Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2026
ECLI:EU:C:2026:85
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0471
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 febbraio 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di credito – Contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile – Clausola contrattuale che prevede la fissazione del tasso di interesse sulla base di un indice di riferimento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 – Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 – Clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative o regolamentari imperative – Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 – Nozione di “definizione dell’oggetto principale del contratto” – Requisito di trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – Carattere abusivo»
Nella causa C‑471/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa, Polonia), con decisione del 31 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2024, nel procedimento
J.J.
contro
[OSCURATO:PERSONA] S.A.,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per J.J., da S. Frejowski, radca prawny, D. Rosa e A. Twardygrosz, adwokaci;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, P. Haiduk, B. Miąskiewicz e M. Romanowski, adwokaci;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, E. Buczkowska e M. Kozak, in qualità di agenti;
–
per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, A. Cunha, C. Freire, A. Morais e A. Rodrigues, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da M. Brauhoff e P. Kienapfel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 2, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra J.J., un consumatore, e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PKO»), una banca con sede in Polonia, in merito, da un lato, all’inopponibilità o alla nullità della clausola di un contratto di mutuo ipotecario relativa alla determinazione del tasso di interesse variabile e, dall’altro, al rimborso di una parte delle somme pagate da tale consumatore a detta banca in esecuzione di detto contratto.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/13
3
Il tredicesimo e il sedicesimo considerando della direttiva 93/13 sono formulati come segue:
«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità [europea] sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».
(…)
considerando (…) che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi».
4
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva:
«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
5
L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:
«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
6
L’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, così dispone:
«La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
7
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
Direttiva 2008/48/CE
8
Ai sensi dell’articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (
GU 2008, L 133, pag. 66
):
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(…)
j)
“tasso debitore”: il tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all’importo dei prelievi effettuati».
Direttiva 2014/17
9
Il considerando 7 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU 2014, L 60, pag. 34
), come modificata dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (
GU 2016, L 171, pag. 1
) (in prosieguo: la «direttiva 2014/17»), enuncia quanto segue:
«Per creare un autentico mercato interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione dei consumatori, la presente direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG. (…)».
10
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Livello di armonizzazione», così dispone:
«1. La presente direttiva non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non mantengono né introducono nella legislazione nazionale disposizioni divergenti da quelle di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’allegato II, parte A, con riguardo alle informazioni precontrattuali standard tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), e all’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, e all’articolo 17, paragrafi 7 e 8, e all’allegato I con riguardo a uno standard dell’Unione [europea] comune e coerente per il calcolo del [TAEG]».
11
L’articolo 13 di detta direttiva, intitolato «Informazioni generali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito (…).
Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:
(…)
e bis
)
qualora siano disponibili contratti che si riferiscano a un indice di riferimento quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 (…) la denominazione dell’indice di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori;
(…)».
12
L’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito (…)
(…).
2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il PIES di cui all’allegato II».
13
L’articolo 17 della direttiva 2014/17, intitolato «Calcolo del TAEG», al suo paragrafo 6, così dispone:
«Se il contratto di credito consente variazioni del tasso debitore, gli [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che il consumatore sia informato almeno tramite il PIES delle possibili conseguenze delle variazioni sugli importi da pagare e sul TAEG. A tal fine forniscono al consumatore un ulteriore TAEG che illustra i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso debitore. Se il tasso debitore non è assoggettato a massimali, tale informazione è corredata di un’avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo totale del credito al consumatore, indicato dal TAEG, subisca variazioni. (…)»
14
L’allegato II di tale direttiva è intitolato «Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES)». La parte A contiene le seguenti indicazioni:
«Il testo contenuto in questo modello è riportato nel PIES. Le indicazioni tra parentesi quadre sono sostituite con le informazioni pertinenti. (…)
(…)
Le informazioni che seguono sono fornite in un documento unico. (…)
Modello PIES
(…)
4. Tasso d’interesse e altri costi
Il [TAEG] rappresenta il costo totale del mutuo espresso in percentuale annua. Il TAEG risulta utile per confrontare offerte diverse.
(…)
(se applicabile) Questo TAEG è calcolato sulla base di ipotesi relative al tasso di interesse.
(se applicabile) Poiché il tasso di interesse [di parte] del suo mutuo è variabile l’effettivo TAEG potrà risultare essere diverso da quello indicato qualora il tasso di interesse del suo mutuo cambi. Ad esempio se il tasso di interesse aumentasse a [scenario descritto nella parte B] il TAEG potrebbe aumentare a [inserire un TAEG esemplificativo corrispondente allo scenario].
(…)6. Importo di ciascuna rata
(…)
(se applicabile) Il tasso di interesse su [parte di] questo mutuo può cambiare. Ciò significa che l’importo delle rate potrebbe aumentare o diminuire. Ad esempio se il tasso di interesse aumenta a [scenario descritto nella parte B] i pagamenti potrebbero aumentare a [inserire l’importo della rata corrispondente allo scenario].
(…)»
15
La parte B dell’allegato II di detta direttiva è intitolata «Istruzioni per la compilazione del PIES». La sezione 3, punto 6, e la sezione 4, punto 2, di tale parte sono così formulate:
«Sezione “3. Principali caratteristiche del mutuo”
(…)
6.
Questa sezione spiega inoltre se il tasso debitore è fisso o variabile e, se applicabile, i periodi nei quali rimane fisso; specifica la frequenza delle successive revisioni e l’esistenza di limiti (massimi o minimi) alla variabilità del tasso debitore.
La formula utilizzata per rivedere il tasso debitore e le sue varie componenti (per esempio tasso di riferimento, differenziale del tasso) è spiegata. Il creditore indica, per esempio mediante un indirizzo web, dove possono essere reperite ulteriori informazioni relative agli indici o ai tassi usati nella formula, per esempio Euribor o tasso di riferimento della Banca centrale.
(…)
Sezione “4. Tasso d’interesse e altri costi”
(…)
2.
Il tasso debitore è indicato in valore percentuale. Se il tasso debitore è variabile e si basa su un tasso di riferimento, il creditore può indicare il tasso debitore riportando un tasso di riferimento e un valore percentuale del margine a suo favore. Il creditore indica comunque il valore del tasso di riferimento valido nel giorno di rilascio del PIES.
Se il tasso debitore è variabile sono riportate tra l’altro le informazioni seguenti: a) le ipotesi sulle quali è stato calcolato il TAEG; b) se del caso, i limiti massimi e minimi applicabili; e c) un’avvertenza da cui risulti che la variabilità potrebbe incidere sul livello effettivo del TAEG. Onde richiamare l’attenzione del consumatore il carattere tipografico usato per l’avvertenza è più grande e risalta all’interno del PIES. L’avvertenza è corredata di un esempio illustrativo sul TAEG. (…) Se non si applica un limite massimo l’esempio illustrerà il TAEG al tasso debitore massimo almeno per gli ultimi vent’anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo del tasso debitore per meno di vent’anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, se applicabile (…)».
Regolamento 2016/1011
16
Il regolamento n. 2016/1011 contiene, in particolare, i seguenti considerando:
«(1)
La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall’accuratezza e dall’integrità degli indici di riferimento (benchmarks). I casi gravi di manipolazione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il [[OSCURATO:PERSONA] (Libor)] e l’[[OSCURATO:PERSONA] (Euribor)], e gli indici di riferimento per le valute, nonché le presunte manipolazioni degli indici di riferimento per l’energia e il petrolio, dimostrano che gli indici di riferimento possono essere soggetti a conflitti di interesse. Il ricorso a regimi discrezionali e di governance poco solidi accresce la vulnerabilità degli indici di riferimento alla manipolazione. Problemi o dubbi relativi ad accuratezza e integrità degli indici usati come indici di riferimento possono minare la fiducia del mercato, causare perdite a consumatori e investitori e distorcere l’economia reale. Si rende quindi necessario assicurare l’accuratezza, solidità e integrità degli indici di riferimento e del loro processo di determinazione.
(…)
(5)
Le norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori non disciplinano il particolare problema dell’adeguatezza delle informazioni sugli indici di riferimento per i contratti finanziari. A seguito dei reclami dei consumatori e delle controversie in relazione all’uso di indici di riferimento in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, è probabile che a livello nazionale siano adottate misure divergenti, ispirate da legittime preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori, che potrebbero determinare una frammentazione del mercato interno dovuta alla divergenza delle condizioni di concorrenza associate a gradi diversi di tutela dei consumatori.
(6)
Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori è opportuno definire un quadro normativo per gli indici di riferimento a livello dell’Unione.
(…)
(8)
L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere sufficientemente ampio da creare un quadro normativo preventivo. La produzione di indici di riferimento implica discrezionalità nella loro determinazione ed è intrinsecamente soggetta a determinati tipi di conflitti di interesse, cosa che comporta l’esistenza di possibilità e incentivi per la manipolazione degli indici di riferimento. Tali fattori di rischio sono comuni a tutti gli indici di riferimento e occorre quindi che tutti siano soggetti a requisiti di governance e controllo adeguati. Tuttavia, essendo il livello di rischio variabile, l’approccio adottato per ciascun caso dovrebbe essere adeguato alle specifiche circostanze. Poiché la vulnerabilità e l’importanza di un indice di riferimento variano nel tempo, circoscrivere l’ambito di applicazione mediante il riferimento a indici correntemente importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque indice di riferimento potrebbe comportare in futuro. In particolare, indici di riferimento non largamente utilizzati attualmente potrebbero esserlo maggiormente in futuro, con il risultato che, in relazione a essi, una manipolazione anche minima potrebbe avere un impatto notevole.
