CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 09002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 ed 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e di euro 14.000,00 di multa, così rideterminata a seguito di accoglimento della richiesta di concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, in quanto proposte avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ed attinenti alla congruità della pena senza alcuna indicazione degli elementi di fatto o di diritto posti a loro fondamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]