CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45695/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, rigettava la richiesta cL ammissione all'affidamento in prova al servizio ovvero alla detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'esecuzione della pena residua di mesi nove e giorni ventotto di reclusione irrogatagli per i reati di tentata rapina e lesioni personali. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], denunciando vizi della motivazione, tramite due motivi, riferiti esclusivamente alla decisione di rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Entrambi motivi sono incentrati su doglianza che rilevano la mancata considerazione dell'evoluzione della condotta del condannato, come comprovata dalle positive indicazioni acquisite e ulteriormente acquisibili in ordine al suo reperimento e proficuo mantenimento di un regolare e stabile rapporto di lavoro. 3. Le doglianze mosse con i due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiché, concentrando solo l'attenzione sull'attività lavorativa avviata e sui suoi possibili sviluppi in termini stabili, giunge a indimostrate conclusioni rivalutative che sfuggono ad ogni adeguato confronto con l'ampiezza dei ragionamenti motivatamente svolti nel provvedimento, laddove non si nega detta attività ma sia rappresenta come tale fatto solo recente non poteva risultare idonee a smentire le ancora attuali altre controindicazione all'esperimento dalla misura. Il Tribunale, invero, a tal riguardo ha appropriatamente considerato l'esistenza di un'inclinazione a delinquere assai resistente e consolidata, secondo pertinenti apprezzanti fondati sul genere dei molteplici reati commessi anche dopo la fruizione di benefici penitenziari (costituiti proprio da istituti alternativi al carcere) e su altri comportamenti antisociali ancora riscontrati fino al luglio del 2019, in condizioni peraltro d'assenza di stabile abitazione e di spinte aggressive alimentate da una grave e non risolta dipendenza da sostanze alcoliche. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore rx\ R6rto [OSCURATO:PERSONA] 0,444'w‘y2 [OSCURATO:PERSONA]