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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 20324/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16365-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso Oggetto R.G.N. 16365/2020 Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2023 CC lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 999/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 810/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 14 ottobre 2019, la Corte d’appello di Catania ha rigettato la domanda del lavoratore indicato in epigrafe, dipendente del Consorzio di bonifica pure in epigrafe indicato, con mansioni di operaio specializzato, addetto alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche previste nei progetti operativi predisposti dall’ente: a ) di nullità del termine apposto ai (venti) contratti a tempo determinato stipulati con esso dal marzo 2001 al luglio 2013, per insussistenza e mancata specificazione delle esigenze organizzative o produttive di carattere transitorio; b ) di sua condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno conseguenti.

Così essa ha riformato la sentenza di primo grado, che l’aveva parzialmente accolta, accertando la nullità del termine apposto (non già al primo, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 368/2001, ma) al contratto decorrente dal 4 dicembre 2001 e pertanto l’esistenza da tale data di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, ordinando al Consorzio di ripristino del rapporto e condannandolo al pagamento, in favore del predetto a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. in applicazione di recenti arresti di legittimità (Cass. nn. 274/2019, 3140/2019), ricostruttivi del quadro normativo della materia – nel senso dell’inapplicabilità dei principi affermati da Cass. s.u. 4685/15, in tema di assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici anche economici, ai consorzi di bonifica siciliani nonostante aventi una tale natura, per la specialità della disciplina per essi dettata dalla normativa regionale, di espresso divieto di nuove assunzioni (salvo un periodo transitorio reiteratamente prorogato di possibile assunzione di personale, a condizioni specificamente previste, ai sensi della legge n. 230/1962) – la Corte territoriale ha ritenuto la nullità dei rapporti instaurati (per effetto di conversione di contratti a tempo determinato legittimi o anche oggetto di ricorso ad essi abusivo) in violazione del suddetto divieto, pertanto da considerare come rapporti di fatto, ai sensi dell’art. 2126;

3. una volta negata la possibilità di conversione dei rapporti di lavoro a termine tra le parti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essa ha rigettato anche la domanda risarcitoria (eventualmente deducibile, nell’ipotesi di ricorso abusivo al contratto a tempo determinato, in applicazione della responsabilità contrattuale a norma dell’art. 1218 c.c.) proposta dal lavoratore, “siccome direttamente correlata alla chiesta conversione”;

4. con atto notificato il 12 giugno 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il Consorzio ha resistito con controricorso;

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5, d. lgs. 368/2001, 1, comma 1bis L.R.

Sicilia 12/1991, 32 L.R.

Sicilia 45/1995, per non avere la Corte d’appello ritenuto la conversione del rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sull’errato presupposto dell’inapplicabilità anche agli enti di bonifica regionale, nonostante la loro natura di enti pubblici economici, delle norme del d.lgs. 368/2001, neppure esigendosi per le loro assunzioni il ricorso a procedure concorsuali o comunque selettive (invece previste per l’impiego pubblico dal d.lgs. 165/2001, con i relativi vincolo di accesso e divieto di conversione del rapporto a termine illegittimo); pure essendo stabilita, con la legge regionale siciliana n. 18 del 19 agosto 1999 (con l’art. 13 aggiuntivo del comma 1bis all’art. 1 della L.R.

Sicilia n. 12/1991), successiva alla legge regionale n. 45/1995 (che ha previsto, con l’art. 32, la nullità dei rapporti di lavoro instaurati in violazione del divieto di conversione di contratti a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo determinato), la quale ha autorizzato, come già l’art. 3 L.R.

Sicilia 76/1995, i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato nel rispetto della legge n. 230/1962, con proroghe reiterate fino con la L.R.

Sicilia 14/2010 (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. questa Corte ha chiarito, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 274 (alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), con specifico riferimento ai Consorzi di Bonifica - confermando vari precedenti di senso analogo e ponendosi nel solco di Corte Costituzionale n. 80 del 2018 - che «la L.R.

Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall'art. 32 della L.R. n. 45 del 1995, ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima», sicché «in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei Consorzi di bonifica della Regione Sicilia», regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L. 230/1962 «non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Tale sentenza ha inoltre precisato che i principi affermati dalla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite 9 marzo 2015, n. 4685, richiamati dal ricorrente, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della regione Sicilia, in quanto – pur dovendo riconoscersi ai medesimi la natura di enti pubblici economici (Cass. 17 luglio 2012, n. 1242; Cass. 18 luglio 2016, n. 14679; Cass. s.u. 20 gennaio 2017, n.1548) – sono oggetto di una peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei Consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua “specialità” non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale (Cass. n. 3140 del 2019, in motivaz. subp.ti 52, 69, 76 e sub p.ti 50, 51; nello stesso senso, tra le altre: Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 10 novembre 2021, n. 33122; Cass.2 marzo 2022, n. 6920; Cass. 1 aprile 2022, n. 10666; Cass. 9 dicembre 2022, n. 13121; Cass. 18 gennaio 2023, n. 1516);

4. il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 32, quinto comma legge n.183/2010, 1218 c.c., 36, quinto comma d.lgs. 165/2001, per erronea esclusione di ogni ipotesi risarcitoria in proprio favore, dovendo essergli riconosciuta l’indennità prevista dalla prima norma denunciata, in misura congrua (superiore alle tre mensilità liquidate dal Tribunale) all’entità del periodo di prestazione dell’attività (dal 2001 al 2013 con ben ventuno contratti), anche qualora sia esclusa la convertibilità del rapporto di lavoro, secondo l’ordinario canone di responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c., per inosservanza dei limiti posti per il contratto a tempo determinato, comunque produttiva degli effetti stabiliti dall’art. 2126 c.c. in favore del prestatore (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, derivante dalla prestazione lavorativa in violazione di norme imperative, del danno dipendente da illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, laddove non sia ritenuta la convertibilità del rapporto di lavoro, sulla base dei criteri previsti dall’art. 32, quinto comma legge n. 183/2010, richiamati nelle conclusioni del ricorso introduttivo e dedotto il danno con l’allegazione, in particolare, di “successione dei contratti a termine applicati al lavoratore … modalità di assunzione e di proroga indefinita dell’attività lavorativa” (terzo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sul risarcimento del danno richiesto non esclusivamente in dipendenza della domanda di conversione del rapporto di lavoro, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale (quarto motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la formulazione della domanda risarcitoria per illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro e conseguente danno, essendosi egli doluto in particolare della “successione dei contratti a termine applicati al lavoratore … modalità di assunzione e di proroga indefinita dell’attività lavorativa” e dell’illegittimità della proroga, come riconosciuto dal Tribunale in base alla documentazione prodotta, con reiterazione nella comparsa di riposta in grado d’appello per richiamo del“l’indiscriminato meccanismo delle proroghe” (quinto motivo);5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione in quanto tutti convergenti sul rigetto della domanda risarcitoria, sono fondati;

6. la Corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno “per come è reso evidente dalla chiara formulazione (cfr. ricorso introduttivo pagg. 10-11) - siccome direttamente correlata alla chiesta conversione dei rapporti in rapporto a tempo indeterminato, possibilità invece esclusa dall’art. 32 della L.R. n. 45 del 1995” (così al penultimo capoverso del p.to 4.2 di pg. 9 della sentenza): così fornendone un’interpretazione non soltanto riduttiva, ma contraria al consolidato insegnamento di questa Corte in materia, invece seguito dal Tribunale, che aveva infatti accolto la domanda del lavoratore.

Questi aveva, infatti, lamentato la precarizzazione del rapporto di lavoro (con mansioni di operaio specializzato, addetto alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche previste nei progetti operativi predisposti dall’ente), frammentato in ben venti contratti a tempo determinato dal marzo 2001 al luglio 2012 (del che ha dato atto la Corte territoriale: al primo capoverso di pg. 2 della sentenza): per tale ragione chiedendo (oltre alla conversione del rapporto, non consentito dalla legge speciale regionale) il risarcimento del danno per la reiterazione di contratti a tempo determinato, comunque dichiarati nulli, ancorché, per la ragione illustrata nello scrutinio del primo motivo, non suscettibili di trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

7. è nota la giurisprudenza di questa Corte, nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite del 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, quinto comma d.lgs. 165/2001, debba essere interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, con ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13, potendo farsi riferimento alla fattispecie omogenea prevista dall'art. 32, quinto comma della legge n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.

Ed è stato ribadito come, nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato stabilito dall'art. 36 d.lgs. 165/2001, abbia diritto al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti previsti dall'art. 32, quinto comma della legge n. 183/2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 8 della legge n. 604/1966 (Cass.2 agosto 2016, n. 16095; Cass. 6 aprile 2017, n. 8927; Cass. 1 febbraio 2021, n. 2175);7.1. in più stretto riferimento alla fattispecie in esame, questa Corte ha inoltre affermato (in merito a controversie riguardanti l’[OSCURATO:PERSONA], con applicazione di legislazione della Regione Sicilia), a fronte di una domanda risarcitoria, da parametrare all'ammontare delle retribuzioni rivendicate dalla scadenza dell'ultimo contratto sino alla riammissione in servizio, che essa non si discosti dal paradigma di riferimento del cd. danno comunitario e che i lavoratori – essendo la conversione impedita dall'art.36 d.lgs. n. 165/2001 – abbiano diritto ad un danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A – consistente di norma nella perdita di chances di un'occupazione alternativa migliore – con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.: con necessità di ricorso, non essendo sempre agevole la relativa prova, ad un'interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, tale da assicurare effettività di tutela al lavoratore (Cass. 21 settembre 2021, nn.25592, 22593, 22594, 22595, alle cui motivazioni integralmente si rinvia, anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.);

8. dalle superiori argomentazioni discende allora l’accoglimento dei motivi di ricorso dal secondo al quinto, rigettato il primo, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi dal secondo al quinto, rigettato il primo; cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16365-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso Oggetto R.G.N. 16365/2020 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 999/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 810/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 14 ottobre 2019, la Corte d’appello di Catania ha rigettato la domanda del lavoratore indicato in epigrafe, dipendente del Consorzio di bonifica pure in epigrafe indicato, con mansioni di operaio specializzato, addetto alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche previste nei progetti operativi predisposti dall’ente: a ) di nullità del termine apposto ai (venti) contratti a tempo determinato stipulati con esso dal marzo 2001 al luglio 2013, per insussistenza e mancata specificazione delle esigenze organizzative o produttive di carattere transitorio; b ) di sua condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno conseguenti. Così essa ha riformato la sentenza di primo grado, che l’aveva parzialmente accolta, accertando la nullità del termine apposto (non già al primo, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 368/2001, ma) al contratto decorrente dal 4 dicembre 2001 e pertanto l’esistenza da tale data di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, ordinando al Consorzio di ripristino del rapporto e condannandolo al pagamento, in favore del predetto a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. in applicazione di recenti arresti di legittimità (Cass. nn. 274/2019, 3140/2019), ricostruttivi del quadro normativo della materia – nel senso dell’inapplicabilità dei principi affermati da Cass. s.u. 4685/15, in tema di assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici anche economici, ai consorzi di bonifica siciliani nonostante aventi una tale natura, per la specialità della disciplina per essi dettata dalla normativa regionale, di espresso divieto di nuove assunzioni (salvo un periodo transitorio reiteratamente prorogato di possibile assunzione di personale, a condizioni specificamente previste, ai sensi della legge n. 230/1962) – la Corte territoriale ha ritenuto la nullità dei rapporti instaurati (per effetto di conversione di contratti a tempo determinato legittimi o anche oggetto di ricorso ad essi abusivo) in violazione del suddetto divieto, pertanto da considerare come rapporti di fatto, ai sensi dell’art. 2126; 3. una volta negata la possibilità di conversione dei rapporti di lavoro a termine tra le parti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essa ha rigettato anche la domanda risarcitoria (eventualmente deducibile, nell’ipotesi di ricorso abusivo al contratto a tempo determinato, in applicazione della responsabilità contrattuale a norma dell’art. 1218 c.c.) proposta dal lavoratore, “siccome direttamente correlata alla chiesta conversione”; 4. con atto notificato il 12 giugno 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il Consorzio ha resistito con controricorso; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5, d. lgs. 368/2001, 1, comma 1bis L.R. Sicilia 12/1991, 32 L.R. Sicilia 45/1995, per non avere la Corte d’appello ritenuto la conversione del rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sull’errato presupposto dell’inapplicabilità anche agli enti di bonifica regionale, nonostante la loro natura di enti pubblici economici, delle norme del d.lgs. 368/2001, neppure esigendosi per le loro assunzioni il ricorso a procedure concorsuali o comunque selettive (invece previste per l’impiego pubblico dal d.lgs. 165/2001, con i relativi vincolo di accesso e divieto di conversione del rapporto a termine illegittimo); pure essendo stabilita, con la legge regionale siciliana n. 18 del 19 agosto 1999 (con l’art. 13 aggiuntivo del comma 1bis all’art. 1 della L.R. Sicilia n. 12/1991), successiva alla legge regionale n. 45/1995 (che ha previsto, con l’art. 32, la nullità dei rapporti di lavoro instaurati in violazione del divieto di conversione di contratti a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo determinato), la quale ha autorizzato, come già l’art. 3 L.R. Sicilia 76/1995, i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato nel rispetto della legge n. 230/1962, con proroghe reiterate fino con la L.R. Sicilia 14/2010 (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. questa Corte ha chiarito, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 274 (alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), con specifico riferimento ai Consorzi di Bonifica - confermando vari precedenti di senso analogo e ponendosi nel solco di Corte Costituzionale n. 80 del 2018 - che «la L.R. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall'art. 32 della L.R. n. 45 del 1995, ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima», sicché «in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei Consorzi di bonifica della Regione Sicilia», regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L. 230/1962 «non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato». Tale sentenza ha inoltre precisato che i principi affermati dalla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite 9 marzo 2015, n. 4685, richiamati dal ricorrente, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della regione Sicilia, in quanto – pur dovendo riconoscersi ai medesimi la natura di enti pubblici economici (Cass. 17 luglio 2012, n. 1242; Cass. 18 luglio 2016, n. 14679; Cass. s.u. 20 gennaio 2017, n.1548) – sono oggetto di una peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei Consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua “specialità” non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale (Cass. n. 3140 del 2019, in motivaz. subp.ti 52, 69, 76 e sub p.ti 50, 51; nello stesso senso, tra le altre: Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 10 novembre 2021, n. 33122; Cass.2 marzo 2022, n. 6920; Cass. 1 aprile 2022, n. 10666; Cass. 9 