CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 01hyvxk) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'assise d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Firenze, con sentenza del 12 febbraio 2025, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, il 19 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Firenze il 30 giugno 2020, ha rideterminato la pena per il reato di omicidio e altro e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con due distinti ma sovrapponibili atti di ricorso e con le memorie pervenute in data 15 e 17 novembre 2025 si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art.116 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 cost.; Rilevato che la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 116 cod. pen. è stata già sollevata nei medesimi termini con l’atto di ricorso a seguito del quale è stato disposto l’annullamento con rinvio; Rilevato che la questione è stata dichiarata manifestamente infondata con gli articolati e puntuali argomenti esposti nella sentenza Sez. 5, n. 32162, [OSCURATO:PERSONA]+3, n.m.; Rilevato pertanto che la censura oggetto degli attuali ricorsi sono manifestamente infondate; Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili; Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2