CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Lette le conclusioni presentate nell'interesse della parte civile e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 30/10/2020 il Tribunale di Macerata ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 100,00 euro di multa e al risarcimento dei danni, avendolo ritenuto responsabile del delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del Falsetti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva a discarico, costituita dal cd che riproduceva la conversazione intercorsa tra l'imputato e la persona offesa. Rileva il ricorso: a) che la causa ostativa individuata dal Tribunale e ravvisata nella violazione dell'art. 147 disp. att. cod. proc. pen., era insussistente dal momento che la registrazione non aveva riguardato il dibattimento, essendo pacifico che i fatti fossero avvenuti dopo la lettura del dispositivo e che, in ogni caso, la asserita violazione della norma indicata non si accompagna alla sanzione dell'inutilizzabilità; b) che, peraltro, l'affermata assenza di prova che tutte le frasi scambiate tra le parti fossero state registrate poteva essere fondata solo dopo l'ascolto della registrazione; c) che l'ascolto della registrazione avrebbe consentito di valutare l'attendibilità dei testi ascoltati. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano inosservanza dell'art. 516 cod. proc. pen. e vizi motivazionali, criticando sia la valorizzazione del gesto che il Falsetti avrebbe posto in essere (puntare l'indice e il pollice nei confronti della persona offesa), in quanto non contestato nel capo di imputazione, non indicato in querela e non dimostrato, sia la valutazione della portata intimidatoria della condotta. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34 d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 274 nonché omessa motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dalla norma appena ricordata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, note di replica e conclusioni del difensore del ricorrente nonché conclusioni della parte civile, recanti la data del 05/10/2021. Il difensore del ricorrente ha trasmesso in data 06/10/2021 istanza con richiesta di espunzione delle conclusioni tardive della parte civile. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Al riguardo, è assorbente rilevare che la registrazione - ove pure non caratterizzata da una brusca interruzione della conversazione - può dimostrare il contenuto dello scambio comunicativo riprodotto, ma non può logicamente dimostrare - in assenza di specificazioni delle quali fa difetto il ricorso - che quanto non riprodotto in essa non sia avvenuto. Ne discende - senza bisogno di immorare sulla questione della violazione dell'art. 147 disp. att. cod. proc. pen. - che appare condivisibile la valutazione di irrilevanza del mezzo espressa dalla sentenza impugnata. Del tutto generico è, invece, il cenno al significato che il contenuto della registrazione potrebbe assumere in vista della valutazione di attendibilità dei testi ascoltati, giacché a parte il riferimento che uno dei testi avrebbe fatto all'esito della causa - frutto, se vero, di evidente e verificabile errore - il ricorrente si limita ad assumere che dalla prima emergerebbe che i testi «hanno affermato cose molto diverse da quelle risultanti dalla fonoregistrazione». 2. Il secondo motivo è del pari infondato, giacché la valorizzazione, da parte della sentenza impugnata, del gesto che ha accompagnato la pronuncia della frase "stai attento" è servita a corroborare la conclusione della portata oggettivamente intimidatoria dell'espressione. Peraltro, diversamente da quanto opinato in ricorso, proprio il fatto che la frase sia stata pronunciata in un'aula d'udienza nei confronti di un avvocato dimostra l'assenza persino dell'effetto inibitorio promanante dalla sede istituzionale e fornisce di base razionale la conclusione del giudice sulla particolare idoneità intimidatoria della condotta. Quanto poi al fatto che il destinatario possa concretamente essere stato intimidito, è sufficiente ribadire che nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per assenza di specificità. Ed infatti, per un verso, va precisato che l'opposizione della persona offesa, prevista dall'art. 34, comma 3, d. Igs. 28/08/2000, n. 274, è implicita nei casi in cui essa, costituitasi, in quanto soggetto danneggiato dal reato, quale parte civile, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, come nel caso di specie, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015, Steger, Rv. 264547 - 01, in motivazione, par. 9). Per altro verso, non si coglie alcuna illogicità nella conclusione del giudice di merito, che ha valorizzato, a riprova della particolare efficacia intimidatoria della condotta, proprio il fatto che l'imputato non abbia avuto lo scrupolo di tenerla, pur trovandosi in una sede istituzionale. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. Al riguardo, rispetto alla richiesta del difensore dell'imputato, si osserva che il termine previsto dall'art. 23, comma 8, del sopra ricordato d.l. n. 137 del 2020 per la mera presentazione di conclusioni non è accompagnato dalla previsione di perentorietà, che invece, ad es., esplicitamente caratterizza il termine per la richiesta di discussione orale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.755,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/10/2021 Il Consigliere estensore idente