CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 11284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9092/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], -intimato- Avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 859/2019 depositato il 22/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 22/2/2019, rigettava l’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa, al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA] che aveva escluso il credito insinuato dalla ricorrente, derivante dalla fornitura di materiale elettrico, per la complessiva somma di € 265.275,71, di cui € 40.864,51 in privilegio per IVA di rivalsa e il resto in chirografo. 1.1.Il Tribunale rilevava : i) il decreto ingiuntivo non era munito clausola di esecutività ex art 647 c.p.c. e, pertanto non era opponibile al [OSCURATO:PERSONA], così come inopponibile era il piano di rientro, a firma del legale rappresentante, contenente il riconoscimento del debito da parte della società opposta in quanto il documento era privo di data certa, mentre privo di efficacia probatoria era la comunicazione, anch’essa non avente data certa, del 15/4/2015, in quanto tale missiva, contenente riconoscimento del credito per un ammontare di € 231.862,89, proveniva dal sindaco della società e non risultavano depositate le ricevute di accettazione e consegna; ii) neanche la cambiale dell’importo di € 33.000 che [OSCURATO:SOCIETA] assumeva essere stata rilasciata per il pagamento della rata del piano di rientro era munita di data certa, in quanto all’omesso pagamento non era seguito il protesto, né era idonea a conferire la data certa l’apposizione di una marca da bollo emessa in data 17/10/2013 perché questa, ancorché acquistata nella data ivi indicata, poteva essere stata apposta sul titolo anche in epoca posteriore, mentre era illeggibile il timbro meccanografico sul retro, attestante l’avvenuta presentazione del titolo per l’incasso; sicché non vi era alcuna certezza che il titolo versato in atti fosse stato emesso prima della dichiarazione del fallimento. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo; in particolare il Tribunale non avrebbe attribuito alle prove documentali (decreto ingiuntivo, piano di rientro, ricognizione del sindaco, cambiale),ritenute non opponibili al [OSCURATO:PERSONA], valenza di elementi valutabili quali indizi, gravi, precisi e concordanti ai fini della formazione della prova critica presuntiva. 1.1 Il Tribunale avrebbe, inoltre, trascurato di esaminare altri documenti (la corrispondenza precedente e successiva alla sottoscrizione del piano di rientro, gli estratti conto della società che evidenziano il pagamento di una rata del piano di rientro) che avrebbero ulteriormente implementato il quadro indiziario circa la sussistenza dell’obbligazione nei termini di cui al piano di rientro. 2 Il motivo è inammissibile in quanto l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. (come riformulato dall'art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile l’apprezzamento dei fatti e delle prove (nella specie viene dedotta la mancata valutazione di una asserita prova presuntiva) in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass.24035/2018, 21152/2014 e 11511/ 2014) . 2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c. per non avere il Tribunale verificato la concordanza tra gli elementi indizianti valutandoli atomisticamente. Anche tale motivo è inammissibile. In tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito ogni valutazione al riguardo e il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 27070/2022 e 20421/2022). Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto difese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto,