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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17404/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto in fatto e considerato in diritto I..

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione anticipata per i semestri dal 16 maggio 2019 al 16 maggio 2021.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Successivamente il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso, ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] ha interamente scontato la pena e che, ciò nonostante, ha interesse ad una pronuncia in vista della formazione di un cd. credito di pena da scomputare dall'espiazione di eventuali titoli da eseguirsi, secondo quanto disposto dall'art. 657 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che, con l'avvenuta espiazione della pena, è sopravvenuta la carenza di interesse, attuale e concreto, ad una pronuncia sul ricorso; rilevato che non può dirsi attuale e concreto l'interesse ad una eventuale detrazione da una pena irrogata per un reato commesso in precedenza, di cui non viene specificamente e concretamente indicato il titolo da eseguire; rilevato che in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. (In motivazione, la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. peri., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso)" - Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Rv. 277825; v., anche, Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Rv. 245677 -. ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità in ragione della sopravvenuta carenza di interesse non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il presidente St f o ogini N t [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto in fatto e considerato in diritto I.. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione anticipata per i semestri dal 16 maggio 2019 al 16 maggio 2021. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Successivamente il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso, ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] ha interamente scontato la pena e che, ciò nonostante, ha interesse ad una pronuncia in vista della formazione di un cd. credito di pena da scomputare dall'espiazione di eventuali titoli da eseguirsi, secondo quanto disposto dall'art. 657 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che, con l'avvenuta espiazione della pena, è sopravvenuta la carenza di interesse, attuale e concreto, ad una pronuncia sul ricorso; rilevato che non può dirsi attuale e concreto l'interesse ad una eventuale detrazione da una pena irrogata per un reato commesso in precedenza, di cui non viene specificamente e concretamente indicato il titolo da eseguire; rilevato che in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. (In motivazione, la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. peri., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso)" - Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Rv. 277825; v., anche, Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Rv. 245677 -. ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità in ragione della sopravvenuta carenza di interesse non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 14 aprile 2022 Il presidente St f o ogini N t [OSCURATO:PERSONA] C
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