dicembre 2022, n. 13121; Cass. 18 gennaio 2023, n. 1516); 4. il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 32, quinto comma legge n.183/2010, 1218 c.c., 36, quinto comma d.lgs. 165/2001, per erronea esclusione di ogni ipotesi risarcitoria in proprio favore, dovendo essergli riconosciuta l’indennità prevista dalla prima norma denunciata, in misura congrua (superiore alle tre mensilità liquidate dal Tribunale) all’entità del periodo di prestazione dell’attività (dal 2001 al 2013 con ben ventuno contratti), anche qualora sia esclusa la convertibilità del rapporto di lavoro, secondo l’ordinario canone di responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c., per inosservanza dei limiti posti per il contratto a tempo determinato, comunque produttiva degli effetti stabiliti dall’art. 2126 c.c. in favore del prestatore (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, derivante dalla prestazione lavorativa in violazione di norme imperative, del danno dipendente da illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, laddove non sia ritenuta la convertibilità del rapporto di lavoro, sulla base dei criteri previsti dall’art. 32, quinto comma legge n. 183/2010, richiamati nelle conclusioni del ricorso introduttivo e dedotto il danno con l’allegazione, in particolare, di “successione dei contratti a termine applicati al lavoratore … modalità di assunzione e di proroga indefinita dell’attività lavorativa” (terzo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sul risarcimento del danno richiesto non esclusivamente in dipendenza della domanda di conversione del rapporto di lavoro, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale (quarto motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la formulazione della domanda risarcitoria per illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro e conseguente danno, essendosi egli doluto in particolare della “successione dei contratti a termine applicati al lavoratore … modalità di assunzione e di proroga indefinita dell’attività lavorativa” e dell’illegittimità della proroga, come riconosciuto dal Tribunale in base alla documentazione prodotta, con reiterazione nella comparsa di riposta in grado d’appello per richiamo del“l’indiscriminato meccanismo delle proroghe” (quinto motivo);5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione in quanto tutti convergenti sul rigetto della domanda risarcitoria, sono fondati; 6. la Corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno “per come è reso evidente dalla chiara formulazione (cfr. ricorso introduttivo pagg. 10-11) - siccome direttamente correlata alla chiesta conversione dei rapporti in rapporto a tempo indeterminato, possibilità invece esclusa dall’art. 32 della L.R. n. 45 del 1995” (così al penultimo capoverso del p.to 4.2 di pg. 9 della sentenza): così fornendone un’interpretazione non soltanto riduttiva, ma contraria al consolidato insegnamento di questa Corte in materia, invece seguito dal Tribunale, che aveva infatti accolto la domanda del lavoratore. Questi aveva, infatti, lamentato la precarizzazione del rapporto di lavoro (con mansioni di operaio specializzato, addetto alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche previste nei progetti operativi predisposti dall’ente), frammentato in ben venti contratti a tempo determinato dal marzo 2001 al luglio 2012 (del che ha dato atto la Corte territoriale: al primo capoverso di pg. 2 della sentenza): per tale ragione chiedendo (oltre alla conversione del rapporto, non consentito dalla legge speciale regionale) il risarcimento del danno per la reiterazione di contratti a tempo determinato, comunque dichiarati nulli, ancorché, per la ragione illustrata nello scrutinio del primo motivo, non suscettibili di trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 7. è nota la giurisprudenza di questa Corte, nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite del 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, quinto comma d.lgs. 165/2001, debba essere interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, con ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13, potendo farsi riferimento alla fattispecie omogenea prevista dall'art. 32, quinto comma della legge n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. Ed è stato ribadito come, nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato stabilito dall'art. 36 d.lgs. 165/2001, abbia diritto al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti previsti dall'art. 32, quinto comma della legge n. 183/2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 8 della legge n. 604/1966 (Cass.2 agosto 2016, n. 16095; Cass. 6 aprile 2017, n. 8927; Cass. 1 febbraio 2021, n. 2175);7.1. in più stretto riferimento alla fattispecie in esame, questa Corte ha inoltre affermato (in merito a controversie riguardanti l’[OSCURATO:PERSONA], con applicazione di legislazione della Regione Sicilia), a fronte di una domanda risarcitoria, da parametrare all'ammontare delle retribuzioni rivendicate dalla scadenza dell'ultimo contratto sino alla riammissione in servizio, che essa non si discosti dal paradigma di riferimento del cd. danno comunitario e che i lavoratori – essendo la conversione impedita dall'art.36 d.lgs. n. 165/2001 – abbiano diritto ad un danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A – consistente di norma nella perdita di chances di un'occupazione alternativa migliore – con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.: con necessità di ricorso, non essendo sempre agevole la relativa prova, ad un'interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, tale da assicurare effettività di tutela al lavoratore (Cass. 21 settembre 2021, nn.25592, 22593, 22594, 22595, alle cui motivazioni integralmente si rinvia, anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.); 8. dalle superiori argomentazioni discende allora l’accoglimento dei motivi di ricorso dal secondo al quinto, rigettato il primo, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi dal secondo al quinto, rigettato il primo; cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 20324/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris