CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 27230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2016 proposto da: C.L.C.-[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliatain Roma, pressolo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres . e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO del [OSCURATO:PERSONA], soc. coop. in liquidazione, in persona del curatorep.t.; -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Pisa, depositata il 21/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2023dal cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pisa, con decreto del 21.12.15,rigettò l’opposizione allo stato passivo del F allimento del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Consorzio) proposta da lla [OSCURATO:PERSONA] delle Costruzioni soc. coop. (di seguito CLC) avverso il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la sua domanda d’ammissione in privilegio , ai sensi de ll’art. 2751 bis , n.5, c.c., del credito di euro 798.850,41, vantato a titolo di corrispettivo di lavori d’appalto. Il tribunale, premesso che al credito non poteva riconoscersi natura privilegiata, non essendo possibile affermare con sicurezza, in caso di appalto d’opera, la prevalenza dell’attività lavorativa rispetto ai fattori produttivi e considerato, altresì, che le prestazioni erano state dedotte nei contratti nella loroglobalità, senza poter essere scisse nelle singole componenti, osserv ò che il c redito era documentato da un decreto ingiuntivonon divenuto definitivo prima del fallimento del Consorzio e perciò inopponibile alla procedura. CLC ricorre per la cassazionedel decreto con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 115, c.1, c.p.c., per aver il t ribun ale rigettato l’opposizione senza considerare che i fatti costitutividel credito non erano contestati, in quanto il F allimento non aveva preso posizione in ordine all’attività svolta dalla ricorrente in esecuzione degli appalti, ma si era limitato ad eccepire l’inopponibilità del decreto ingiuntivoe della transazione successivamente stipulata fra le parti (per por fine al giudizio di opposizione al provvedimento monitorio instaurato dal Consorzio debitore) e a negare la natura privilegiatadel credito.Il secondo motivo deduce omesso esame di fatti decisivi, per aver il tribunale motivato il rigetto della domanda solo in ragione dell’inopponibilità del decreto ingiuntivo, senza tener conto che l’esistenza e l’ammontare del credito erano comunque provati dall’ulteriore documentazione prodotta daCLC ( contratti, fatture e SAL sottoscritti dal direttore dei lavori nominato dal committente ) e che, all’occorrenza, la pretesa avrebbe potuto trovare conferma anche attraverso l’ammissione degli ulteriori mezzi istruttori articolati dall’opponente (prova testimoniale e richiesta di ordine di esibizione). Il terzo motivo denunziaviolazione dell’art. 21751 bis n.5, c.c., per il mancato riconoscimento del rango privilegiato del credito vantato da CLC, chesi desumerebbe dalla prevalenza del lavoro sugli altri fat tori produttivi come documentato dalla nota integrativa dei bilanci degli esercizi 2017-2010, alla luce della natura di cooperativa a mutualità prevalente della ricorrente. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Il tribunale si è infatti limitato ad escludere ( ancorch é correttamente , come riconosciuto dalla stessa ricorrente) l’opponibilità al F allim ento del decreto ingiuntivo e d ella successiva transazione , rimasta ineseguita, intervenuta fra le parti , ma non ha minimamente tenuto conto dell’ulteriore documentazione prodotta dall’allora opponente (che, in ossequio al principio di specificità del ricorso, CCL ha in questa sede analiticamente elencato, precisandone l’esatta collocazione processuale), già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e indubbiamente di per sé sola astrattamente idonea a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del credito dedotto in giudizio, e neppure ha considerato che i fatti costitutivi del dirittoazionato, non contestati dal curatore, dovevano ritenersi provati ai sensi dell’art. 115, 1° comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17731/2022).Il terzo motivo è d a ritenere assorbito dall’accogliment di o dei primi due.Invero, il capo della pronuncia relativo al mancato riconoscimento del privilegio va considerato privo di autonoma valenza decisoria , essendosi il tribunale inutilmente occupato della questione, che avrebbe dovuto affrontare solo se avesse ammesso il creditoallo stato passivo (tanto più che il giudice del merito , avendo fonda to la pronuncia sulmero rilievo dell’inopponibilità del decreto ingiuntivo, non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla natura dei contratt i stipulati dalle parti). Per quanto esposto, in accoglimento dei primi due motivi, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Pisa in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] i primi due motivi del ricorso , assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così decisoin Roma nella