CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 28091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10947-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] 909 ROSE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1082/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 328/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.10.2015, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle esattoriali con le quali gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi in favore della [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto - poi risultato indimostrato nel corso del giudizio - che svolgesse attività lavorativa abituale e prevalente nell'azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n. 613/1966, 1 e 2, I. n. 1397/1960 (il primo dei quali come modificato dall'art. 1, commi 203 ss., I. n. 662/1996), e 2082, 2203, 2204, 2205 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito reputato insussistenti i presupposti fattuali per l'iscrizione nella [OSCURATO:PERSONA], ancorché l'odierno controricorrente risultasse socio e, per un periodo, anche institore dell'azienda dianzi menzionata; che, come già affermato da questa Corte in fattispecie affatto analoga precorsa inter partes, il motivo è infondato, non potendo la censura dell'INPS attingere l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui l'odierno controricorrente non avrebbe svolto, nel periodo cui si riferiscono le cartelle esattoriali opposte, attività lavorativa personale coi caratteri dell'abitualità e della prevalenza all'interno dell'azienda e non potendosi i presupposti dell'iscrizione presso la Gestione commercianti ravvisare nella mera titolarità formale di cariche sociali e/o aziendali (cfr. Cass. n. 26022 del 2018); che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 5.200,00, di cui C 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. ItCosì deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]