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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2021

Cassazione n. 28674/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 14 maggio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della Capitale, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma 1'8 luglio 2015, società di cui l'imputato era amministratore e socio unico.

La riforma in appello è consistita nella concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, nella conseguente mitigazione della pena principale, nella riduzione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in misura pari alla pena principale e nella revoca della pena accessoria dell'interdizione dai [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta che non si sia dato corso, nel giudizio di appello, alla richiesta di rinnovazione mediante escussione del Rag.

Troiani — tenutario delle scritture contabili della società — e dei soci della [OSCURATO:PERSONA], richiesta che era già stata formulata, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in primo grado e che non aveva trovano sbocco.

Tale attività istruttoria sarebbe stata necessaria al fine di accertare il ruolo dell'imputato nella società e di appurare che [OSCURATO:PERSONA] non era né il detentore dei libri sociali, né era a conoscenza del dissesto finanziario della società o aveva contribuito a determinarlo.

Era evidente, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] era stato posto a capo della società solo dopo che la medesima era in dissesto ed allo scopo di sollevare i precedenti soci e amministratori da ogni responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità economica per acquistare le quote, mentre, se l'operazione fosse realmente avvenuta, egli avrebbe tentato di far operare la società cosa che, invece, a far data dal predetto acquisto, non era più avvenuta.

L'assenza di sottoscrizione del verbale di approvazione del bilancio assume un significato pro reo se letta in uno alla mancata richiesta di documentazione contabile.

La sentenza impugnata sarebbe viziata quando ha valorizzato l'affermazione di Troiani circa il fatto di avere intrattenuto rapporti con la società fino al 31 dicembre 2012.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, pur non avendo escusso il [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice, pur non avendo alcuna certezza circa l'effettivo possesso delle scritture contabili in capo all'imputato e, quindi, circa il dolo della fattispecie di cui all'art.216 legge fall. 2 o [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che verte sostanzialmente sul ruolo rivestito dal prevenuto all'interno della società fallita in rapporto alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile, dal momento che non si confronta con la motivazione della Corte di appello che, dalla circostanza che l'imputato, già nominato a quella data, era presente alla redazione del bilancio al 31 dicembre 2012 che presupponeva il possesso delle scritture, ha desunto che egli fosse venuto in possesso delle medesime all'atto dell'immissione nella carica.

Si tratta di un ragionamento non manifestamente illogico, anche tenuto conto di un altro dato valorizzato in malam partem dai Giudici di appello, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] — che non aveva avuto alcun contatto con il curatore — non aveva mai rappresentato di non avere ricevuto le scritture contabili.

Anche il tema della mancata sottoscrizione del bilancio — su cui insiste oggi il ricorrente — è stato affrontato dalla sentenza impugnata, che lo ha attribuito alla circostanza che si trattava della copia meccanografica, aspetto, quest'ultimo, su cui il ricorso tace.

Altro momento di aspecificità del ricorso si rinviene nel silenzio serbato rispetto al punto della decisione avversata in cui la Corte territoriale ha evidenziato che comunque, al di là del presunto contributo del [OSCURATO:PERSONA], le scritture dal primo gennaio 2013 alla data del fallimento (dichiarato 1'8 luglio 2015) del pari non erano state consegnate dal curatore.

Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mentre la richiesta circa gli altri soci era del tutto generica, il mancato accoglimento di quella che concerne il [OSCURATO:PERSONA] non può dare luogo al denunziato difetto di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., dal momento che esso si riferisce, quando diretto a censurare la mancata rinnovazione in appello, solo a prove scoperte successivamente al giudizio di primo grado.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso — che censura la sentenza impugnata quanto alla bancarotta fraudolenta documentale — possono essere richiamate le considerazioni svolte in ordine al primo argomento di censura.

3. Il motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice è inammissibile dal momento che insiste sul tema del mancato possesso delle scritture contabili da parte dell'imputato.

Quanto al coefficiente soggettivo, il ricorso trascura quanto osservato dalla Corte di merito, vale a dire che la mancata consegna alla curatela della documentazione contabile aveva impedito di ricostruire le vicende societarie e, in particolare, i beni consegnati dai fornitori, rispetto ai quali era maturato un passivo fallimentare di 146.000 euro.

Questa argomentazione sostiene il coefficiente soggettivo della fattispecie, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, pregiudizio evidentemente ricollegato alle difficoltà di ricostruire le posizioni creditorie di ciascuno.

Per il resto, a parte accenni sparuti e privi di coerenza con le affermazioni contenute nel ricorso, non vi è alcuna argomentazione specifica che riguardi la bancarotta fraudolenta distrattiva.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 14 maggio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della Capitale, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma 1'8 luglio 2015, società di cui l'imputato era amministratore e socio unico. La riforma in appello è consistita nella concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, nella conseguente mitigazione della pena principale, nella riduzione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in misura pari alla pena principale e nella revoca della pena accessoria dell'interdizione dai [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che non si sia dato corso, nel giudizio di appello, alla richiesta di rinnovazione mediante escussione del Rag. Troiani — tenutario delle scritture contabili della società — e dei soci della [OSCURATO:PERSONA], richiesta che era già stata formulata, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in primo grado e che non aveva trovano sbocco. Tale attività istruttoria sarebbe stata necessaria al fine di accertare il ruolo dell'imputato nella società e di appurare che [OSCURATO:PERSONA] non era né il detentore dei libri sociali, né era a conoscenza del dissesto finanziario della società o aveva contribuito a determinarlo. Era evidente, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] era stato posto a capo della società solo dopo che la medesima era in dissesto ed allo scopo di sollevare i precedenti soci e amministratori da ogni responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità economica per acquistare le quote, mentre, se l'operazione fosse realmente avvenuta, egli avrebbe tentato di far operare la società cosa che, invece, a far data dal predetto acquisto, non era più avvenuta. L'assenza di sottoscrizione del verbale di approvazione del bilancio assume un significato pro reo se letta in uno alla mancata richiesta di documentazione contabile. La sentenza impugnata sarebbe viziata quando ha valorizzato l'affermazione di Troiani circa il fatto di avere intrattenuto rapporti con la società fino al 31 dicembre 2012. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, pur non avendo escusso il [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice, pur non avendo alcuna certezza circa l'effettivo possesso delle scritture contabili in capo all'imputato e, quindi, circa il dolo della fattispecie di cui all'art.216 legge fall. 2 o [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che verte sostanzialmente sul ruolo rivestito dal prevenuto all'interno della società fallita in rapporto alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile, dal momento che non si confronta con la motivazione della Corte di appello che, dalla circostanza che l'imputato, già nominato a quella data, era presente alla redazione del bilancio al 31 dicembre 2012 che presupponeva il possesso delle scritture, ha desunto che egli fosse venuto in possesso delle medesime all'atto dell'immissione nella carica. Si tratta di un ragionamento non manifestamente illogico, anche tenuto conto di un altro dato valorizzato in malam partem dai Giudici di appello, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] — che non aveva avuto alcun contatto con il curatore — non aveva mai rappresentato di non avere ricevuto le scritture contabili. Anche il tema della mancata sottoscrizione del bilancio — su cui insiste oggi il ricorrente — è stato affrontato dalla sentenza impugnata, che lo ha attribuito alla circostanza che si trattava della copia meccanografica, aspetto, quest'ultimo, su cui il ricorso tace. Altro momento di aspecificità del ricorso si rinviene nel silenzio serbato rispetto al punto della decisione avversata in cui la Corte territoriale ha evidenziato che comunque, al di là del presunto contributo del [OSCURATO:PERSONA], le scritture dal primo gennaio 2013 alla data del fallimento (dichiarato 1'8 luglio 2015) del pari non erano state consegnate dal curatore. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mentre la richiesta circa gli altri soci era del tutto generica, il mancato accoglimento di quella che concerne il [OSCURATO:PERSONA] non può dare luogo al denunziato difetto di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., dal momento che esso si riferisce, quando diretto a censurare la mancata rinnovazione in appello, solo a prove scoperte successivamente al giudizio di primo grado. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso — che censura la sentenza impugnata quanto alla bancarotta fraudolenta documentale — possono essere richiamate le considerazioni svolte in ordine al primo argomento di censura. 3. Il motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice è inammissibile dal momento che insiste sul tema del mancato possesso delle scritture contabili da parte dell'imputato. Quanto al coefficiente soggettivo, il ricorso trascura quanto osservato dalla Corte di merito, vale a dire che la mancata consegna alla curatela della documentazione contabile aveva impedito di ricostruire le vicende societarie e, in particolare, i beni consegnati dai fornitori, rispetto ai quali era maturato un passivo fallimentare di 146.000 euro. Questa argomentazione sostiene il coefficiente soggettivo della fattispecie, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, pregiudizio evidentemente ricollegato alle difficoltà di ricostruire le posizioni creditorie di ciascuno. Per il resto, a parte accenni sparuti e privi di coerenza con le affermazioni contenute nel ricorso, non vi è alcuna argomentazione specifica che riguardi la bancarotta fraudolenta distrattiva. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d