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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 39491/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'ELIA Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/07/2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 21/07/2020 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 13/01/2020 dal Tribunale di Salerno con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in un supermercato.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il D'Elia, tramite il difensore di fiducia, eccependo la nullità della sentenza in relazione alla determinazione della pena (nonostante la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, il trattamento sanzionatorio era stato eccessivo, in violazione dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., senza la riduzione di un terzo consentita dalla legge), al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. (in considerazioni delle contraddittorie ed illogiche conclusioni del perito e dell'omessa valutazione delle criticità rilevate da consulente tecnico di parte), all'insussistente o comunque inadeguato dei motivi di appello sul calcolo della riduzione della pena, violazione del 'art. 89 cod. pen., revoca dell'interdizione legale.

Con memoria difensiva del 09/10/2021 la difesa ha insistito nei motivi si ricorso, puntualizzandone la rilevanza.

3. Premesso che è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Cass. sez. 6, sent. n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 28/05/2009 - Rv. 244181), il ricorso del D'Elia è inammissibile perché meramente riproduttivo di istanze e tesi difensive già allegate nei precedenti gradi di giudizio ed adeguatamente definite, da ultimo, dalla corte di appello.

4. Il riconoscimento del vizio parziale di mente e la riduzione di pena - oggetto delle censure del ricorrente - hanno trovato soluzione immune da vizi rilevanti in sede di legittimità: le conclusioni del perito nominato dal tribunale sono state ritenute condivisibili, in linea con i criteri scientifici e le osservazioni della collaboratrice psicologica, previa valutazione dei rilievi del consulente di parte, sì che il D'Elia è stato ritenuto pienamente capace d'intendere e di volere (pagine 6 e segg. della sentenza impugnata); la pena base è stata determinata nel minimo edittale, con riduzione inferiore al limite massimo di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti prevalenti, "in ragione della gravità dei fatti, commessi in pieno giorno ai danni di un'esercente un'attività commerciale frequentata da molte persone", sì che la motivazione appare congrua, avendo i giudici di merito modulato la riduzione di pena ex art. 62 bis cod. pen. secondo criteri logici e plausibili.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Ago

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'ELIA Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/07/2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 21/07/2020 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 13/01/2020 dal Tribunale di Salerno con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in un supermercato. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il D'Elia, tramite il difensore di fiducia, eccependo la nullità della sentenza in relazione alla determinazione della pena (nonostante la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, il trattamento sanzionatorio era stato eccessivo, in violazione dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., senza la riduzione di un terzo consentita dalla legge), al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. (in considerazioni delle contraddittorie ed illogiche conclusioni del perito e dell'omessa valutazione delle criticità rilevate da consulente tecnico di parte), all'insussistente o comunque inadeguato dei motivi di appello sul calcolo della riduzione della pena, violazione del 'art. 89 cod. pen., revoca dell'interdizione legale. Con memoria difensiva del 09/10/2021 la difesa ha insistito nei motivi si ricorso, puntualizzandone la rilevanza. 3. Premesso che è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Cass. sez. 6, sent. n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 28/05/2009 - Rv. 244181), il ricorso del D'Elia è inammissibile perché meramente riproduttivo di istanze e tesi difensive già allegate nei precedenti gradi di giudizio ed adeguatamente definite, da ultimo, dalla corte di appello. 4. Il riconoscimento del vizio parziale di mente e la riduzione di pena - oggetto delle censure del ricorrente - hanno trovato soluzione immune da vizi rilevanti in sede di legittimità: le conclusioni del perito nominato dal tribunale sono state ritenute condivisibili, in linea con i criteri scientifici e le osservazioni della collaboratrice psicologica, previa valutazione dei rilievi del consulente di parte, sì che il D'Elia è stato ritenuto pienamente capace d'intendere e di volere (pagine 6 e segg. della sentenza impugnata); la pena base è stata determinata nel minimo edittale, con riduzione inferiore al limite massimo di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti prevalenti, "in ragione della gravità dei fatti, commessi in pieno giorno ai danni di un'esercente un'attività commerciale frequentata da molte persone", sì che la motivazione appare congrua, avendo i giudici di merito modulato la riduzione di pena ex art. 62 bis cod. pen. secondo criteri logici e plausibili. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Ago
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