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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 34896/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con sentenza emessa in data 10 marzo 2026, ha applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], cui erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 23

I. 110/75; 697 cod. pen.; 648 cod. pen.

Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, che, con separati atti, depositati nella medesima data, ha articolato i seguenti motivi di doglianza: I) Vizio di motivazione quanto all'entità della pena concordata ed alla ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

II) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, corrispondente alla somma di euro 4460,00.

Nella specie la difesa lamenta che, non essendo stata contestata la vendita di stupefacente, ma la semplice detenzione illecita, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto disporre la confisca della somma predetta, non risultando in atti elementi dai quali potersi desumere che fosse profitto o prodotto del reato.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il primo motivo di doglianza è inammissibile.

Come è noto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Poiché nel primo motivo di ricorso non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio - e, poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o al vizio della volontà della parte, l'impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Per completezza espositiva si rileva come la sentenza impugnata, che recepisce esattamente l'accordo raggiunto fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione ai profili dedotti nel primo motivo di ricorso, avendo il 2giudice espressamente affermato che non ricorrono le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ed avendo ritenuto congrua la misura della pena concordata.

E' d'uopo rilevare, al riguardo, che, in caso di applicazione della pena, per tradizionale orientamento della Corte di legittimità, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che sia stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrano le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102:"La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.").

4. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Deve premettersi - in riferimento ai limiti imposti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, stabiliti dal richiamato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, sia ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, trattandosi di un vizio rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (cfr. Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946).

4.1. Dalla imputazione formalizzata a carico del ricorrente, afferente all'illecita detenzione di sostanza stupefacente di vario tipo, si evince come fosse stata rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 4.460,00, in banconote di vario taglio.

Con riferimento a detta somma di danaro, il Tribunale è rimasto silente, essendosi limitato a disporre "la confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro", ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

La dicitura è ambigua e inconferente rispetto alle somme di danaro di cui si fa menzione in imputazione.

4.2. Si rammenta come, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possano essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le 3cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo del reato).

Viceversa, il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente non produce di per sé profitto, né quest'ultimo può essere ricondotto ad altre, pregresse attività di spaccio, estranee alla contestazione [cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204: «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato»).

Per altro verso, occorre considerare che la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen. comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

In base a consolidato orientamento di questa Corte, con specifico riferimento al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248, in cui si è chiarito, che, in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).

5. Sulla base di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca della somma di danaro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catania, ufficio Gip, in diversa persona fisica.

Si dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con sentenza emessa in data 10 marzo 2026, ha applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], cui erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 23 I. 110/75; 697 cod. pen.; 648 cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, che, con separati atti, depositati nella medesima data, ha articolato i seguenti motivi di doglianza: I) Vizio di motivazione quanto all'entità della pena concordata ed alla ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. II) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, corrispondente alla somma di euro 4460,00. Nella specie la difesa lamenta che, non essendo stata contestata la vendita di stupefacente, ma la semplice detenzione illecita, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto disporre la confisca della somma predetta, non risultando in atti elementi dai quali potersi desumere che fosse profitto o prodotto del reato. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il primo motivo di doglianza è inammissibile. Come è noto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel primo motivo di ricorso non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio - e, poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o al vizio della volontà della parte, l'impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge. Per completezza espositiva si rileva come la sentenza impugnata, che recepisce esattamente l'accordo raggiunto fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione ai profili dedotti nel primo motivo di ricorso, avendo il 2giudice espressamente affermato che non ricorrono le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ed avendo ritenuto congrua la misura della pena concordata. E' d'uopo rilevare, al riguardo, che, in caso di applicazione della pena, per tradizionale orientamento della Corte di legittimità, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che sia stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrano le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102:"La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen."). 4. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Deve premettersi - in riferimento ai limiti imposti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, stabiliti dal richiamato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, sia ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, trattandosi di un vizio rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (cfr. Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946). 4.1. Dalla imputazione formalizzata a carico del ricorrente, afferente all'illecita detenzione di sostanza stupefacente di vario tipo, si evince come fosse stata rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 4.460,00, in banconote di vario taglio. Con riferimento a detta somma di danaro, il Tribunale è rimasto silente, essendosi limitato a disporre "la confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro", ai sensi dell'art. 240 cod. pen. La dicitura è ambigua e inconferente rispetto alle somme di danaro di cui si fa menzione in imputazione. 4.2. Si rammenta come, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possano essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le 3cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo del reato). Viceversa, il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente non produce di per sé profitto, né quest'ultimo può essere ricondotto ad altre, pregresse attività di spaccio, estranee alla contestazione [cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204: «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato»). Per altro verso, occorre considerare che la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen. comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. In base a consolidato orientamento di questa Corte, con specifico riferimento al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248, in cui si è chiarito, che, in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 5. Sulla base di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca della somma di danaro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catania, ufficio Gip, in diversa persona fisica. Si dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. 4 P.Q.M
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