bancari; sull’intervento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella stessa procedura in cui egli era da detto legale assistito; sul fatto che il decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell’intervento, si basava su una falsa elezione di domicilio contenuta in uno dei tre fogli sottoscritti in bianco, che lui aveva a suo tempo rilasciato all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; sul fatto che il decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell’intervento, era stato a lui notificato dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto falso domicilio eletto, predisponendo la relata, comprensiva del nome e cognome (sempre tramite dattiloscrittura) della persona che l’atto avrebbe ricevuto; sul fatto che lui, essendo stata apparente la notifica, non aveva avuto alcuna reale conoscenza del decreto ingiuntivo (del quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto successivamente la esecutorietà) e per tale motivo non aveva potuto fare ad esso opposizione; sul fatto che, a seguito della sua denuncia, era iniziato un procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] che si era concluso in primo grado con sentenza n. 9747/2014 del Tribunale penale di Roma, che ripercorre, parzialmente riformata in appello dalla sentenza n. 8464/2016 della Corte d’appello di Roma, che pure ripercorre; che il ricorso avverso detta ultima sentenza era stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 49725/2017; sul fatto che la denuncia di calunnia a suo tempo presentata ai suoi danni dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata archiviata; sul contenuto della sentenza n. 22890/2018 e sull’appello contro di essa da lui proposto; sull’ulteriore documentazione da lui prodotta nel giudizio di appello (in particolare, il provvedimento 13/11/2019 con il quale la corte territoriale penale, decidendo un incidente di esecuzione, aveva disposto la totale cancellazione delle tre scritture private contraffatte. In definitiva, secondo il controricorrente, la corte territoriale, cogliendo correttamente l’estrema peculiarità e gravità del caso di specie ha correttamente affermato che: il procedimento notificatorio (pur eseguito da soggetto abilitato e formalmente portato a compimento) è stato indirizzato al soggetto ingiunto in un luogo del tutto avulso dalla sua residenza anagrafica, o da qualsiasi ipotesi di domicilio eletto regolarmente, con la conseguenza che nessuna notifica vi era mai stata di quel decreto ingiuntivo e che, quindi, quella notificazione in realtà era stata del tutto omessa . [OSCURATO:PERSONA], dopo aver tanto esposto, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondato il ricorso con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 1°, 2° e 3° c.p.c. 4. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. 5. I Difensori delle parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. In particolare, il Difensore del ricorrente, oltre ad insistere nell’accoglimento ricorso, ha eccepito: l’inammissibilità del controricorso, perché depositato tardivamente; la nullità e inesistenza giuridica della sentenza di secondo grado nella parte in cui era stato condannato anche ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.; la nullità derivata e inesistenza giuridica della sentenza impugnata nella parte in cui era stato condannato alle spese di lite e ai sensi dell’art. 96 commi I, II e III. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata da parte ricorrente in sede di memoria, è fondata.Invero, il controricorso è tardivo, in quanto è stato depositato il 4 settembre 2023 e, dunque, abbondantemente oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso (avvenuta il precedente 27 giugno), previsto dall’art. 370 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. D’altronde, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (si cfr. Cass. nn. 12250 e 14591/2007, nn. 4942, 9998 e 13928/2010, n. 171/2012, n. 6107/2013, n. 8137/2014; n. 10212/2019 e n. 1127/2022) il principio per cui, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all ’ azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile. La tardività del controricorso implica la sua inammissibilità e tanto, equiparandosi alla sua carenza originaria, preclude la ritualità di ogni attività successiva, compresi redazione e deposito della memoria (Cass. ordd. 17030/2021 e 34721/2021). 2.Ciò posto, dei motivi sopra indicati è superflua l’illustrazione, poiché il ricorso è inammissibile. Com’è noto, infatti, l’art. 366 cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso. In particolare, il requisito della esposizione sommaria dei fatti ed il requisito della specifica indicazione degli atti richiamati, prescritti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3 e n. 6, cod. proc. civ., essendo considerati dalla norma come specifici requisiti di contenuto-forma del ricorso, devono consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, del fatto processuale e del contenuto degli atti richiamati, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso (come nel caso di specie è sopra avvenuto), compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detti requisiti risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare i requisiti imposti dall’articolo 366 comma primo n. 3 e n. 6 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, oltre alla specifica indicazione del contenuto e della localizzazione degli atti richiamati, l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni. Tale indirizzo deve ritenersi a più forte ragione applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (che, avendo effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed essendo applicabileai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data, è applicabileratione temporis al ricorso odierno ai sensi dell ’ art. 35 comma 5 d. lgs. n. 149/2022), che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso . Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto e nell’indicazione degli atti richiamati, non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia alla carenza), in quanto parte ricorrente non soltanto ha omesso di riportare adeguatamente, sia pure per sintesi, le difese della controparte, ma ha anche omesso ogni narrazione sullo sviluppo della procedura espropriativa, cui si riferiva il suo intervento (opposto) ed il contenuto del determinante ricorso introduttivo della fase sommaria. Pertanto, per ciò stesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. All’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, in considerazione della dichiarata inammissibilità del controricorso e della derivante irritualità delle attività difensive svolte in questa sede, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per