Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16690/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

volta nella camera di consiglio del 28.04.2026dal [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degliartt. 391 bis e 395 n. 4, cod. proc. civ., della sentenza n. 17633/2016,depositata dalla Corte di cassazione il 5.09.2016, con la quale era statarigettata l’impugnazione erariale averso la decisione assunta dallaRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 3522 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia,n. 144/65/2013.Il contenzioso, che traeva origine da un accertamento nei confronti dellaPAMA [OSCURATO:SOCIETA]., relativo all’anno d’imposta 2004 per operazionisoggettivamente inesistenti, era esitato dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Brescia nell’accoglimento delle ragioni della contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia, aveva rigettato l’appello, rilevando la decadenzadell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, nonesimendosi peraltro dal ritenere fondate le ragioni del contribuente per lasua buona fede.Nel giudizio per cassazione introdotto dall’Agenzia delle entrate il collegio,con la pronuncia della quale è ora richiesta la revocazione, preliminarmenterilevando il mancato deposito della ricevuta di ritorno della raccomandatautilizzata per la notifica dell’impugnazione alla parte intimata, ha dichiaratoinammissibile il ricorso erariale.Per la revocazione dell’ordinanza di legittimità l’ufficio si è affidato ad ununico motivo.Nell’adunanza camerale dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattata e decisalimitatamente alla fase rescindente.

Con l’ordinanza n. 28029/2025, oltreaccogliere il ricorso per la revocazione dell’ordinanza 17633/2016, il collegiodispose ulteriori ricerche del documento depositato con la nota di“integrazione di deposito” del 9.06.2014.

All’esito delle ricerche, risultatevane, è stata disposta la ricostruzione del fascicolo, con l’inserimento dellacopia fotostatica della ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per lanotifica dell’impugnazione alla parte intimata.Nell’adunanza camerale del 28 aprile 2026 la causa è stata trattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPremesso che con il presente provvedimento questo collegio è tenuto avagliare, per la fase rescissoria, il ricorso erariale originariamente introdottodall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 144/2013, emessa dallaCommissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 7.11.2013,il ricorso erariale risulta fondato.RGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18536 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026La controversia trae intanto origine da un avviso d’accertamento, relativoData pubblicazione 28/05/2026all’anno d’imposta 2004 ai fini Ires, Iva ed Irap, notificato alla società, concui fu recuperato un maggior imponibile, ritenuto riconducibile ad operazionisoggettivamente inesistenti.

Nello specifico era contestata la partecipazionead operazioni con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società priva di strutturaorganizzativa, ed interposta tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che eseguiva lavori“in nero”.

Tra le società destinatarie di fatture soggettivamente inesistentifu individuata anche la [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti la cartieraaveva emesso due fatture dell’importo ognuna di € 50.000,00.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brescia (sentenza 70/06/2011), epoi la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia (sentenza n. 144/65/2013) rispettivamente accolsero il ricorso dellasocietà e respinsero l’appello erariale.La CTR, in particolare, rispetto al disconoscimento del raddoppio dei terminiper l’accertamento, sostenne che la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011pronunciata dalla Corte Costituzionale, era intervenuta dopo la decisione diprimo grado, così che non poteva applicarsi retroattivamente.

Affermòinoltre l’applicabilità del sopraggiunto art. 8, d.l. n. 16 del 2012, e dunquela deducibilità dei costi sostenuti per le operazioni soggettivamenteinesistenti fatturate, nonché la detraibilità dell’iva in considerazione dellabuona fede della PAMA.La pronuncia fu censurata dall’Agenzia delle entrate con tre motivi.Con il primo l’erario denunciò la violazione e falsa applicazione dell’art. 136,comma 1, della Costituzione, dell’art. 30, comma 3, della leggecostituzionale n. 87/1953, nonché dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del1973, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.

Erroneamente ilgiudice d’appello avrebbe sostenuto l’irretroattività degli effetti dei principienunciati dalla sentenza n. 247/2011 cit., ritenendo dunque chel’interpretazione dell’art. 43, sul raddoppio dei termini, reso dal giudice diprime cure, non poteva essere inciso dall’intervento interpretativo dellaCorte costituzionale.Il motivo è fondato.Già nelle ipotesi di accoglimento delle questioni di costituzionalità di unanorma è principio consolidato quello secondo cui l'efficacia retroattiva dellepronunce emesse dalla Corte Costituzionale trova un limite solo nelleRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18546 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026situazioni giuridiche già consolidate o esaurite, per effetto di eventi giuridiciData pubblicazione 28/05/2026idonei a produrre tale consolidamento, tra cui rientra la decadenza, e ciòfacendo sempre salve le ipotesi in cui la dichiarazione di illegittimitàcostituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendereoperante la decadenza (ex multis, Cass., 21 aprile 2000, n. 5240; 22gennaio 2019, n. 1644).Nel caso di specie la sentenza n. 247 del 2011 ha rigettato la questione dilegittimità sul raddoppio dei termini, previsto dall'art. 37 del d.l. n. 223 del2006, conv. con modificazioni dalla l. n. 248 del 2006, sollevata in relazioneagli artt. 3 e 24 Cost. sull’assunto che il raddoppio non costituisce unaproroga di quelli ordinari, da disporsi a discrezione finanziaria procedente,in presenza di eventi peculiari ed eccezionali.

Al contrario, i terminiraddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge,operanti automaticamente in presenza di una speciale condizioneobiettiva, allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reatitributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, senza che all’amministrazionefinanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loroapplicazione (C.

Cost. 5 luglio 2011, n. 247).Pertanto, non vi era neppure questione di retroattività o meno dellapronuncia della Corte costituzionale, discendendone che nessuna rilevanzapoteva assumere la decisione del giudice della Commissione provinciale,peraltro in alcun modo definitiva.Deve allora rammentarsi che l'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006,convertito con modificazioni in l. n. 248 del 2006, integrando il terzo commadell'art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, aveva previsto, per le ipotesi in cui laviolazione fiscale comportasse l’obbligo di denuncia per uno dei reati previstidal d.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., che gli ordinari terminidi decadenza per l'accertamento raddoppiassero relativamente al periodo diimposta, in cui fosse stata commessa la violazione.

L'art. 37, comma 25, deld.l. n. 223 cit. introdusse analoga disposizione in materia di Iva, con modificadell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.Sono queste le disposizioni applicabili al caso di specie, benchél’accertamento per cui è causa afferisca al 2004, cioè ad un periodo diimposta antecedente quello nel quale la normativa è stata introdotta.

Ciò inquanto, ai sensi dell’art. 37, comma 26, del d.l. citato, il raddoppio deiRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1856 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026termini si applicava dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata inData pubblicazione 28/05/2026vigore del decreto legge, fossero ancora pendenti i termini ordinari perl'accertamento.Deve invece escludersi l’applicabilità delle modifiche introdotte dall'art. 2,commi 1 e 2, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che ha circoscritto il raddoppiodei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denunciafosse stata effettivamente presentata e trasmessa all'autorità giudiziariaentro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonchéquelle introdotte dall'art. 1, commi 130, 131 e 132, della l. 28 dicembre2015, n. 208, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativa alraddoppio dei termini ordinari.Quanto alla prima modifica perché, in virtù dell'apposita norma disalvaguardia, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 128 cit., la stessa non si applicaalle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificatiprima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il31 dicembre 2015, quale quella per cui è causa (notifica risalente aldicembre del 2013).

Quanto alla seconda perché il regime transitorioprevisto dalla l. n. 208 cit. per i periodi d'imposta anteriori a quello in corsoal 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento,quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delleindicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale siapresentata o trasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA] entro il terminestabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 - riguarda solo lefattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cuinon sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entroil 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n.128 del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamentodei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e deglialtri atti impugnabili, con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesaimpositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di taledecreto (cfr. Cass., 3 agosto 2023, n. 23662; 14 maggio 2018, n. 11620;16 dicembre 2016, n. 26037; 9 agosto 2016, n. 16728).Individuata la disciplina applicabile al caso di specie, il raddoppio dei termini,con la sola esclusione dell’Irap -per la quale non si configurano fattispeciepenali- deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciaRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18566 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivaData pubblicazione 28/05/2026presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, chel'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione diproscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr. Cass., 13 settembre2018, n. 22337; 30 maggio 2016, n. 11171; 2 luglio 2020, n. 13481; 9agosto 2022, n. 24576; 10 gennaio 2025, n. 600).Il raddoppio infatti attiene solo alla commisurazione del termine diaccertamento ed i termini raddoppiati sono anch'essi fissati direttamentedalla legge, come tali operanti automaticamente in presenza di una specialecondizione obiettiva, senza che all'Ufficio sia riservato alcun margine didiscrezionalità per la loro applicazione.Non vi è dunque neppure obbligo di esternare le ragioni in base alle qualil'Agenzia ritenga operante il raddoppio del termine, esulando l'applicazioneda scelte discrezionali.Il motivo va pertanto accolto, ad eccezione dell’accertamento ai fini Irap, perla quale l’ufficio era ormai decaduto dal potere accertativo, non essendosilegittimità.Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria ha denunciato laviolazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537del 1993, come sostituito dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertitocon l. n. 44 del 2012, nonché dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Erroneamente la sentenza d’appello avrebbe riconosciuto la deducibilità deicosti sostenuti per le operazioni soggettivamente inesistenti, avendoritenuto applicabile al caso di specie il principio del favor rei.

Al contrario, ladifesa erariale assume la non spettanza della deducibilità dei costi, perchéin contrasto con le regole dedotte dall’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986.Anche questo motivo risulta fondato.La giurisprudenza di legittimità, a seguito della introduzione dell’art. 8,comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 44 del2012, e della conseguente novella che ha interessato l’art. 14, comma 4 bis,della l. 24 dicembre 1993, n. 537, ha chiarito il significato, la portata ed ilimiti interpretativi della disciplina regolatrice le operazioni inesistenti,RGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 3572 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026soggettivamente ed oggettivamente tali, anche quando relazionate acondotte penalmente rilevanti.Nello specifico l’art. 8 prevede che «1.

Il comma 4-bis dell'articolo 14 dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis.

Nelladeterminazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spesedei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per ilcompimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il qualeil pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualorail giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedereai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza dellacausa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale.Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensidell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenzadefinitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stessocodice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzioneindicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di nondoversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale,compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla nonammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativiinteressi".

2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi nonconcorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componentipositivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi abeni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limitidell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altricomponenti negativi.

In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativirelativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nelladichiarazione dei redditi.

In nessun caso si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzioneè riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14RGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18586 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti oData pubblicazione 28/05/2026ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte omaggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citatocomma 4-bis previgente non si siano resi definitivi.

Resta fermal'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2anche per la determinazione del valore della produzione netta ai finidell'imposta regionale sulle attività produttive».Ebbene, si è chiarito che ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537del 1993 - nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16del 2012, cit. - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazionisoggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del lorocarattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costidelle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass., 7 dicembre 2016, n.25249; 6 luglio 2018, n. 17788; 15 marzo 2022, n. 8480).

Un ulteriore limitealla deducibilità è dunque relazionato alla diretta utilizzazione di quei costi ospese per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto noncolposo.

È stato a tal fine chiarito che in tema di tassabilità dei proventi danella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, cit., norma integrante iussuperveniens, astrattamente più favorevole al contribuente e quindi aventeefficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblicoministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere ladeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizidirettamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili comedelitto non colposo (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31789; 1 aprile 2021, n.9077; 20 ottobre 2021, n. 29142; 15 settembre 2023, n. 26678; 19 marzo2024, n. 7275; 6 febbraio 2025, n. 2951).

Ed ancora che, ai sensi dell'art.14, comma 4-bis, cit., devono ritenersi costo o spesa direttamente"utilizzati" per il compimento del delitto, ed in quanto tali non deducibili,anche quelli sostenuti in un momento successivo al perfezionamento dellafattispecie delittuosa ogni qual volta il loro sostenimento trovi titolonell’assunzione, da parte dell’agente, di una obbligazione strutturalmenteRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 3592 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026funzionale alla realizzazione del delitto (Cass., 28 dicembre 2017, n. 31059;5 dicembre 2019, n. 31789; 1 settembre 2022, n. 25686; 15 ottobre 2024,n. 26786).Peraltro, si è avvertito che l'indeducibilità dei costi direttamente utilizzati peril compimento di atti o attività qualificabili come delitti non colposi nondiscende in modo "automatico" dalla declaratoria di non luogo a procedereper intervenuta prescrizione del reato, spettando al giudice tributariovalutare incidentalmente la rilevanza penale della condotta (Cass., 4 aprile2019, n. 9419).Quanto poi alle operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenza haintanto chiarito che la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16,cit., secondo cui non sono ammessi in deduzione costi e spese di beni oprestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti ooperazioni soggettivamente inesistenti e non anche in caso di operazionioggettivamente inesistenti.

Quanto a queste ultime invece, grava sulcontribuente l'onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi delreddito che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. cit., siano direttamenteafferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi noneffettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere allaformazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare nonammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi(Cass., 19 dicembre 2019, n. 33915; cfr. anche 20 aprile 2016, n. 7896; 8ottobre 2014, n. 21189).

Si è infatti ulteriormente chiarito che per leoperazioni oggettivamente inesistenti non vi è simmetria, né automatismobiunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati, ciò che giustifical’onere della prova gravante sul contribuente in merito alla corrispondenzatra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati (Cass., 17luglio 2018, n. 19000).La breve illustrazione di alcune delle pronunce evidenzia la complessità dellamateria e del perimetro entro cui l’interprete deve muoversi in tema dirapporto tra operazioni inesistenti, oggettivamente o soggettivamente, ededucibilità di costi o abbattimento di componenti positive.La sentenza appellata non si è attenuta ai principi ora enunciati, perché si èlimitata a ritenere applicabile la disciplina sopraggiunta più favorevole, maRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 31502 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026senza alcuna preventiva verifica della inerenza di quei costi all’attivitàeconomica esercitata, tanto meno la certezza dei costi dedotti o la lorocompetenza rispetto all’anno d’imposta e ciò a fronte di una contestazionefiscale che poneva ne disconosceva la deducibilità in modo complessivo.Il motivo trova dunque accoglimento.Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate si duole dell’omesso esame o dellaomessa motivazione, circa un fatto decisivo e oggetto di discussione nelgiudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Il giudice regionale si sarebbe limitato a riconoscere la detraibilità dell’Ivasulla sola “supposizione” della buona fede del contribuente.

Al contrario, hasostenuto la difesa erariale, vi erano riscontri manifesti dalla natura dicartiera della società interposta, rispetto ai quali la PAMA Prefabbricatidisponeva di elementi obiettivi per comprendere l’inoperatività dellaapparente fornitrice.Anche il terzo motivo è fondato.In tema di Iva, è qui sufficiente rammentare che quanto alla prova dioperazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frodecarosello, questa Corte ha affermato che qualora l'Amministrazionefinanziaria contesti che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni,incombe sulla stessa l'onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà delfornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione siinseriva in una evasione d’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, inbase ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza,o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualitàprofessionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ovel'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvoltoin un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibileda un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).D’altronde, con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 21, comma 7, deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si è affermato che in caso di operazionesoggettivamente inesistente, in difetto di rettifica o annullamento dellafattura, sussiste l'obbligo di versamento dell'imposta per l'intero ammontareRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 31512 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026indicato in fattura, in quanto l'emissione del documento contabile determinal'insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principiodi neutralità dell'IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente allaeliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno chenon sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettitofiscale derivante dall'esercizio del diritto alla detrazione (Cass., 11 dicembre2020, n. 28263; 12 marzo 2021, n. 6983; 19 agosto 2020, n. 17335).Costituendo infatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alladetrazione dell’imposta corrisposta in rivalsa, principio cardine del sistemacomune europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE(sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni inlinea di principio, l'Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il dirittodebba essere negato, attenendo la fatturazione ad operazionioggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, ancheavvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono stateeffettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cuiacquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto adetrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore.Solo ove questa prova sia fornita dall’ufficio, spetta al contribuente, che haportato in detrazione l'iva, la prova contraria di aver concluso realmentel'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettivaimpossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lostato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni.Si afferma infatti che il contribuente, ancorché non coscientemente partecipedi una frode, è tenuto ad adottare comunque tutte le misure ragionevoli insuo potere al fine di assicurare la propria estraneità ad operazionifraudolente, e ciò richiede non solo l’assenza di una sua consapevolepartecipazione, ma anche l’incolpevole ignoranza dell’operazione inesistente(cfr. anche CGCE, causa C-409/04 – Teleos plc; da ultimo, con un esameapprofondito che ricostruisce anche i precedenti della giurisprudenza euro-unitaria, cfr.

CGCE, 1 dicembre 2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33).Non si considera dunque sufficiente che il contribuente rappresenti la meraregolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merceRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 31522 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi dicircostanze non concludenti (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), anzifrequentemente utilizzate proprio a mascheramento dell’attività illecitaposta in essere.In ogni caso, salva la pretesa di un maggior rigore probatorio, è certo che aseconda del livello di complessità dell’organizzazione della frode -in base alriscontro di una catena più corta o più lunga rappresentativa del numero disocietà partecipanti all’illecito- l’accertamento giudiziale del concretoprove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliare secondo i principi posti apresidio del governo delle prove presuntive.In questa attività di scernimento l’organo giudicante deve correttamenteosservare le regole di riparto della prova.Ebbene, la sentenza ora al vaglio della Corte, prima ancora che non tenerconto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, con la laconicaaffermazione di riconoscimento della buona fede della società contribuente,ha omesso del tutto di motivare, senza minimamente dare cenno dell’esamee del governo delle prove indiziarie, pur addotte dall’ufficio, laddove avevaevidenziato l’indisponibilità di una struttura operativa, di dipendenti, di benistrumentali, in cui versava l’interposta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Va dunque accolto anche il terzo motivo di ricorso.In definitiva la sentenza impugnata va cassata, nei termini di cui inmotivazione, e il processo va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, perché, in diversacomposizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità,provveda ad esaminare l’appello dell’Agenzia delle entrate, tenendo contodei principi enunciati in questa pronuncia.

P.Q.MLa Corte, pronunciando nel giudizio rescissorio, accoglie il ricorsodell’Agenzia delle entrate, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzan. 144/2013, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dellaLombardia, sez. staccata di Brescia, e rinvia il processo dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, cuiRGN 18566/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 31532 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 28 aprile 2026La PresidenteTania HmeljakRGN 18566/2017Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta nella camera di consiglio del 28.04.2026dal [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degliartt. 391 bis e 395 n. 4, cod. proc. civ., della sentenza n. 17633/2016,depositata dalla Corte di cassazione il 5.09.2016, con la quale era statarigettata l’impugnazione erariale averso la decisione assunta dallaRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 3522 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia,n. 144/65/2013.Il contenzioso, che traeva origine da un accertamento nei confronti dellaPAMA [OSCURATO:SOCIETA]., relativo all’anno d’imposta 2004 per operazionisoggettivamente inesistenti, era esitato dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Brescia nell’accoglimento delle ragioni della contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia, aveva rigettato l’appello, rilevando la decadenzadell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, nonesimendosi peraltro dal ritenere fondate le ragioni del contribuente per lasua buona fede.Nel giudizio per cassazione introdotto dall’Agenzia delle entrate il collegio,con la pronuncia della quale è ora richiesta la revocazione, preliminarmenterilevando il mancato deposito della ricevuta di ritorno della raccomandatautilizzata per la notifica dell’impugnazione alla parte intimata, ha dichiaratoinammissibile il ricorso erariale.Per la revocazione dell’ordinanza di legittimità l’ufficio si è affidato ad ununico motivo.Nell’adunanza camerale dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattata e decisalimitatamente alla fase rescindente. Con l’ordinanza n. 28029/2025, oltreaccogliere il ricorso per la revocazione dell’ordinanza 17633/2016, il collegiodispose ulteriori ricerche del documento depositato con la nota di“integrazione di deposito” del 9.06.2014. All’esito delle ricerche, risultatevane, è stata disposta la ricostruzione del fascicolo, con l’inserimento dellacopia fotostatica della ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per lanotifica dell’impugnazione alla parte intimata.Nell’adunanza camerale del 28 aprile 2026 la causa è stata trattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPremesso che con il presente provvedimento questo collegio è tenuto avagliare, per la fase rescissoria, il ricorso erariale originariamente introdottodall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 144/2013, emessa dallaCommissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 7.11.2013,il ricorso erariale risulta fondato.RGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18536 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026La controversia trae intanto origine da un avviso d’accertamento, relativoData pubblicazione 28/05/2026all’anno d’imposta 2004 ai fini Ires, Iva ed Irap, notificato alla società, concui fu recuperato un maggior imponibile, ritenuto riconducibile ad operazionisoggettivamente inesistenti. Nello specifico era contestata la partecipazionead operazioni con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società priva di strutturaorganizzativa, ed interposta tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che eseguiva lavori“in nero”. Tra le società destinatarie di fatture soggettivamente inesistentifu individuata anche la [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti la cartieraaveva emesso due fatture dell’importo ognuna di € 50.000,00.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brescia (sentenza 70/06/2011), epoi la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia (sentenza n. 144/65/2013) rispettivamente accolsero il ricorso dellasocietà e respinsero l’appello erariale.La CTR, in particolare, rispetto al disconoscimento del raddoppio dei terminiper l’accertamento, sostenne che la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011pronunciata dalla Corte Costituzionale, era intervenuta dopo la decisione diprimo grado, così che non poteva applicarsi retroattivamente. Affermòinoltre l’applicabilità del sopraggiunto art. 8, d.l. n. 16 del 2012, e dunquela deducibilità dei costi sostenuti per le operazioni soggettivamenteinesistenti fatturate, nonché la detraibilità dell’iva in considerazione dellabuona fede della PAMA.La pronuncia fu censurata dall’Agenzia delle entrate con tre motivi.Con il primo l’erario denunciò la violazione e falsa applicazione dell’art. 136,comma 1, della Costituzione, dell’art. 30, comma 3, della leggecostituzionale n. 87/1953, nonché dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del1973, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. Erroneamente ilgiudice d’appello avrebbe sostenuto l’irretroattività degli effetti dei principienunciati dalla sentenza n. 247/2011 cit., ritenendo dunque chel’interpretazione dell’art. 43, sul raddoppio dei termini, reso dal giudice diprime cure, non poteva essere inciso dall’intervento interpretativo dellaCorte costituzionale.Il motivo è fondato.Già nelle ipotesi di accoglimento delle questioni di costituzionalità di unanorma è principio consolidato quello secondo cui l'efficacia retroattiva dellepronunce emesse dalla Corte Costituzionale trova un limite solo nelleRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18546 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026situazioni giuridiche già consolidate o esaurite, per effetto di eventi giuridiciData pubblicazione 28/05/2026idonei a produrre tale consolidamento, tra cui rientra la decadenza, e ciòfacendo sempre salve le ipotesi in cui la dichiarazione di illegittimitàcostituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendereoperante la decadenza (ex multis, Cass., 21 aprile 2000, n. 5240; 22gennaio 2019, n. 1644).Nel caso di specie la sentenza n. 247 del 2011 ha rigettato la questione dilegittimità sul raddoppio dei termini, previsto dall'art. 37 del d.l. n. 223 del2006, conv. con modificazioni dalla l. n. 248 del 2006, sollevata in relazioneagli artt. 3 e 24 Cost. sull’assunto che il raddoppio non costituisce unaproroga di quelli ordinari, da disporsi a discrezione finanziaria procedente,in presenza di eventi peculiari ed eccezionali. Al contrario, i terminiraddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge,operanti automaticamente in presenza di una speciale condizioneobiettiva, allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reatitributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, senza che all’amministrazionefinanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loroapplicazione (C. Cost. 5 luglio 2011, n. 247).Pertanto, non vi era neppure questione di retroattività o meno dellapronuncia della Corte costituzionale, discendendone che nessuna rilevanzapoteva assumere la decisione del giudice della Commissione provinciale,peraltro in alcun modo definitiva.Deve allora rammentarsi che l'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006,convertito con modificazioni in l. n. 248 del 2006, integrando il terzo commadell'art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, aveva previsto, per le ipotesi in cui laviolazione fiscale comportasse l’obbligo di denuncia per uno dei reati previstidal d.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., che gli ordinari terminidi decadenza per l'accertamento raddoppiassero relativamente al periodo diimposta, in cui fosse stata commessa la violazione. L'art. 37, comma 25, deld.l. n. 223 cit. introdusse analoga disposizione in materia di Iva, con modificadell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.Sono queste le disposizioni applicabili al caso di specie, benchél’accertamento per cui è causa afferisca al 2004, cioè ad un periodo diimposta antecedente quello nel quale la normativa è stata introdotta. Ciò inquanto, ai sensi dell’art. 37, comma 26, del d.l. citato, il raddoppio deiRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1856 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026termini si applicava dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata inData pubblicazione 28/05/2026vigore del decreto legge, fossero ancora pendenti i termini ordinari perl'accertamento.Deve invece escludersi l’applicabilità delle modifiche introdotte dall'art. 2,commi 1 e 2, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che ha circoscritto il raddoppiodei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denunciafosse stata effettivamente presentata e trasmessa all'autorità giudiziariaentro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonchéquelle introdotte dall'art. 1, commi 130, 131 e 132, della l. 28 dicembre2015, n. 208, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativa alraddoppio dei termini ordinari.Quanto alla prima modifica perché, in virtù dell'apposita norma disalvaguardia, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 128 cit., la stessa non si applicaalle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificatiprima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il31 dicembre 2015, quale quella per cui è causa (notifica risalente aldicembre del 2013). Quanto alla seconda perché il regime transitorioprevisto dalla l. n. 208 cit. per i periodi d'imposta anteriori a quello in corsoal 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento,quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delleindicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale siapresentata o trasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA] entro il terminestabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 - riguarda solo lefattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cuinon sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entroil 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n.128 del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamentodei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e deglialtri atti impugnabili, con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesaimpositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di taledecreto (cfr. Cass., 3 agosto 2023, n. 23662; 14 maggio 2018, n. 11620;16 dicembre 2016, n. 26037; 9 agosto 2016, n. 16728).Individuata la disciplina applicabile al caso di specie, il raddoppio dei termini,con la sola esclusione dell’Irap -per la quale non si configurano fattispeciepenali- deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciaRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18566 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivaData pubblicazione 28/05/2026presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, chel'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione diproscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr. Cass., 13 settembre2018, n. 22337; 30 maggio 2016, n. 11171; 2 luglio 2020, n. 13481; 9agosto 2022, n. 24576; 10 gennaio 2025, n. 600).Il raddoppio infatti attiene solo alla commisurazione del termine diaccertamento ed i termini raddoppiati sono anch'essi fissati direttamentedalla legge, come tali operanti automaticamente in presenza di una specialecondizione obiettiva, senza che all'Ufficio sia riservato alcun margine didiscrezionalità per la loro applicazione.Non vi è dunque neppure obbligo di esternare le ragioni in base alle qualil'Agenzia ritenga operante il raddoppio del termine, esulando l'applicazioneda scelte discrezionali.Il motivo va pertanto accolto, ad eccezione dell’accertamento ai fini Irap, perla quale l’ufficio era ormai decaduto dal potere accertativo, non essendosilegittimità.Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria ha denunciato laviolazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537del 1993, come sostituito dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertitocon l. n. 44 del 2012, nonché dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Erroneamente la sentenza d’appello avrebbe riconosciuto la deducibilità deicosti sostenuti per le operazioni soggettivamente inesistenti, avendoritenuto applicabile al caso di specie il principio del favor rei. Al contrario, ladifesa erariale assume la non spettanza della deducibilità dei costi, perchéin contrasto con le regole dedotte dall’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986.Anche questo motivo risulta fondato.La giurisprudenza di legittimità, a seguito della introduzione dell’art. 8,comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 44 del2012, e della conseguente novella che ha interessato l’art. 14, comma 4 bis,della l. 24 dicembre 1993, n. 537, ha chiarito il significato, la portata ed ilimiti interpretativi della disciplina regolatrice le operazioni inesistenti,RGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 3572 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026soggettivamente ed oggettivamente tali, anche quando relazionate acondotte penalmente rilevanti.Nello specifico l’art. 8 prevede che «1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis. Nelladeterminazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spesedei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per ilcompimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il qualeil pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualorail giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedereai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza dellacausa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale.Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensidell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenzadefinitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stessocodice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzioneindicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di nondoversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale,compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla nonammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativiinteressi". 2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi nonconcorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componentipositivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi abeni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limitidell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altricomponenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativirelativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nelladichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzioneè riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14RGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18586 6/2017Numero sezionale 3523/2026Numero di raccolta generale 16690/2026della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti oData pubblicazione 28/05/2026ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte omaggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citatocomma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta fermal'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2anche per la determinazione del valore della produzione netta ai finidell'imposta regionale sulle attività produttive».Ebbene, si è chiarito che ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537del 1993 - nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16del 2012, cit. - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazionisoggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del lorocarattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costidelle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass., 7 dicembre 2016, n.25249; 6 luglio 2018, n. 17788; 15 marzo 2022, n. 8480). Un ulteriore limitealla deducibilità è dunque relazionato alla diretta utilizzazione di quei costi ospese per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto noncolposo. È stato a tal fine chiarito che in tema di tassabilità dei proventi danella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, cit., norma integrante iussuperveniens, astrattamente più favorevole al contribuente e quindi aventeefficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblicoministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere ladeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizidirettamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili comedelitto non colposo (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31789; 1 aprile 2021, n.9077; 20 ottobre 2021, n. 29142; 15 settembre 2023, n. 26678; 19 marzo2024, n. 7275; 6 febbraio 2025, n. 2951). Ed ancora che, ai sensi dell'art.14, comma 4-bis, cit., devono ritenersi costo o spesa direttamente"utilizzati" per il compimento del delitto, ed in quanto tali non deducibili,anche quelli sostenuti in un momento successivo al perfezionamento dellafattispecie delittuosa ogni qual volta il loro sostenimento trovi titolonell’assunzione, da parte dell’agente, di una obbligazione strutturalmenteRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 3592 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026funzionale alla realizzazione del delitto (Cass., 28 dicembre 2017, n. 31059;5 dicembre 2019, n. 31789; 1 settembre 2022, n. 25686; 15 ottobre 2024,n. 26786).Peraltro, si è avvertito che l'indeducibilità dei costi direttamente utilizzati peril compimento di atti o attività qualificabili come delitti non colposi nondiscende in modo "automatico" dalla declaratoria di non luogo a procedereper intervenuta prescrizione del reato, spettando al giudice tributariovalutare incidentalmente la rilevanza penale della condotta (Cass., 4 aprile2019, n. 9419).Quanto poi alle operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenza haintanto chiarito che la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16,cit., secondo cui non sono ammessi in deduzione costi e spese di beni oprestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti ooperazioni soggettivamente inesistenti e non anche in caso di operazionioggettivamente inesistenti. Quanto a queste ultime invece, grava sulcontribuente l'onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi delreddito che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. cit., siano direttamenteafferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi noneffettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere allaformazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare nonammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi(Cass., 19 dicembre 2019, n. 33915; cfr. anche 20 aprile 2016, n. 7896; 8ottobre 2014, n. 21189). Si è infatti ulteriormente chiarito che per leoperazioni oggettivamente inesistenti non vi è simmetria, né automatismobiunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati, ciò che giustifical’onere della prova gravante sul contribuente in merito alla corrispondenzatra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati (Cass., 17luglio 2018, n. 19000).La breve illustrazione di alcune delle pronunce evidenzia la complessità dellamateria e del perimetro entro cui l’interprete deve muoversi in tema dirapporto tra operazioni inesistenti, oggettivamente o soggettivamente, ededucibilità di costi o abbattimento di componenti positive.La sentenza appellata non si è attenuta ai principi ora enunciati, perché si èlimitata a ritenere applicabile la disciplina sopraggiunta più favorevole, maRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 31502 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026senza alcuna preventiva verifica della inerenza di quei costi all’attivitàeconomica esercitata, tanto meno la certezza dei costi dedotti o la lorocompetenza rispetto all’anno d’imposta e ciò a fronte di una contestazionefiscale che poneva ne disconosceva la deducibilità in modo complessivo.Il motivo trova dunque accoglimento.Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate si duole dell’omesso esame o dellaomessa motivazione, circa un fatto decisivo e oggetto di discussione nelgiudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Il giudice regionale si sarebbe limitato a riconoscere la detraibilità dell’Ivasulla sola “supposizione” della buona fede del contribuente. Al contrario, hasostenuto la difesa erariale, vi erano riscontri manifesti dalla natura dicartiera della società interposta, rispetto ai quali la PAMA Prefabbricatidisponeva di elementi obiettivi per comprendere l’inoperatività dellaapparente fornitrice.Anche il terzo motivo è fondato.In tema di Iva, è qui sufficiente rammentare che quanto alla prova dioperazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frodecarosello, questa Corte ha affermato che qualora l'Amministrazionefinanziaria contesti che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni,incombe sulla stessa l'onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà delfornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione siinseriva in una evasione d’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, inbase ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza,o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualitàprofessionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ovel'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvoltoin un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibileda un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).D’altronde, con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 21, comma 7, deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si è affermato che in caso di operazionesoggettivamente inesistente, in difetto di rettifica o annullamento dellafattura, sussiste l'obbligo di versamento dell'imposta per l'intero ammontareRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 31512 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026indicato in fattura, in quanto l'emissione del documento contabile determinal'insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principiodi neutralità dell'IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente allaeliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno chenon sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettitofiscale derivante dall'esercizio del diritto alla detrazione (Cass., 11 dicembre2020, n. 28263; 12 marzo 2021, n. 6983; 19 agosto 2020, n. 17335).Costituendo infatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alladetrazione dell’imposta corrisposta in rivalsa, principio cardine del sistemacomune europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE(sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni inlinea di principio, l'Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il dirittodebba essere negato, attenendo la fatturazione ad operazionioggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, ancheavvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono stateeffettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cuiacquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto adetrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore.Solo ove questa prova sia fornita dall’ufficio, spetta al contribuente, che haportato in detrazione l'iva, la prova contraria di aver concluso realmentel'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettivaimpossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lostato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni.Si afferma infatti che il contribuente, ancorché non coscientemente partecipedi una frode, è tenuto ad adottare comunque tutte le misure ragionevoli insuo potere al fine di assicurare la propria estraneità ad operazionifraudolente, e ciò richiede non solo l’assenza di una sua consapevolepartecipazione, ma anche l’incolpevole ignoranza dell’operazione inesistente(cfr. anche CGCE, causa C-409/04 – Teleos plc; da ultimo, con un esameapprofondito che ricostruisce anche i precedenti della giurisprudenza euro-unitaria, cfr. CGCE, 1 dicembre 2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33).Non si considera dunque sufficiente che il contribuente rappresenti la meraregolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merceRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 31522 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi dicircostanze non concludenti (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), anzifrequentemente utilizzate proprio a mascheramento dell’attività illecitaposta in essere.In ogni caso, salva la pretesa di un maggior rigore probatorio, è certo che aseconda del livello di complessità dell’organizzazione della frode -in base alriscontro di una catena più corta o più lunga rappresentativa del numero disocietà partecipanti all’illecito- l’accertamento giudiziale del concretoprove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliare secondo i principi posti apresidio del governo delle prove presuntive.In questa attività di scernimento l’organo giudicante deve correttamenteosservare le regole di riparto della prova.Ebbene, la sentenza ora al vaglio della Corte, prima ancora che non tenerconto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, con la laconicaaffermazione di riconoscimento della buona fede della società contribuente,ha omesso del tutto di motivare, senza minimamente dare cenno dell’esamee del governo delle prove indiziarie, pur addotte dall’ufficio, laddove avevaevidenziato l’indisponibilità di una struttura operativa, di dipendenti, di benistrumentali, in cui versava l’interposta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Va dunque accolto anche il terzo motivo di ricorso.In definitiva la sentenza impugnata va cassata, nei termini di cui inmotivazione, e il processo va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, perché, in diversacomposizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità,provveda ad esaminare l’appello dell’Agenzia delle entrate, tenendo contodei principi enunciati in questa pronuncia. P.Q.MLa Corte, pronunciando nel giudizio rescissorio, accoglie il ricorsodell’Agenzia delle entrate, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzan. 144/2013, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dellaLombardia, sez. staccata di Brescia, e rinvia il processo dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, cuiRGN 18566/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18566/2017Numero sezionale 31532 3/2026Numero di raccolta generale 16690/2026Data pubblicazione 28/05/2026demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 28 aprile 2026La PresidenteTania HmeljakRGN 18566/2017Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 16690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris