CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 19969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21025/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE,in persona dei rispettivi Ministri pro - tempore ; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, tutti domiciliati in ROMA, presso la SEDE dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 10 maggio 2023 - R.G. n. 21025/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri RAFFAELLAFRESA, domiciliata in ROMA, pr esso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to ALFREDOGENOVESE; -controricorrente- avverso la sentenza n. 7138/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta n ella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;[OSCURATO:PERSONA] 10 maggio 2023 - R.G. n. 21025/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 20/11/2019, la Corte d’appello di Roma ha confermata la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatola Presidenza de l Consiglio dei Ministri al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del danno da quest’ultima subito in connessione alla mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, delle direttive previste dall’Unione Europea in relazione alla remunerazione dei medici frequentanti corsi di specializzazione successivialla conseguita laurea in medicina; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello avanzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal M inistero dell’Istruzione, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero della Salute e dall’Università degli Studi di Napoli, con riguardo alla questione concernente la mancata riconducibilità, del corso di specializzazione frequentato dalla F resa (diabetologia e malattia del ricambio), agli elenchi previsti dalle direttive comunitarie in relazione alle specializzazioniriconosciute di valenza comunitaria; inparticolare, la corte d’appello ha ritenuto che la corrispondente eccezione sollevata dalle amministrazioni appellanti fosse tardiva, in quantoproposta per la prima volta in appello, in contrasto con il divieto previstodall’art. 345 c.p.c.; avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzio ne, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di Napoli, propongono ricorso per cassazione sullabase di un unico motivo d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] 10 maggio 2023 - R.G. n. 21025/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri RaffaellaFresa Resiste con con troricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni; consideratoche, con l’unico motivo di impugnazione proposto, le amministrazioni ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 2043 c.c. e delle direttive comunitarienn. 362/75 e 363/75 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’eccezione concernente la mancata riconducibilità del corso di specializzazione seguitodalla Fresa agli elenchi previsti dalle direttive europee ai fini del riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione, fosse stata tardivamente proposta in appello, dovendo ritene rsi che tale questione non soggiaccia ad alcun termine decadenziale essendo rilevabiled’ufficio anche in sede di gravame; ilmotivo è fondato; osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazioneil consolidato insegnamento di questa Co rte ai sensi del quale, in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina,l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alledirettive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero laloro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fattocostitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medicoattore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto o in senso lato, ma di una meradifesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art.[OSCURATO:PERSONA] 10 maggio 2023 - R.G. n. 21025/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispet to alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamenteincluse negli elenchi) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 253 63 del25/08/2022, Rv. 665442 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37251 del 29/11/2021,Rv. 663320 - 01); intal senso, dev’essere evidenziata l’erroneità del richiamo operato dallacorte territoriale alla pronuncia di Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2529 del 01/02/2018 , Rv. 647921 – 01 , attesa la non pertinenza del riferimento al principio di non contestazione in appello ivi trattato, avutoriguardo alla natura di quaestio iuris del difetto di inclusione della specializzazione dedotta in giudizio negli elenchi previsti dalla normativacomunitaria e la natura mista, di fatto e di diritto, del tema della c.d. ‘ equipollenza ’ delle specializzazi oni, con la conseguente confermadella natura di mera difesa (e non già di eccezione in senso proprio) della contestazione sul punto avanzata dalla parte controinteressata; daultimo, varrà escludere ogni rilevanza all’ordinanza pronunciata daSez. U , Ordi nanza interlocutoria n. 23581 del 21/11/2016 (evocata nellasentenza impugnata), tratta ndo si di una pronuncia per sua natura deltutto inidonea ad esprimere alc un principio di diritto ; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza della censura avanzata dalle amministrazioni ricorrenti, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso [OSCURATO:PERSONA] 10 maggio 2023 - R.G. n. 21025/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è a