(…)
(17)
Gli indici sono calcolati mediante una formula o con altri metodi in base a valori sottostanti. Nell’elaborazione della formula, nell’esecuzione del calcolo necessario e nella determinazione dei dati esiste un grado di discrezionalità che comporta un rischio di manipolazione e pertanto tutti gli indici di riferimento che condividono tale caratteristica di discrezionalità dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.
(…)
(22)
La manipolazione o l’inaffidabilità degli indici di riferimento possono causare danni a investitori e consumatori. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la conservazione delle registrazioni da parte di amministratori e fornitori di dati, oltre a prescrivere la trasparenza sullo scopo e sulla metodologia degli indici di riferimento per agevolare una più equa ed efficiente risoluzione di eventuali reclami conformemente al diritto nazionale o dell’Unione.
(…)
(26)
Qualunque discrezionalità esercitabile nel fornire i dati crea un’opportunità di manipolazione dell’indice di riferimento. Laddove i dati forniti siano basati sulle operazioni vi è minore discrezionalità e quindi minori possibilità di manipolazione dei dati. In linea generale, è quindi opportuno che gli amministratori degli indici di riferimento usino dati effettivi sulle operazioni, se possibile, ma nei casi in cui i dati basati sulle operazioni siano insufficienti o inadatti è possibile usare altri dati per assicurare l’integrità e l’accuratezza dell’indice di riferimento.
(…)
(71)
I consumatori sono in grado di stipulare contratti finanziari, in particolare contratti di mutuo e di credito al consumo, legati a indici di riferimento, ma la disparità del potere contrattuale e l’uso di condizioni standard indicano che potrebbero avere una scelta limitata in relazione all’indice di riferimento utilizzato. È pertanto necessario assicurare che i creditori o intermediari del credito forniscano ai consumatori informazioni quanto meno adeguate. A tal fine le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
(…)».
17
Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:
«Il presente regolamento introduce un quadro comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell’Unione. Il presente regolamento contribuisce in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori».
18
L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica alla fornitura degli indici di riferimento, alla contribuzione di dati per gli indici di riferimento e all’uso degli indici di riferimento nell’Unione europea».
19
L’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(…)
10)
“contributore di dati sottoposto a vigilanza”: un’entità sottoposta a vigilanza che effettua una contribuzione di dati a un amministratore ubicato nell’Unione;
(…)
17)
“entità sottoposta a vigilanza”:
a)
un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU 2013, L 176, pag. 1
)];
(…)
i)
un ente non creditizio quale definito all’articolo 4, punto 10), della direttiva 2014/17/UE ai fini dei contratti di credito quali definiti all’articolo 4, punto 3, di tale direttiva;
(…)
22)
“indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse”: un indice di riferimento che, ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è determinato sulla base del tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti nel mercato monetario presso o ad altre banche o altri agenti, diversi dalle banche;
(…)».
20
Il titolo II del regolamento 2016/1011, intitolato «Integrità e affidabilità degli indici di riferimento», contiene un capo 1, a sua volta intitolato «Governance e controllo da parte degli amministratori», il quale comprende un insieme di disposizioni che disciplinano l’attività degli amministratori degli indici di riferimento. Pertanto, l’articolo 4 di tale regolamento fissa i requisiti in materia di governance e conflitti di interesse, l’articolo 5 quelli relativi alla funzione di sorveglianza per tutti gli aspetti della fornitura di indici di riferimento, il suo articolo 6 quelli del sistema dei controlli per garantire che gli indici di riferimento siano forniti e pubblicati o messi a disposizione in conformità di detto regolamento e il suo articolo 7, paragrafo 3, quelli relativi alla nomina di un revisore esterno indipendente che verifichi il rispetto da parte dell’amministratore della metodologia dell’indice di riferimento e del medesimo regolamento.
21
L’articolo 9 del regolamento 2016/1011, intitolato «Meccanismo per la trattazione dei reclami», che fa altresì parte delle norme in materia di governance e di controllo degli amministratori degli indici di riferimento, prevede quanto segue:
«1. L’amministratore adotta e pubblica procedure scritte per il ricevimento, la trattazione e la conservazione dei reclami presentati, compresi quelli relativi al processo di determinazione degli indici di riferimento degli amministratori.
2. Il meccanismo per la gestione dei reclami garantisce che:
a)
l’amministratore renda disponibile la strategia di gestione dei reclami, alla stregua della quale è possibile presentare reclami per contestare la rappresentatività della determinazione di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al procedimento di determinazione degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione alla determinazione di specifici indici di riferimento e altre decisioni relative al procedimento di determinazione degli indici di riferimento;
(…)».
22
Nel titolo II del regolamento 2016/1011, un capo 2, intitolato «Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni», contiene gli articoli da 11 a 14 di tale regolamento. Tale articolo 11, intitolato «Dati», così dispone:
«1. La fornitura di un indice di riferimento deve attenersi ai seguenti requisiti relativi ai dati:
a)
i dati devono essere sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l’indice di riferimento intende misurare. I dati devono essere dati sulle operazioni, ove siano disponibili e idonei. Qualora i dati sulle operazioni non siano sufficienti o idonei a rappresentare in maniera accurata e affidabile il mercato o la realtà economica che l’indice di riferimento intende misurare, è possibile usare dati non relativi alle operazioni, ivi comprese stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori;
b)
i dati di cui alla lettera a) devono essere verificabili;
(…)
d)
laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da fornitori di dati, l’amministratore deve ottenere, se del caso, i dati da un gruppo o campione rappresentativo e affidabile di fornitori di dati in modo tale da assicurare che l’indice di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che l’indice di riferimento intende misurare;
e)
l’amministratore non deve utilizzare dati ottenuti da un contributore se dispone di indicazioni per ritenere che tale contributore non si attiene al codice di condotta di cui all’articolo 15, e in tal caso deve ottenere dati rappresentativi disponibili al pubblico.
2. L’amministratore assicura che i controlli relativi ai dati includano:
(…)
b)
un procedimento per la valutazione dei dati del contributore e per interrompere la contribuzione dei dati da parte del contributore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al contributore, se del caso; e
c)
un procedimento per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l’integrità e accuratezza.
(…)».
23
Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento 2016/1011, intitolato «Metodologia»:
«1. L’amministratore applica una metodologia per la determinazione di un indice di riferimento che:
a)
sia solida e affidabile;
b)
contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell’indice di riferimento;
c)
sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibili;
d)
sia resiliente e assicuri che l’indice di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile, senza comprometterne l’integrità;
e)
sia tracciabile e verificabile.
(…)
3. L’amministratore adotta e pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità o la qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia di determinazione dell’indice di riferimento in modo accurato e affidabile e che descrivono se e in che modo l’indice di riferimento deve essere calcolato in tali circostanze».
24
L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Trasparenza della metodologia», al paragrafo 1, lettere a) e b), prevede quanto segue:
«L’amministratore sviluppa, applica e amministra l’indice di riferimento e la metodologia in maniera trasparente. A tal fine, l’amministratore pubblica o mette a disposizione le seguenti informazioni:
a)
gli elementi chiave della metodologia utilizzata dall’amministratore per ciascuno degli indici di riferimento forniti e pubblicati o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati;
b)
i dettagli relativi al riesame interno e all’approvazione di una data metodologia, nonché alla frequenza di tale riesame».
25
L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Segnalazione delle violazioni», al suo paragrafo 1 e al suo paragrafo 2, primo comma, così dispone:
«1. L’amministratore stabilisce sistemi adeguati e controlli efficaci volti a garantire l’integrità dei dati allo scopo di essere in grado di individuare e segnalare all’autorità competente le condotte che possono comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (
GU 2014, L 173, pag. 1
)].
2. L’amministratore effettua il monitoraggio dei dati e dei contributori di dati allo scopo di essere in grado di informare l’autorità competente e di fornire tutte le informazioni pertinenti laddove, in relazione all’ indice di riferimento, l’amministratore sospetti che vi sia stata una condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione dell’indice di riferimento, a norma del regolamento (UE) n. 596/2014, inclusa qualsiasi collusione a tal fine».
26
Il capo 3 del regolamento 2016/1011, che contiene gli articoli 15 e 16 di quest’ultimo, verte sul codice di condotta e sui requisiti applicabili ai contributori.
27
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2016/1011, laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il suo amministratore deve elaborare un codice di condotta conforme alle disposizioni di tale regolamento che specifichi chiaramente le responsabilità dei contributori in relazione alla contribuzione dei dati e garantisce il rispetto di tale codice da parte dei contributori in modo continuativo. Il paragrafo 2 di tale articolo precisa che detto codice deve contenere almeno una chiara descrizione dei dati da fornire e dei requisiti necessari per assicurare la fornitura dei dati a norma degli articoli 11 e 14 di detto regolamento, le politiche volte ad assicurare che un contributore trasmetta tutti i dati pertinenti e i sistemi e controlli che un contributore è tenuto a istituire. Conformemente ai paragrafi 4 e 5 di detto articolo 15, il controllo del codice di condotta rispetto ai requisiti del medesimo regolamento è garantito dall’autorità nazionale competente.
28
L’articolo 16 del regolamento 2016/1011, intitolato «Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. I seguenti requisiti di governance e controllo si applicano ai contributori sottoposti a vigilanza:
a)
il contributore sottoposto a vigilanza assicura che la fornitura dei dati per gli indici di riferimento non subisca gli effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si richieda discrezionalità, questa sia esercitata in maniera indipendente e leale sulla base di informazioni pertinenti, conformemente al codice di condotta di cui all’articolo 15;
b)
il contributore sottoposto a vigilanza si dota di un sistema dei controlli che assicura l’integrità, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati nonché la loro fornitura conformemente al presente regolamento e al codice di condotta di cui all’articolo 15.
2. I contributori sottoposti a vigilanza si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire l’integrità e l’affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione all’amministratore, inclusi:
(…)
d)
la conservazione, per un periodo di tempo adeguato, delle registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, di tutte le informazioni utilizzate per consentire al contributore di effettuare ciascuna trasmissione, e di tutti i conflitti di interesse potenziali o esistenti, inclusa tra l’altro l’esposizione del contributore agli strumenti finanziari che utilizzano un indice di riferimento;
e)
la conservazione delle registrazioni delle revisioni interne ed esterne».
29
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 2016/1011, alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni un elenco degli indici di riferimento critici.
30
Il titolo IV di tale regolamento è intitolato «Trasparenza e tutela dei consumatori». In tale titolo figura l’articolo 27 di detto regolamento, a sua volta intitolato «Dichiarazione sull’indice di riferimento», il quale, ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
«1. Entro due settimane dall’inserimento di un amministratore nel registro [degli amministratori e degli indici di riferimento gestito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA),] di cui all’articolo 36, gli amministratori pubblicano una dichiarazione, in modo da garantire un accesso equo e semplice, per ciascun indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell’Unione a norma dell’articolo 29.
Se un amministratore avvia la fornitura di un nuovo indice di riferimento o di una nuova famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell’Unione conformemente all’articolo 29, pubblica, entro due settimane e in modo da garantire un accesso equo e semplice, una dichiarazione per ciascun nuovo indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna nuova famiglia di indici di riferimento.
(…)
La dichiarazione per l’indice di riferimento:
a)
definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dall’indice di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;
b)
contiene specifiche tecniche che individuano in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del calcolo dell’indice di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all’esercizio della discrezionalità e la posizione delle persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità;
(…)
2. La dichiarazione sull’indice di riferimento contiene almeno:
a)
le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi all’indice di riferimento;
b)
il motivo dell’adozione della metodologia dell’indice di riferimento e le procedure per il riesame e l’approvazione della stessa;
c)
i criteri e le procedure usati per determinare l’indice di riferimento, inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, i dati minimi necessari per determinare un indice di riferimento, l’uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell’indice di un indice di riferimento;
d)
i controlli e le norme che disciplinano l’esercizio delle valutazioni o della discrezionalità da parte dell’amministratore o dei contributori di dati, per assicurare la coerenza nell’uso di tali valutazioni o discrezionalità;
(…)
f)
le procedure per trattare gli errori nei dati (…)
(…)».
31
L’articolo 29 del regolamento 2016/1011 dispone che le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell’Unione, in particolare, indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro pubblico tenuto dall’ESMA, di cui all’articolo 36 di tale regolamento, il quale contiene, in particolare, l’identità degli amministratori autorizzati o registrati nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza.
32
Il titolo VI del regolamento 2016/1011 è intitolato «Autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori». Il suo capo 1, a sua volta intitolato «Autorizzazione e registrazione», contiene in particolare gli articoli 34 e 35 di tale regolamento, i quali prevedono, rispettivamente, un sistema di autorizzazione o di registrazione al quale deve essere sottoposta una persona fisica o giuridica ubicata nell’Unione che intenda fungere da amministratore di un indice di riferimento, all’intervento dell’autorità nazionale competente, e il potere di tale autorità di revocare o sospendere detta autorizzazione o registrazione.
33
Il suo capo 3, intitolato «Ruolo delle autorità competenti», contiene in particolare gli articoli 41 e 42 del regolamento 2016/1011. Tale articolo 41, a sua volta intitolato «Poteri delle autorità competenti», dispone che, ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi di tale regolamento, dette autorità dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei poteri di vigilanza e di indagine elencati al paragrafo 1 di detto articolo 41, che riguarda, in particolare, l’accesso ai documenti e ai dati, l’ottenimento di informazioni da qualsiasi persona coinvolta nella fornitura, o nella contribuzione, di un indice di riferimento, se necessario convocando e interrogando tale persona, le ispezioni in loco e le indagini fuori dalle abitazioni delle persone fisiche, il sequestro di documenti e di dati nei locali di persone giuridiche, l’ottenimento di registrazioni e l’adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura di un indice di riferimento, anche imponendo la pubblicazione di dichiarazioni correttive in merito a dati forniti precedentemente o a valori precedenti di un indice di riferimento. Conformemente all’articolo 42 di detto regolamento, tali poteri sono accompagnati da quello di infliggere sanzioni e altre misure amministrative.
34
L’allegato I del regolamento 2016/1011 precisa o completa talune disposizioni specifiche di tale regolamento per quanto riguarda gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, in particolare riguardo all’accuratezza e alla sufficienza dei dati e ai controlli che i contributori di dati devono effettuare nonché quelli cui sono soggetti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368
35
Sul fondamento dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 2016/1011, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368, dell’11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2016, L 217, pag. 1
). Il regolamento di esecuzione 2016/1368 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione, del 22 marzo 2019 (
GU 2019, L 82, pag. 26
), entrato in vigore il 26 marzo 2019.
36
L’allegato del regolamento di esecuzione 2016/1368, come modificato dal regolamento 2019/482, conteneva, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, un elenco degli indici di riferimento critici che menzionava, al suo numero 5, l’indice di riferimento «[OSCURATO:PERSONA] (WIBOR)», il cui amministratore è la GPW Benchmark S.A. e la cui ubicazione è a Varsavia (Polonia).
Diritto polacco
Legge recante il codice civile
37
L’articolo 385
1
dell’Ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:
«1. Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state oggetto di trattativa individuale non sono vincolanti per il consumatore qualora configurino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo inequivocabile.
2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.
3. Per clausole contrattuali che non sono state oggetto di trattativa individuale si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. Si tratta, in particolare, delle clausole contrattuali riprese dalle condizioni generali del contratto proposte al consumatore dalla controparte.
4. L’onere di provare che una clausola sia stata oggetto di negoziato individuale incombe su colui che invoca tale fatto».
Legge sul credito ipotecario
38
L’Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (legge sul credito ipotecario e sulla vigilanza sugli intermediari del credito ipotecario e sugli agenti), del 23 marzo 2017 (Dz. U. del 2017, posizione 819), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul credito ipotecario»), al suo articolo 10, paragrafo 1, punti 5 e 6, così dispone:
«Il creditore, l’intermediario del credito ipotecario e l’agente mettono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento, su supporto durevole o elettronico, informazioni generali precise e comprensibili relative al contratto di mutuo ipotecario, comprese almeno le seguenti informazioni:
(…)
5)
per i contratti di mutuo ipotecario in cui è utilizzato un indice di riferimento: le denominazioni degli indici di riferimento e i nomi dei loro amministratori, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento [2016/1011], nonché informazioni sulle potenziali implicazioni per il consumatore;
6)
i tipi di tasso di mutuo ipotecario disponibili, indicando se si tratta di un tasso di interesse di mutuo ipotecario fisso, variabile o costituente una combinazione di entrambi, unitamente ad una breve descrizione delle caratteristiche degli interessi sul mutuo ipotecario a tasso fisso e a tasso variabile, comprese le informazioni sulle implicazioni per il consumatore che ne derivano».
39
L’articolo 11, paragrafi da 1 a 2, della legge sul credito ipotecario così dispone:
«1. Prima della conclusione del contratto di mutuo ipotecario, il creditore, l’intermediario del credito ipotecario e l’agente sono tenuti a fornire al consumatore, su un supporto durevole, le informazioni personalizzate necessarie per consentirgli di confrontare i mutui ipotecari disponibili sul mercato, di valutare le conseguenze della sottoscrizione di tali mutui e di prendere una decisione informata in merito alla conclusione di tale contratto.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite dal creditore, dall’intermediario del credito ipotecario e dall’agente sul modulo di informazione riguardante il mutuo ipotecario, il cui modello figura all’allegato 1 della legge».
40
Ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, della legge sul credito ipotecario:
«1. Il contratto di mutuo ipotecario precisa gli elementi elencati all’articolo 69, paragrafo 2, della legge del 29 agosto 1997 sul diritto bancario nonché:
(…)
8)
le modalità e le condizioni per la determinazione del tasso di interesse sulla base del quale è calcolato l’importo delle rate mensili in capitale e interessi.
(…)
2. Se le parti non hanno concordato per il mutuo ipotecario gli interessi a tasso fisso, la modalità di determinazione del tasso di interesse di cui al paragrafo 1, punto 8, è da intendersi come il valore dell’indice di riferimento e l’importo del margine stabilito nel contratto di mutuo ipotecario».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
41
Come risulta dalla decisione di rinvio, il 18 giugno 2019 il ricorrente nel procedimento principale ha contattato la PKO in vista della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario per un importo di 400000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 96700). In tale occasione gli sono state comunicate informazioni, in particolare, sui rischi connessi ai mutui a tasso variabile in generale. Egli non ha ricevuto alcuna informazione sulle modalità di funzionamento di un indice di riferimento in particolare.
42
Il 1
o
agosto 2019 le parti nel procedimento principale hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario per un importo totale di PLN 413436,69 (circa EUR 99980) destinato all’acquisto di un’abitazione, per una durata di 20 anni (in prosieguo: il «contratto di mutuo di cui al procedimento principale»). A tale mutuo si applicava un tasso di interesse variabile, il cui valore era calcolato sulla base, da un lato, dell’indice di riferimento WIBOR 6M, il quale fa parte della famiglia di indici di riferimento WIBOR, che è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del regolamento 2016/1011, il cui valore era fissato al 1,79% alla data di conclusione di tale contratto, e, dall’altro, di un margine fisso dell’1,85%, mentre il tasso applicabile veniva adeguato in funzione dell’evoluzione di tale indice su base semestrale.
43
Nelle condizioni generali del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, l’indice di riferimento WIBOR 6M è descritto come l’indice di riferimento dei depositi in zloty polacchi a sei mesi sul mercato interbancario polacco, il cui valore è determinato conformemente alle norme relative, in particolare, all’indice di riferimento WIBOR, e che è pubblicato sul sito informativo dell’amministratore di tali indici, la GPW Benchmark.
44
Le condizioni particolari di tale contratto indicano che la PKO ha informato il mutuatario del rischio connesso all’applicazione di un tasso di interesse variabile, che si traduce in un aumento dell’importo degli interessi, e quindi delle rate mensili, in caso di aumento dell’indice di riferimento. Le condizioni generali contengono parimenti informazioni a tale riguardo.
45
Dopo aver invano contestato alla PKO la legittimità delle disposizioni contrattuali relative al tasso di interesse variabile, il 18 settembre 2023 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un’azione giudiziaria contro tale banca dinanzi al Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa, Polonia), giudice del rinvio.
46
Con tale azione giudiziaria, egli chiede in via principale, da un lato, che sia dichiarato che la clausola del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale relativa al tasso di interesse variabile è abusiva in quanto rinvia all’indice di riferimento WIBOR 6M e, pertanto, che, in tale misura, detta clausola non lo vincola o, in ogni caso, è nulla e, dall’altro, il pagamento della somma di PLN 10828,93 (circa EUR 2620), maggiorata degli interessi di mora.
47
Il giudice del rinvio espone che, secondo il ricorrente nel procedimento principale, la PKO non ha fornito informazioni affidabili, comprensibili e complete in merito al rischio connesso all’applicazione di un tasso di interesse variabile e al meccanismo di determinazione dell’indice di riferimento WIBOR 6M, in particolare per quanto riguarda l’influenza che le banche fornitrici dei dati sottostanti che servono alla fissazione di quest’ultimo, tra cui la PKO, potrebbero esercitare sulla determinazione dei valori successivi di tale indice, indipendentemente dalle condizioni economiche esistenti sul mercato interbancario nazionale e dalla realtà economica. Il ricorrente nel procedimento principale sostiene che le banche si procurano in tal modo un «margine occulto», mentre le clausole relative a un tasso di interesse variabile dovrebbero riferirsi a indici oggettivi, sui quali le parti dei contratti di credito non possono esercitare alcuna influenza. Di conseguenza, la PKO sarebbe in grado di influire sul livello dell’obbligazione del mutuatario relativa agli interessi e avrebbe inoltre trasferito a quest’ultimo l’intero rischio relativo alla variazione del tasso.
48
Il ricorrente nel procedimento principale fa altresì valere che la PKO non gli ha fornito informazioni riguardo alla struttura dell’indice di riferimento WIBOR 6M, cosicché egli non sarebbe stato in grado di valutare le conseguenze economiche del suo impegno.
49
Quanto alle conseguenze dell’asserita invalidità del rinvio a tale indice, il ricorrente nel procedimento principale sostiene che la clausola considerata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, poiché contiene un siffatto rinvio, deve essere considerata una clausola indipendente e potrebbe pertanto essere soppressa senza pregiudicare la sostanza di tale contratto, lasciando sussistere, a titolo di tasso di interesse, solo il margine fisso stipulato a favore della banca.
50
La PKO contesta che l’indice di riferimento WIBOR 6M sia scollegato dalle operazioni reali nonché qualsiasi possibilità per le banche contributrici di tale indice di manipolarlo o di concludere un accordo tra di esse diretto a determinarne i valori successivi.
51
Essa sostiene che il ricorrente nel procedimento principale è stato correttamente informato riguardo ai rischi connessi alla conclusione di un contratto di mutuo a tasso variabile e sottolinea che il tasso di interesse previsto dal contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale era sensibilmente inferiore al tasso di interesse legale, e ancor più al tasso di interesse massimo fissato dalla legge recante il codice civile, nella versione applicabile al procedimento principale.
52
Il giudice del rinvio rileva che la contestazione sollevata dal ricorrente nel procedimento principale riguarda il carattere potenzialmente abusivo dell’utilizzo dell’indice di riferimento WIBOR 6M in clausole relative all’applicazione di un tasso di interesse variabile in un contratto di mutuo ipotecario. Esso constata che si tratta, nel caso di specie, di un indice di riferimento critico, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 2016/1011.
53
In primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità stessa di esaminare una clausola relativa all’applicazione di un tasso di interesse variabile in un contratto di mutuo ipotecario stipulato in Polonia alla luce della direttiva 93/13, tenuto conto dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima.
54
Infatti, esso rileva che il metodo di determinazione del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale corrisponde all’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario, il quale prevede che, se il tasso di interesse non è fisso, la determinazione del tasso di interesse è da intendersi come il valore dell’indice di riferimento e l’importo del margine stabilito. Pertanto, in caso di applicazione di un tasso di interesse variabile, la legge imporrebbe l’obbligo di utilizzare un indice di riferimento. Potrebbe altresì essere rilevante che, quando tale indice è un indice di riferimento critico disciplinato dal regolamento 2016/1011, come nel caso di specie, la tutela dei consumatori sarebbe notevolmente rafforzata rispetto all’uso di un altro tipo di indici.
55
In secondo luogo, nell’ipotesi in cui sia possibile l’esame della clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale alla luce della direttiva 93/13, il giudice del rinvio ritiene che la stessa rientri nell’oggetto principale del contratto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, e, pertanto, si interroga sul rispetto del requisito di trasparenza imposto da tale disposizione.
56
Al riguardo, detto giudice rileva che tale clausola definisce il metodo di adeguamento del tasso di interesse e la periodicità degli adeguamenti, che l’indice di riferimento contrattuale è fornito da un amministratore autorizzato conformemente al regolamento 2016/1011, che tale contratto contiene informazioni relative a detto amministratore e alla base di determinazione di tale indice e che i valori successivi di quest’ultimo sono facilmente accessibili al pubblico.
57
Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se il requisito di trasparenza non imponga al creditore professionista di fornire anche altre informazioni, che siano idonee a consentire al consumatore di formarsi un’opinione riguardo all’evoluzione futura dell’indice di riferimento contrattuale e alle conseguenze di quest’ultimo sui suoi impegni contrattuali. Tale giudice menziona, tra dette informazioni supplementari che potrebbero essere richieste, il modo in cui tale indice è concepito, i fattori e le circostanze che influiscono sulla determinazione del suo valore, quali i tassi di inflazione e di disoccupazione, l’esistenza di eventuali «preoccupazioni» quanto alla trasparenza del suo funzionamento, legate al fatto che i dati sottostanti sono forniti da banche e non corrispondono necessariamente a operazioni reali, i criteri utilizzati per l’elaborazione di tali dati, il modo in cui essi sono compilati prima di essere forniti e il fatto che il creditore è una di tali banche contributrici.
58
Tuttavia, il giudice del rinvio rileva, sotto un primo profilo, che né la legge sul credito ipotecario né le direttive 2008/48 e 2014/17 obbligano il creditore a fornire siffatte informazioni e, sotto un secondo profilo, che i dati forniti dalla PKO quale contributore dell’indice di riferimento WIBOR 6M hanno un’incidenza limitata su quest’ultimo, in quanto essa è solo una delle dieci banche contributrici. Inoltre, a suo avviso, la complessità o la tecnicità di alcune di tali informazioni rende difficile presentarle in modo comprensibile per un consumatore medio, privo di conoscenze economiche, cosicché la mancata trasmissione di tali informazioni potrebbe semplicemente non influire sul processo decisionale dei consumatori.
59
In terzo luogo, nell’ipotesi in cui, a causa dell’insufficiente trasparenza della clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, quest’ultima dovesse essere esaminata alla luce del suo eventuale carattere abusivo, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze di taluni dubbi quanto alla trasparenza della modalità di determinazione dell’indice di riferimento WIBOR 6M, dubbi che la PKO doveva conoscere, ma di cui non ha informato il consumatore, cosicché il ricorso a tale indice in detto contratto potrebbe generare uno squilibrio tra le parti.
60
Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, all’epoca della conclusione di detto contratto, il mercato del credito in Polonia era caratterizzato dalla quasi esclusività, da un lato, dei crediti a tasso variabile e, dall’altro, del ricorso per tali crediti all’indice di riferimento WIBOR. Di conseguenza, anche qualora un consumatore avesse voluto optare per un credito a tasso fisso o avesse avuto dubbi sul funzionamento dell’indice di riferimento WIBOR, è possibile che non abbia avuto altra scelta, anche dopo essere stato debitamente informato su tale funzionamento, se non accettare di concludere un contratto a tasso variabile indicizzato in base a tale indice. In ogni caso, il diritto polacco imporrebbe di ricorrere all’indice di riferimento WIBOR, dal momento che quest’ultimo è divenuto un indice di riferimento critico, ai sensi del regolamento 2016/1011. Peraltro, il ricorso ad altri indici sarebbe sfavorevole al consumatore, tenuto conto della minore trasparenza di questi ultimi.
61
Inoltre, tale giudice si chiede se l’offerta di un credito a tasso variabile non sia, di per sé, una violazione dell’interesse del consumatore, in quanto quest’ultimo sarebbe esposto, per tutta la durata del contratto, al rischio di aumento degli interessi, con la sola tutela del massimale legale dei tassi di interesse applicabili.
62
In quarto e ultimo luogo, nell’ipotesi in cui l’esame di una clausola sfociasse nella constatazione del carattere abusivo del ricorso all’indice di riferimento WIBOR, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze da trarre da una siffatta constatazione.
63
Esso considera la possibilità che, nella clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, l’elemento relativo al rinvio all’indice di riferimento WIBOR 6M sia considerato separabile, in quanto obbligazione contrattuale distinta, cosicché tale elemento potrebbe essere l’unico invalidato, il che eviterebbe al consumatore le conseguenze sfavorevoli dell’annullamento di tale contratto nel suo insieme. In tal caso, il tasso di interesse debitore sarebbe ridotto al margine fisso concordato a favore della banca.
64
Il giudice del rinvio osserva tuttavia che, secondo la giurisprudenza nazionale maggioritaria, una tale modifica inciderebbe sulla sostanza di una siffatta clausola. Esso rileva in particolare che, così modificato, il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale comporterebbe prospettive sensibilmente diverse per le parti, in particolare per il fatto che il carattere vantaggioso di un mutuo a tasso fisso dipende dall’evoluzione prevedibile dei tassi di interesse al momento della conclusione del contratto.
65
In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che consente di esaminare le clausole contrattuali riguardanti un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR;
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che consente di esaminare [il carattere abusivo delle] clausole contrattuali riguardanti un tasso di interesse variabile basato sul [WIBOR];
3)
In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali relative a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR possano essere considerate in contrasto con il requisito della buona fede e provocare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti a danno del consumatore, a causa dell’inadeguata informazione al consumatore in merito al rischio derivante da un tasso di interesse variabile, tra cui, in particolare, l’omessa indicazione delle modalità di determinazione dell’indice di riferimento su cui si basa il tasso di interesse variabile e delle incertezze associate alla sua mancanza di trasparenza, nonché la ripartizione non uniforme di tale rischio tra le parti del contratto;
4)
In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, seconda frase, e con l’articolo 2 della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una clausola contrattuale relativa a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR venga ritenuta abusiva, il contratto possa continuare a sussistere con un tasso di interesse sul capitale del mutuo basato sulla seconda componente di fissazione dell’importo degli interessi contenuta nel contratto, ossia il margine fisso della banca, il che comporterebbe una modifica del tasso di interesse sul mutuo da variabile a fisso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
66
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che rientra nell’eccezione in esso prevista una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, e un margine fisso.
67
Tale giudice sottolinea al riguardo, da un lato, che il tasso di interesse variabile stipulato nella clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale è conforme all’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario e, dall’altro, che si deve presumere, alla luce della concessione da parte dell’autorità nazionale competente dell’autorizzazione di cui all’articolo 34 del regolamento 2016/1011 all’amministratore dell’indice di riferimento WIBOR, indice di riferimento di cui a tale clausola, che lo stesso sia conforme all’insieme delle disposizioni di detto regolamento applicabili agli indici di riferimento critici.
68
Occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall’ambito di applicazione materiale di quest’ultima le clausole contrattuali che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative», espressione che, alla luce del tredicesimo considerando di tale direttiva, comprende sia le disposizioni di diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, sia quelle di natura suppletiva, vale a dire che si applicano in via residuale, in mancanza di un diverso accordo tra le parti (sentenza del 5 maggio 2022, Zagrebačka banka,
C‑567/20
,
EU:C:2022:352
, punto
55
e giurisprudenza citata), dal momento che si presume che siffatte clausole non contengano elementi abusivi.
69
L’eccezione istituita da tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 20 settembre 2018, OTP [OSCURATO:PERSONA] e OTP Faktoring,
C‑51/17
,
EU:C:2018:750
, punto
54
nonché giurisprudenza citata).
70
Per quanto riguarda, in primo luogo, il fatto che la clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale sia conforme all’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario, occorre rilevare che tale disposizione si limita a prevedere che, se le parti di un contratto di mutuo ipotecario non hanno convenuto un tasso di interesse fisso, il metodo di determinazione del tasso di interesse è da intendersi come il valore dell’indice di riferimento e l’importo del margine stabilito nel contratto.
71
Orbene, dal punto 33 della sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑176/23
,
EU:C:2024:443
), risulta che l’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non si applica in una situazione in cui una normativa si limita a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse applicabile a siffatti contratti, lasciando nel contempo al professionista un margine di discrezionalità per quanto riguarda sia la scelta dell’indice di riferimento di tale tasso sia l’entità del margine fisso che può essere aggiunto a detto tasso.
72
Di conseguenza, una disposizione nazionale come l’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario non è tale da ostare all’applicazione della direttiva 93/13.
73
In secondo luogo, per quanto riguarda il fatto che l’indice di cui alla clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale sia un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, la cui metodologia e, più in generale, il cui funzionamento devono rispettare tutti i requisiti imposti da tale regolamento per la fornitura di indici di riferimento critici, occorre rilevare che, certamente, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 si riferisce, in linea di principio, come enunciato dal tredicesimo considerando di tale direttiva, alle disposizioni legislative e regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
74
Tuttavia, le disposizioni contenute in atti adottati dal legislatore dell’Unione sotto forma di regolamenti devono essere assimilate, a tale riguardo, alle disposizioni legislative e regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tenuto conto degli effetti di tali regolamenti quali stabiliti all’articolo 288, secondo comma, TFUE, quando siffatte disposizioni del diritto dell’Unione mirano, allo stesso modo, a determinare in modo imperativo o suppletivo i diritti e gli obblighi delle parti di taluni contratti. Infatti, la ragion d’essere dell’esclusione istituita all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, già menzionata al punto 68 della presente sentenza, ossia che è, in linea di principio, legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme di tali diritti e obblighi, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha voluto preservare (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑593/22
,
EU:C:2023:555
, punto
22
e giurisprudenza citata), vale anche quando detti diritti e obblighi sono determinati direttamente dallo stesso legislatore dell’Unione.
75
Ciò posto, occorre constatare, per quanto riguarda il regolamento 2016/1011, che, sotto un primo profilo, ai sensi del suo articolo 1, quest’ultimo ha lo scopo di istituire un quadro comune volto a garantire l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento, in particolare, nei contratti finanziari, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori. A tal fine, detto regolamento stabilisce una serie di requisiti, in particolare per quanto riguarda la metodologia di tali indici, applicabili ai loro amministratori e ai loro contributori. Pertanto, detto regolamento non mira a stabilire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti dei contratti finanziari, ma istituisce obblighi applicabili a entità che agiscono in qualità specifiche, indipendentemente dal fatto che alcuni contributori possano anche essere utilizzatori di un indice di riferimento.
76
Sotto un secondo profilo, sebbene l’autorità nazionale competente abbia concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 34 del regolamento 2016/1011 all’amministratore dell’indice di riferimento WIBOR e abbia quindi attestato la conformità delle norme costitutive della metodologia di tale indice con tutti i requisiti imposti da tale regolamento, resta il fatto che tali norme provengono da un’entità privata, ossia l’amministratore di detto indice, e non sono quindi di natura legislativa o regolamentare, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
77
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’eccezione in esso prevista una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, e un margine fisso, qualora le disposizioni legislative o regolamentari applicabili a una tale clausola si limitino a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di tali contratti, lasciando nel contempo al professionista la possibilità di determinare l’indice di riferimento contrattuale o il margine fisso che può essere aggiunto al valore di tale indice.
Sulla seconda questione
78
In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
79
Come risulta dalle considerazioni della decisione di rinvio dedicate alla seconda questione, il giudice del rinvio rileva che la clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento e un margine fisso, come la clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, potrebbe vertere sulla «definizione dell’oggetto principale del contratto», ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 2, e della giurisprudenza relativa a tale disposizione, secondo la quale quest’ultima riguarda le clausole che fissano le prestazioni essenziali del contratto e che, come tali, lo caratterizzano [v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑26/13
,
EU:C:2014:282
, punto
49
, nonché del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo),
C‑565/21
,
EU:T:2023:212
, punto
17
].
80
Una siffatta qualificazione, che rientra nella competenza del giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB [OSCURATO:PERSONA],
C‑621/17
,
EU:C:2019:820
, punto
33
nonché giurisprudenza citata), sembra essere compatibile con la giurisprudenza della Corte, atteso che quest’ultima ha già precisato che una clausola che fissa il tasso di interesse in un contratto di mutuo può far parte dell’oggetto principale di tale contratto (sentenza del 26 febbraio 2015, Matei,
C‑143/13
,
EU:C:2015:127
, punto
62
).
81
Poiché ritiene plausibile che la clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella definizione dell’oggetto principale di tale contratto, il giudice del rinvio chiede un’interpretazione dei termini «purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile», con i quali il legislatore dell’Unione ha incluso un requisito di trasparenza all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Justa,
C‑39/24
,
EU:C:2025:298
, punti
29
e
35
e giurisprudenza citata). Infatti, come risulta da tale disposizione, il carattere abusivo di una clausola rientrante nella definizione dell’oggetto principale del contratto può essere esaminato solo se risulta che la clausola contestata non è presentata «in modo chiaro e comprensibile» e non soddisfa quindi tale requisito di trasparenza.
82
A tale riguardo, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se il creditore debba fornire indicazioni quanto a taluni elementi della metodologia dell’indice di riferimento contrattuale, come il fatto che i dati sottostanti utilizzati possano corrispondere a offerte di operazioni non finalizzate o ai fattori che possono influire sulla variazione di tale indice.
83
Pertanto, si deve ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, qualora un contratto di mutuo ipotecario contenga una clausola che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, il requisito di trasparenza derivante da tale disposizione impone al creditore determinati obblighi di informazione specifici per quanto riguarda la metodologia di tale indice.
84
A tale riguardo, occorre ricordare che detto requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia messo in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB [OSCURATO:PERSONA],
C‑621/17
,
EU:C:2019:820
, punto
37
nonché giurisprudenza citata).
85
Infatti, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista. Di conseguenza, e dal momento che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, il requisito di trasparenza deve essere interpretato in modo estensivo [sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale),
C‑265/22
,
EU:C:2023:578
, punti
51
e
52
nonché giurisprudenza citata].
86
Per quanto riguarda, più in particolare, una clausola che preveda, nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile stabilito, come nel procedimento principale, con riferimento a un indice ufficiale, il requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, in particolare, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank,
C‑300/23
,
EU:C:2024:1026
, punto
79
e giurisprudenza citata).
87
Il rispetto del requisito di trasparenza deve essere valutato alla luce dell’insieme degli elementi di fatto pertinenti, tra i quali rientrano non solo le clausole contenute nel contratto in questione, ma altresì la pubblicità e l’informazione fornite dal creditore nell’ambito della negoziazione del contratto (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB [OSCURATO:PERSONA],
C‑621/17
,
EU:C:2019:820
, punto
44
nonché giurisprudenza citata).
88
Occorre altresì tenere conto della circostanza che i principali elementi relativi al calcolo di un indice di riferimento sono facilmente accessibili, grazie alla loro pubblicazione, a condizione che, in considerazione degli elementi di informazione pubblicamente disponibili e accessibili nonché delle informazioni fornite, se del caso, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto del metodo di calcolo del tasso d’interesse variabile, in particolare nei limiti in cui implica un indice di riferimento, e di valutare così, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank,
C‑300/23
,
EU:C:2024:1026
, punti
80
e
82
nonché giurisprudenza citata).
89
Peraltro, per determinare se una clausola di un contratto di credito rientrante nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 soddisfi il requisito di trasparenza imposto da tale disposizione, occorre tenere conto di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che stabiliscono obblighi in materia di informazione dei consumatori che possono applicarsi al contratto interessato (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Slovensko,
C‑448/17
,
EU:C:2018:745
, punto
62
).
90
Nel caso di specie, in relazione a un contratto di mutuo ipotecario rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/17 e il cui tasso di interesse variabile è fondato su un indice di riferimento previsto dal regolamento 2016/1011, occorre prendere in considerazione il fatto che questi due atti definiscono in modo preciso gli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori, con l’obiettivo di tutelare questi ultimi, come risulta, in particolare, dal considerando 7 di tale direttiva nonché dai considerando 5, 6 e 71 di detto regolamento.
91
Pertanto, la direttiva 2014/17 disciplina a più livelli il dovere di informazione dei creditori.
92
Da un lato, nella fase dei contatti particolari con un determinato candidato mutuatario, l’articolo 14 della direttiva 2014/17 impone al creditore di fornire le informazioni precontrattuali personalizzate necessarie affinché tale candidato mutuatario possa confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Tali informazioni devono essere fornite mediante il PIES, che è un documento informativo standardizzato a livello dell’Unione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 6, di tale direttiva, in caso di credito a tasso variabile, il consumatore deve essere informato, almeno tramite il PIES delle possibili conseguenze delle variazioni sugli importi da pagare e sul TAEG, per cui gli deve essere fornito un ulteriore TAEG al fine di illustrare i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso debitore e tale informazione deve essere corredata di un’avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo totale del credito al consumatore, indicato dal TAEG, subisca variazioni.
93
Dall’allegato II della direttiva 2014/17, che elenca le indicazioni che devono figurare nel PIES nonché il loro contenuto (parte A) e contiene le istruzioni che i creditori devono seguire per compilare tale prospetto (parte B), risulta che, quando viene proposto ad un consumatore un contratto di mutuo ipotecario con un tasso di interesse variabile, l’obbligo di informazione specifico imposto al creditore riguarda l’incidenza sul TAEG della variabilità del tasso di interesse. A tale riguardo, occorre rilevare che le modifiche che il legislatore dell’Unione ha introdotto in tale direttiva quando ha adottato il regolamento 2016/1011 non hanno riguardato tale allegato. Pertanto, esso non ha previsto che, per i crediti a tasso variabile fondato su un indice di riferimento di cui a tale regolamento, il PIES contenga informazioni specifiche per quanto riguarda la metodologia di tale indice di riferimento o le possibili cause della variazione di quest’ultimo.
94
A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/17, il diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri non può contenere disposizioni divergenti da quelle di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’allegato II, parte A, di tale direttiva in relazione alla comunicazione di informazioni precontrattuali standard tramite il PIES.
95
Dall’altro lato, e su un piano più generale, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e
bis
), della direttiva 2014/17, un creditore che offre sul mercato la stipula di contratti di credito che rinviano a un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, è tenuto a fornire, tra le informazioni generali che deve rendere costantemente disponibili, «la denominazione [degli indici] di riferimento [interessati] e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori». Come risulta dal considerando 71 del regolamento 2016/1011, che ha introdotto tale disposizione nella direttiva 2014/17, imponendo la comunicazione di tali elementi, il legislatore dell’Unione ha inteso garantire la fornitura ai consumatori delle informazioni che ha considerato adeguate, in considerazione della situazione di inferiorità in cui essi si trovano quanto alla scelta di un indice di riferimento a causa della disparità del potere contrattuale e dell’uso di condizioni standard.
96
Inoltre, poiché le informazioni che devono essere fornite conformemente a tale articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e
bis
), sono informazioni generali sui contratti di credito che un creditore deve rendere costantemente disponibili, l’espressione «le potenziali implicazioni per i consumatori» di contratti che rinviano a un indice di riferimento, contenuta in tale disposizione, non può riguardare informazioni più precise rispetto alle informazioni precontrattuali personalizzate descritte ai punti 92 e 93 della presente sentenza. Più in particolare, tali termini non possono riguardare la metodologia dell’indice o degli indici di riferimento utilizzati da tale creditore nei contratti che propone o i fattori che possono influire sulla loro variazione.
97
Il regolamento 2016/1011 disciplina, dal canto suo, gli obblighi di informazione imposti agli amministratori degli indici di riferimento.
98
A tale riguardo, da un lato, l’articolo 13 di tale regolamento prevede un obbligo generale di trasparenza a carico di tali amministratori, che impone loro, in particolare, di pubblicare o di rendere disponibili gli elementi chiave della metodologia per ciascun indice o per ciascuna famiglia di indici da essi forniti e pubblicati.
99
Dall’altro lato, l’articolo 27 di detto regolamento, in un obiettivo di trasparenza e di tutela dei consumatori, impone a detti amministratori di pubblicare in modo accessibile, chiaro e inequivocabile, per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, una dichiarazione che deve, in particolare, definire il mercato o la realtà economica misurati dall’indice di riferimento nonché le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile, e indicare, mediante specifiche tecniche, gli elementi del calcolo dell’indice di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all’esercizio di tale discrezionalità e la posizione delle persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità. Inoltre, tale dichiarazione definisce tutti i termini fondamentali relativi all’indice di riferimento, precisa il motivo dell’adozione della metodologia, i criteri e le procedure usati per determinarlo, inclusa una descrizione dei dati sottostanti, l’ordine di priorità dei diversi tipi di dati sottostanti, i dati minimi necessari alla determinazione di tale indice, i modelli o metodi di estrapolazione eventualmente utilizzati e le procedure di riequilibrio delle componenti di detto indice nonché i controlli e le norme che disciplinano l’esercizio delle valutazioni o della discrezionalità da parte dell’amministratore o dei contributori, per assicurare la coerenza nell’uso di tali valutazioni o discrezionalità.
100
Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, la pubblicazione delle informazioni di cui l’amministratore di un indice di riferimento assume la responsabilità è tale da consentire a tutte le parti interessate, tra le quali figurano i consumatori, di comprendere la metodologia utilizzata per la fornitura di tale indice.
101
Risulta pertanto che, per quanto riguarda i contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, la direttiva 2014/17 e il regolamento 2016/1011 si combinano stabilendo obblighi di informazione precisi nei confronti dei consumatori in relazione, da un lato, alle clausole dei contratti di mutuo ipotecario che fissano un tasso di interesse variabile che rinvia a un indice di riferimento di cui a tale regolamento e, dall’altro, a siffatti indici di riferimento, e che tali obblighi sono ripartiti tra i creditori e gli amministratori di detti indici. Nell’ambito così stabilito, spetta ai primi fornire ai consumatori le indicazioni che consentiranno loro, al contempo, di valutare le conseguenze concrete della variabilità del tasso di interesse sui loro obblighi derivanti dal contratto loro proposto e di prendere conoscenza di tutte le informazioni che l’amministratore di un indice di riferimento deve rendere pubbliche.
102
In tale contesto, dal momento che, in considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 89 della presente sentenza, occorre tener conto di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che stabiliscono obblighi in materia di informazione ai consumatori che possono applicarsi, nel caso di specie, alla clausola che stabilisce un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, il rispetto, da parte di un creditore, del requisito di trasparenza previsto dalla direttiva 93/13 in caso di conclusione di un contratto di mutuo ipotecario contenente una siffatta clausola deve essere valutato, qualora, come nel procedimento principale, tale clausola sia contenuta in un contratto di credito relativo ad un bene immobile residenziale, alla luce degli obblighi ad esso imposti dalla direttiva 2014/17.
103
Ciò posto, quando i dati comunicati dal creditore non si limitano a rinviare a elementi di informazione accessibili al pubblico, come quelli che il regolamento 2016/1011 impone a ogni amministratore di un indice di riferimento di rendere disponibili, ma li descrivono, li sintetizzano o li esplicitano, tali dati devono essere esatti in relazione a detti elementi di informazione.
104
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora un contratto di mutuo ipotecario relativo a un bene immobile residenziale contenga una clausola che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, il requisito di trasparenza derivante da tale disposizione non impone al creditore determinati obblighi di informazione specifici per quanto riguarda la metodologia di tale indice. Il fatto che il creditore abbia rispettato, in relazione a una tale clausola, tutti gli obblighi di informazione ad esso imposti dalla direttiva 2014/17, e, nel caso in cui abbia fornito informazioni supplementari, che si sia astenuto dal fornire indicazioni che diano un’immagine distorta di tale indice, è idoneo a stabilire che tale creditore ha soddisfatto detto requisito di trasparenza in relazione a tale clausola.
Sulla terza questione
105
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, qualora una clausola di un contratto di mutuo ipotecario preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, da un lato, l’assenza di informazioni al consumatore riguardo a talune specificità dell’indice di riferimento contrattuale, in particolare il fatto che la metodologia di quest’ultimo preveda l’utilizzo di dati sottostanti non corrispondenti necessariamente a operazioni effettive e il fatto che il creditore sia una delle banche che contribuiscono alla determinazione di tale indice, e, dall’altro, queste stesse specificità, siano tali da conferire a detta clausola un carattere abusivo.
106
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, da un lato, il ricorrente nel procedimento principale mette in dubbio l’obiettività dell’indice di riferimento WIBOR 6M per il motivo che i valori successivi di quest’ultimo sono determinati sulla base di dati sottostanti che, in gran parte, risultano non già da operazioni effettivamente realizzate sul mercato interbancario polacco, bensì da offerte di prezzo presentate su tale mercato, il che conferirebbe ai contributori di tale indice un margine di discrezionalità.
107
Dall’altro lato, tenuto conto di tale elemento della metodologia dell’indice di riferimento WIBOR 6M, il fatto che la PKO sia una delle banche contributrici di tale indice, che fornisce all’amministratore di quest’ultimo dati sottostanti da esso utilizzati per la determinazione dei suoi valori successivi, le consentirebbe di esercitare un’influenza sull’evoluzione di detto indice. In tal modo, ricorrendo a quest’ultimo per la fissazione del tasso di interesse variabile applicabile a un contratto di cui essa stessa è parte, la PKO si sarebbe procurata la possibilità di influire sul livello dell’obbligazione del mutuatario e, pertanto, di aumentare gli introiti che essa trae da tale contratto. Il ricorrente nel procedimento principale sostiene che, in simili circostanze, si ritrova costretto a sostenere l’intero rischio connesso alla variabilità del tasso di interesse, mentre il creditore beneficia di un «margine occulto».
108
In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 81 della presente sentenza, la risposta alla terza questione, relativa alla valutazione dell’eventuale carattere abusivo di una clausola come la clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, presuppone che da una valutazione preliminare del giudice del rinvio risulti che il requisito di trasparenza imposto all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non sia stato rispettato in relazione a tale clausola.
109
In tale contesto, occorre sottolineare che, sebbene l’eventuale inosservanza di tale requisito di trasparenza costituisca uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 discende tuttavia che un inadempimento di detto requisito non è, di per sé, idoneo a conferire a tale clausola un carattere abusivo [v. in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale),
C‑265/22
,
EU:C:2023:578
, punto
66
e giurisprudenza citata].
110
Lo stesso vale quando un siffatto inadempimento deriva dalla violazione di un obbligo che si imponeva al professionista sulla base di una normativa dell’Unione diversa dalla direttiva 93/13, come potrebbe avvenire, in circostanze come quelle del procedimento principale, nel caso degli obblighi di informazione imposti al creditore dalla direttiva 2014/17.
111
Ciò precisato, va ricordato che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
112
Nell’ambito della valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in forza di tale disposizione, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione [sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale),
C‑265/22
,
EU:C:2023:578
, punto
63
e giurisprudenza citata].
113
Da un lato, il relazione alla questione di quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio sia determinato «in contrasto con il requisito della buona fede», in considerazione del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una clausola del genere nell’ambito di un negoziato individuale [sentenze del 14 marzo 2013, Aziz,
C‑415/11
,
EU:C:2013:164
, punto
69
, e del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale),
C‑265/22
,
EU:C:2023:578
, punto
64
nonché giurisprudenza citata].
114
Dall’altro lato, al fine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle norme del diritto nazionale applicabili in mancanza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in quale misura, tale contratto collochi detto consumatore in una situazione giuridica meno favorevole di quella prevista da tali norme [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale),
C‑265/22
,
EU:C:2023:578
, punto
65
e giurisprudenza citata].
115
Sulla scia di tale giurisprudenza, occorre considerare che, qualora, per un determinato tipo di contratti, un elemento contrattuale sia oggetto di una disciplina legale esaustiva, un consumatore non può, in linea di principio, essere posto in una situazione sfavorevole per quanto riguarda tale elemento qualora quest’ultimo sia determinato nel contratto in modo conforme alle prescrizioni di una siffatta disciplina. Infatti, per analogia con la
ratio legis
dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, è legittimo presumere che, con tale disciplina, il legislatore abbia stabilito, riguardo a detto elemento, un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di un contratto di questo tipo.
116
Risulta, peraltro, dal punto 74 della presente sentenza che è irrilevante che una siffatta disciplina legale sia stabilita da norme del diritto nazionale o da un regolamento adottato dal legislatore dell’Unione.
117
Nel caso di specie, il carattere abusivo della clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, relativa al tasso di interesse variabile, è dedotto per il motivo che i dati sottostanti che servono a determinare i valori successivi dell’indice di riferimento contrattuale consistono essenzialmente in offerte di prezzo presentate sul mercato interbancario interessato, ma che non corrispondono a operazioni effettive, e che tali dati sono forniti all’amministratore di detto indice da un gruppo di banche che possono utilizzare esse stesse l’indice in parola in contratti che stipulano con consumatori.
118
A tale riguardo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 2 del regolamento 2016/1011, il medesimo disciplina tanto la fornitura di indici di riferimento, da parte dei loro amministratori, quanto la contribuzione dei dati sottostanti che servono da base per tali indici, da parte dei loro contributori, e l’uso di tali indici.
119
In primo luogo, per quanto riguarda la fornitura degli indici di riferimento, l’articolo 27 del regolamento 2016/1011 prevede che l’amministratore di un tale indice sia tenuto a pubblicare una dichiarazione nella quale sono esposte le caratteristiche essenziali del medesimo, come ricordato al punto 99 della presente sentenza.
120
Peraltro, gli articoli 12 e 13 del regolamento 2016/1011 stabiliscono requisiti per quanto riguarda la struttura e la trasparenza della metodologia, la quale deve consentire di determinare l’indice di riferimento in modo accurato e affidabile.
121
Inoltre, requisiti precisi in materia di governance e di conflitto di interessi, di sorveglianza su tutti gli aspetti della fornitura di indici di riferimento, di controllo del rispetto del regolamento 2016/1011 e del rispetto della metodologia sono imposti agli articoli da 4 a 7 di tale regolamento.
122
In secondo luogo, per quanto riguarda la fornitura dei dati sottostanti, oltre alle disposizioni dell’articolo 27 del regolamento 2016/1011 relative alle norme che disciplinano l’esercizio della discrezionalità da parte dei contributori nonché le procedure di trattamento degli errori che inficiano tali dati, menzionate al punto 119 della presente sentenza, tale regolamento stabilisce, al suo articolo 11, requisiti in materia di rappresentatività, integrità, accuratezza, controllo e convalida degli stessi e, al suo articolo 14, l’obbligo, per gli amministratori, di istituire controlli efficaci, in particolare, in relazione all’integrità dei dati sottostanti e al comportamento dei contributori, al fine di individuare e di denunciare all’autorità nazionale competente eventuali manipolazioni o tentativi di manipolazione.
123
Inoltre, conformemente all’articolo 15 del regolamento 2016/1011, l’amministratore di un indice di riferimento deve elaborare, sotto il controllo dell’autorità nazionale competente, un codice di condotta che si imponga ai contributori e assicurarsi che questi ultimi lo rispettino in modo continuativo. Tale codice di condotta contiene, in particolare, i requisiti necessari al rispetto degli articoli 11 e 14 di tale regolamento, alla completezza dei dati sottostanti e ai controlli che ogni contributore è tenuto a istituire in relazione alla fornitura dei dati sottostanti, in particolare per quanto riguarda le politiche sull’uso di discrezionalità nella contribuzione di tali dati e la gestione dei conflitti di interesse. Inoltre, l’articolo 16 di detto regolamento impone requisiti rafforzati ai contributori sottoposti a vigilanza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 10, dello stesso, in materia di conflitti di interessi, di discrezionalità, di integrità, di accuratezza e di affidabilità dei dati sottostanti nonché di controlli.
124
Occorre altresì sottolineare che il rispetto di tutti i requisiti menzionati ai punti da 119 a 123 della presente sentenza è garantito da un sistema di controllo
a priori
e di vigilanza la cui applicazione è affidata, in particolare, alle autorità nazionali competenti, le quali dispongono, per svolgere i loro compiti, degli ampi poteri elencati all’articolo 41 del regolamento 2016/1011, i quali sono corredati, in forza del suo articolo 42, del potere di infliggere sanzioni amministrative in caso di violazione, segnatamente, degli articoli menzionati a tali punti della presente sentenza, o di mancata cooperazione o mancato adempimento nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di tali autorità.
125
Inoltre, le parti interessate possono avviare il meccanismo dei reclami previsto e disciplinato all’articolo 9 del regolamento 2016/1011, al fine di contestare, in particolare, la rappresentatività della determinazione di un indice di riferimento rispetto al valore di mercato.
126
In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda l’uso degli indici di riferimento, l’articolo 29 del regolamento 2016/1011 autorizza espressamente le entità sottoposte a vigilanza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 17, di quest’ultimo, senza escludere i contributori sottoposti a vigilanza, ai sensi del punto 10 di tale articolo 3, paragrafo 1, a usare nell’Unione un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell’Unione e iscritto nel registro tenuto dall’ESMA. Inoltre, tenuto conto della natura di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, come definito al punto 22 di detto articolo 3, paragrafo 1, un siffatto indice deve necessariamente essere determinato sulla base di dati comunicati da banche, le quali sono esse stesse chiamate ad utilizzarli in considerazione della natura delle loro attività.
127
Peraltro, tenuto conto delle norme imposte agli amministratori di indici di riferimento riguardo all’affidabilità di questi ultimi e a tali amministratori nonché ai contributori al fine di garantire l’integrità dei dati e, più in generale, l’affidabilità della misurazione della realtà economica che un siffatto indice dovrebbe misurare, sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti, non si può ritenere che una banca contributrice, tra le altre, sia in grado di esercitare da sola un’influenza decisiva sul valore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, in particolare se tale indice è relativo a un mercato nazionale.
128
Pertanto, risulta che il regolamento 2016/1011 contiene un insieme di disposizioni che disciplinano in modo dettagliato la fornitura di indici di riferimento, la contribuzione dei dati sottostanti che servono a determinare tali indici, in particolare per quanto riguarda la natura di tali dati e la loro affidabilità, e l’utilizzo di detti indici. Risulta peraltro dal preambolo di tale regolamento e da varie disposizioni dello stesso, in particolare dai suoi considerando 1, 5, 6, 8, 17, 22 e 71 nonché dai suoi articoli 1, 9 e 13, e dalle disposizioni del suo titolo IV, che l’intervento del legislatore dell’Unione è inteso a garantire un equilibrio tra l’interesse generale connesso alla necessità di poter disporre di siffatti indici, segnatamente per la stipula di contratti finanziari quali i contratti di mutuo ipotecario, e l’interesse dei consumatori a disporre di garanzie riguardo all’integrità e alla trasparenza di tali indici, tenuto conto, in particolare, dei rischi di conflitto di interessi e di manipolazione che possono incidere sulla loro fornitura.
129
Di conseguenza, l’utilizzo, in un contratto di mutuo ipotecario, di un indice di riferimento che, al momento della conclusione di tale contratto, può essere ritenuto conforme alle prescrizioni della disciplina stabilita dal regolamento 2016/1011, in particolare per quanto riguarda la sua metodologia, in considerazione del controllo previsto da detto regolamento, non può, in linea di principio, essere di per sé tale da determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, nonostante il fatto che il creditore sia una delle banche che forniscono i dati sottostanti utilizzati dall’amministratore di tale indice per determinare i valori successivi di quest’ultimo.
130
Pertanto, in simili circostanze, tale creditore non è tenuto, oltre agli obblighi di informazione ad esso incombenti in forza della direttiva 2014/17, a informare il mutuatario del fatto che, conformemente alla metodologia dell’indice di riferimento contrattuale, quest’ultimo può essere determinato sulla base di dati sottostanti corrispondenti non già a operazioni effettive, bensì a offerte di prezzo presentate sul mercato interessato, o che detto creditore è una delle banche che contribuiscono alla determinazione di tale indice.
131
Per quanto riguarda la valutazione della clausola contestata del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, nel suo complesso, occorre ricordare, inoltre, che, quando si tratta di valutare l’eventuale carattere abusivo di una clausola riguardante il calcolo degli interessi relativi a un contratto di credito, è pertinente, in particolare, confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e il livello effettivo di tale tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso di interesse legale nonché i tassi di interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di mutuo di cui trattasi per un mutuo di importo e durata equivalenti a quelli di tale contratto di mutuo [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale),
C‑265/22
,
EU:C:2023:578
, punto
65
e giurisprudenza citata].
132
Nel caso di specie, le considerazioni svolte dal giudice del rinvio per quanto riguarda la natura e il livello dei tassi di interesse generalmente constatati sul mercato del credito ipotecario in Polonia nonché il livello dell’indice di riferimento WIBOR 6M rispetto a quello di altri indici analoghi all’epoca della conclusione del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale sono quindi elementi pertinenti nell’ambito della valutazione della clausola contestata di tale contratto di mutuo, considerata nel suo insieme, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
133
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora una clausola di un contratto di mutuo ipotecario preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, da un lato, l’assenza di informazioni al consumatore riguardo ad alcune specificità dell’indice di riferimento contrattuale, in particolare il fatto che la metodologia di quest’ultimo preveda l’utilizzo di dati sottostanti che non corrispondono necessariamente a operazioni effettive e il fatto che il creditore sia una delle banche che contribuiscono alla determinazione di tale indice, e, dall’altro, queste stesse specificità, non sono tali da conferire a detta clausola un carattere abusivo, purché detto indice potesse essere considerato conforme a tale regolamento al momento della conclusione del contratto.
Sulla quarta questione
134
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha indicato di non voler controllare la valutazione dell’autorità nazionale competente secondo cui l’indice di riferimento WIBOR era conforme al regolamento 2016/1011. Di conseguenza, tenuto conto della risposta data alla terza questione, non occorre rispondere alla quarta questione.
Sulle spese
135
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
deve essere interpretato nel senso che:
non rientra nell’eccezione in esso prevista una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, e un margine fisso, qualora le disposizioni legislative o regolamentari applicabili a una tale clausola si limitino a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di tali contratti, lasciando nel contempo al professionista la possibilità di determinare l’indice di riferimento contrattuale o il margine fisso che può essere aggiunto al valore di tale indice.
2)
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13
deve essere interpretato nel senso che:
qualora un contratto di mutuo ipotecario relativo a un bene immobile residenziale contenga una clausola che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, il requisito di trasparenza derivante da tale disposizione non impone al creditore determinati obblighi di informazione specifici per quanto riguarda la metodologia di tale indice. Il fatto che il creditore abbia rispettato, in relazione a una tale clausola, tutti gli obblighi di informazione ad esso imposti dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificata dal regolamento 2016/1011, e, nel caso in cui abbia fornito informazioni supplementari, che si sia astenuto dal fornire indicazioni che diano un’immagine distorta di tale indice, è idoneo a stabilire che tale creditore ha soddisfatto detto requisito di trasparenza in relazione a tale clausola.
3)
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13
deve essere interpretato nel senso che:
qualora una clausola di un contratto di mutuo ipotecario preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, da un lato, l’assenza di informazioni al consumatore riguardo ad alcune specificità dell’indice di riferimento contrattuale, in particolare il fatto che la metodologia di quest’ultimo preveda l’utilizzo di dati sottostanti che non corrispondono necessariamente a operazioni effettive e il fatto che il creditore sia una delle banche che contribuiscono alla determinazione di tale indice, e, dall’altro, queste stesse specificità, non sono tali da conferire a detta clausola un carattere abusivo, purché detto indice potesse essere considerato conforme a tale regolamento al momento della conclusione del contratto.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.