Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 31468/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e III ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 16/9/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 14/L0/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 640, comma secondo e 640-bis cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa ciascuno.

2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive.

Osservano, in particolare, che i giudici d'appello si sono limitati a riportarsi alla motivazione del giudice di prime cure, senza confrontarsi con i motivi di appello, che involgevano la consistenza dell'intero architrave accusatorio ed in particolare la insussistenza del dolo iniziale e della verosimiglianza di un intento criminoso unitario con riferimento all'assunzione di una persona due anni prima rispetto alla presunta attività illecita da perpetrare.

Lamentano poi che l'insussistenza del rapporto lavorativo è stata desunta unicamente dalle risultanze di un'ispezione dell'Ispettorato del Lavoro avvenuta a distanza di un anno dal licenziamento, che dunque non era ideona a fornire la prova dell'inesistenza del rapporto di lavoro; così come sono state male intese le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, che non ha indicato tra i precedenti dipendenti della società la Bianco, ma sol perché - più che una lavoratrice dipendente - la considerava sua cognata. 2.1 Con il secondo motivo deducono la mancanza di motivazione in tema di gravità, precisione e concordanza dell'indizio rappresentato dal contenuto dell'ispezione.

Osservano che nel caso di specie si è in presenza di un solo indizio - l'esito dell'ispezione - che non può essere considerato prova.

Invero, la concordanza non è un requisito dell'indizio, che è sufficiente sia grave e preciso, ma è un requisito degli indizi, che devono armonizzarsi tra loro, cosa impossibile nel caso di specie, trovandosi in presenza di un solo indizio. 2.3 Con il terzo motivo i ricorrenti chiedono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, istanza questa ribadita con i motivi aggiunti pervenuti in data 26.4.2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 I primi due motivi sono inammissibili, perché non sono consentiti, in quanto aspecifici.

Va innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Ciò posto, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha con motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei ' motivi per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale.

Ebbene, il ricorrente non si confronta con le ampie ragioni esplicitate nella sentenza impugnata alle pagine 4 e 5, limitandosi a riproporre pedissequamente le stesse questioni avanzate con il primo motivo di appello.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, ha dato atto dei plurimi elementi a carico degli imputati - rappresentati non solo dagli esiti della ispezione, ma anche dalle dichiarazioni delle persone escusse - e della ragioni per cui ha ritenuto ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa: ciò con motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede, con la quale i ricorrenti non si confrontano, ignorandola. 1.2 Anche il terzo motivo - con cui i ricorrenti chiedono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile perché formulato in modo aspecifico.

Effettivamente, il nuovo art. 131-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede la applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima non superiore a due anni, per cui è eliminato ogni riferimento al limite massimo della pena edittale.

Di conseguenza, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, entrata in vigore il 30/12/2022, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati„ tra i quali anche quello per cui si procede.

Inoltre, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, va evidenziato che è consentito al giudice di considerare la condotta susseguente al reato.

In assenza di una disposizione transitoria, si è posto il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data, dunque, anche al delitto accertato a carico degli odierni ricorrenti.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di affermare (Sezione 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01; Sezione 6, n. 7573 del 27/1/2023, Arzaroli, Rv. 284241 - 02) la natura sostanziale dell'istituto in discorso, con la conseguente applicabilità per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, altresì precisando che - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01, che hanno anche specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione).

Inoltre, qualora la Corte di cassazione dovesse riconosce la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.(Sezioni Unite, n. 13681/2016, Tushaj, cit.).

Orbene, rileva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio non sussistono le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia demcilitoria.

Ed invero, il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e, pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento sul quale possa fondarsi la relativa valutazione.

Peraltro, i ricorrenti, che ne hanno comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), hanno omesso ogni allegazione sul punto.

In particolare, il ricorso si limita ad affermare apoditticamente la sussistenza delle condizioni di astratta operatività dell'istituto («l'occasionalità della condotta e l'esiguità del danno c:agionato ed anche interamente riparato, oltre ai già riferiti limiti edittali modificati»), ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato, evidenziando anche di aver riparato integralmente il danno, senza tuttavia fornire la prova di una siffatta affermazione.

Peraltro, va evidenziato che la Corte territoriale ha motivato in ordine alla gravità del fatto (pagina 6 della sentenza impugnata), circostanza questa ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Si rimanda, dunque, alle considerazioni sopra svolte al punto 1.1, essendo qui sufficiente ribadire che occorre sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione, che richiede, appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sezioni Unite, n. 8825/2016, Galtelli, cit.).

Ciò che è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla ad alcun elemento in fatto e in diritto.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata P. Q. MI.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e III ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 16/9/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 14/L0/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 640, comma secondo e 640-bis cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa ciascuno. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive. Osservano, in particolare, che i giudici d'appello si sono limitati a riportarsi alla motivazione del giudice di prime cure, senza confrontarsi con i motivi di appello, che involgevano la consistenza dell'intero architrave accusatorio ed in particolare la insussistenza del dolo iniziale e della verosimiglianza di un intento criminoso unitario con riferimento all'assunzione di una persona due anni prima rispetto alla presunta attività illecita da perpetrare. Lamentano poi che l'insussistenza del rapporto lavorativo è stata desunta unicamente dalle risultanze di un'ispezione dell'Ispettorato del Lavoro avvenuta a distanza di un anno dal licenziamento, che dunque non era ideona a fornire la prova dell'inesistenza del rapporto di lavoro; così come sono state male intese le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, che non ha indicato tra i precedenti dipendenti della società la Bianco, ma sol perché - più che una lavoratrice dipendente - la considerava sua cognata. 2.1 Con il secondo motivo deducono la mancanza di motivazione in tema di gravità, precisione e concordanza dell'indizio rappresentato dal contenuto dell'ispezione. Osservano che nel caso di specie si è in presenza di un solo indizio - l'esito dell'ispezione - che non può essere considerato prova. Invero, la concordanza non è un requisito dell'indizio, che è sufficiente sia grave e preciso, ma è un requisito degli indizi, che devono armonizzarsi tra loro, cosa impossibile nel caso di specie, trovandosi in presenza di un solo indizio. 2.3 Con il terzo motivo i ricorrenti chiedono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, istanza questa ribadita con i motivi aggiunti pervenuti in data 26.4.2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 I primi due motivi sono inammissibili, perché non sono consentiti, in quanto aspecifici. Va innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Ciò posto, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha con motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei ' motivi per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale. Ebbene, il ricorrente non si confronta con le ampie ragioni esplicitate nella sentenza impugnata alle pagine 4 e 5, limitandosi a riproporre pedissequamente le stesse questioni avanzate con il primo motivo di appello. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, ha dato atto dei plurimi elementi a carico degli imputati - rappresentati non solo dagli esiti della ispezione, ma anche dalle dichiarazioni delle persone escusse - e della ragioni per cui ha ritenuto ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa: ciò con motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede, con la quale i ricorrenti non si confrontano, ignorandola. 1.2 Anche il terzo motivo - con cui i ricorrenti chiedono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile perché formulato in modo aspecifico. Effettivamente, il nuovo art. 131-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede la applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima non superiore a due anni, per cui è eliminato ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Di conseguenza, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, entrata in vigore il 30/12/2022, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati„ tra i quali anche quello per cui si procede. Inoltre, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, va evidenziato che è consentito al giudice di considerare la condotta susseguente al reato. In assenza di una disposizione transitoria, si è posto il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data, dunque, anche al delitto accertato a carico degli odierni ricorrenti. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di affermare (Sezione 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01; Sezione 6, n. 7573 del 27/1/2023, Arzaroli, Rv. 284241 - 02) la natura sostanziale dell'istituto in discorso, con la conseguente applicabilità per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, altresì precisando che - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01, che hanno anche specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione). Inoltre, qualora la Corte di cassazione dovesse riconosce la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.(Sezioni Unite, n. 13681/2016, Tushaj, cit.). Orbene, rileva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio non sussistono le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia demcilitoria. Ed invero, il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e, pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento sul quale possa fondarsi la relativa valutazione. Peraltro, i ricorrenti, che ne hanno comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), hanno omesso ogni allegazione sul punto. In particolare, il ricorso si limita ad affermare apoditticamente la sussistenza delle condizioni di astratta operatività dell'istituto («l'occasionalità della condotta e l'esiguità del danno c:agionato ed anche interamente riparato, oltre ai già riferiti limiti edittali modificati»), ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato, evidenziando anche di aver riparato integralmente il danno, senza tuttavia fornire la prova di una siffatta affermazione. Peraltro, va evidenziato che la Corte territoriale ha motivato in ordine alla gravità del fatto (pagina 6 della sentenza impugnata), circostanza questa ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si rimanda, dunque, alle considerazioni sopra svolte al punto 1.1, essendo qui sufficiente ribadire che occorre sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione, che richiede, appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sezioni Unite, n. 8825/2016, Galtelli, cit.). Ciò che è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla ad alcun elemento in fatto e in diritto. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 31468/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris