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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:275
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61988J0305 - IT Avis juridique important | 61988J0305 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 3 LUGLIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] 27 SETTEMBRE 1968 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ART. 27, N. 2. - CAUSA 305/88. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02725 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Assenza di regolare e tempestiva notifica o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace - Carattere cumulativo dei requisiti di regolarità e di tempestività - Notifica irregolare ma effattuata in tempo utile - Rifiuto di riconoscimento ( [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art . 27, 2 °) 2 . [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Assenza di regolare e tempestiva notifica o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace - Controllo della regolarità della notifica da parte del giudice adito - Vizio sanabile di notifica - Valutazione alla luce del diritto dello Stato d' origine ( [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art . 27, 2 °)

[OSCURATO:PERSONA]

1 .

I requisiti di regolarità e di tempestività della notifica o della comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace, di cui all' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debbono sussistere cumulativamente ai fini del riconoscimento di una decisione straniera pronunciata contro detto convenuto .

Pertanto, la citata disposizione deve essere interpretata nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non va riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, sebbene in tempo utile affinché potesse presentare le proprie difese . 2 .

L' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che l' eventuale sanatoria dei vizi della notifica della domanda giudiziale al convenuto contumace è questione disciplinata dalla legge del giudice a quo, ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia . [OSCURATO:PERSONA] causa C-305/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma del Protocollo del 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Neuilly-sur-Seine, ( Francia ), e [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] KG, con sede in Essen ( Repubblica federale di Germania ), domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, LA CORTE ( Sesta Sezione ), composta dai signori C.N .

Kakouris, presidente di sezione, F.A .

Schockweiler, G.F .

Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M .

Díez de Velasco, giudici, avvocato generale : F.G .

Jacobs, cancelliere : J.A .

Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni scritte e presentate : - per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dall' avv .

Heinz-[OSCURATO:PERSONA], del foro di Francoforte, - per la [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] KG, dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Duesseldorf, - per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig .

C .

Boehmer, in qualità di agente, - per il governo della Repubblica francese, dal sig .

Régis de Gouttes, in qualità di agente, - per il governo italiano, dal sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, - per la Commissione, dai sigg .

Friedrich-[OSCURATO:PERSONA] e G .

Cherubini, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 28 marzo 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 3 maggio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 22 settembre 1988, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre successivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte a norma del Protocollo del 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), due questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art . 27, 2°, di detta [OSCURATO:PERSONA] . 2 Tali questioni sono state sollevate nel contesto di una causa pendente dinanzi a detto giudice tra la [OSCURATO:PERSONA] SA, società anonima di diritto francese con sede in Neuilly-sur-Seine in Francia ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), e la [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] KG, società in accomandita di diritto tedesco, con sede in Essen, Repubblica federale di Germania ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "). 3 Dal fascicolo emerge che le parti intrattenevano, sulla base di un contratto datato 2 novembre 1983, delle relazioni commerciali che esse avevano convenuto di sottoporre al diritto francese e alla competenza del Tribunal de commerce di Nanterre .

Numerosi problemi inducevano la [OSCURATO:PERSONA] a agire in giudizio contro la [OSCURATO:PERSONA] e ad ottenere in tal modo il 18 luglio 1986 dall' Amtsgericht di Essen un provvedimento urgente che vietava alla [OSCURATO:PERSONA] la vendita e la fornitura a terzi delle merci di marca [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano in suo possesso .

Il 30 luglio 1986, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunal de commerce di Nanterre di confermare i provvedimenti disposti dall' Amtsgericht e di adottare taluni provvedimenti supplementari .

Lo stesso giorno, le autorità francesi competenti indirizzavano al presidente del Landgericht di Essen, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la citazione redatta in francese, con la quale si ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] di comparire dinanzi al giudice francese il 18 novembre 1986, nonché la richiesta di notificare l' atto alla [OSCURATO:PERSONA] e di trasmettere loro la relazione di notifica . 4 [OSCURATO:PERSONA] sua relazione di notifica datata 19 agosto 1986, l' autorità tedesca competente precisava che la notifica dei documenti era avvenuta mediante consegna ad una segretaria negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] .

Ai documenti non era allegata alcuna traduzione in lingua tedesca .

Una nuova citazione, redatta in lingua francese e datata 19 settembre 1986, per l' udienza del 16 dicembre 1986 dinanzi al Tribunal de commerce di Nanterre veniva inviata alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata . 5 Il 16 ottobre 1986, su impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il Landgericht di Essen annullava il provvedimento provvisorio che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dall' Amtsgericht il 18 luglio 1986 . [OSCURATO:PERSONA] ne informava il Tribunal de commerce di Nanterre con lettera 11 novembre 1986, nella quale sottolineava altresì che le citazioni a comparire non erano regolari in quanto non erano accompagnate da una traduzione in lingua tedesca . 6 [OSCURATO:PERSONA] non compariva all' udienza del 16 dicembre 1986 e, con sentenza 15 gennaio 1987, il Tribunal de commerce di Nanterre accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] .

La decisione veniva notificata alla [OSCURATO:PERSONA] a mani del suo socio amministratore in data 9 marzo 1987 .

Con ordinanza 6 luglio 1987, il Landgericht di Essen decideva che la sentenza del Tribunal de commerce di Nanterre era riconosciuta nella Repubblica federale di Germania e ne autorizzava l' esecuzione su taluni punti . 7 [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora ricorso nei confronti di questa decisione dinanzi all' Oberlandesgericht sostenendo che in forza dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], la domanda della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere accolta . l' Oberlandesgericht accoglieva il ricorso . [OSCURATO:PERSONA] a sua volta impugnava questa decisione ricorrendo al [OSCURATO:PERSONA] . 8 Si deve ricordare che l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], nella versione da applicare secondo il giudice a quo recita : "Les decisioni non sono riconosciute : (...) 2 ) se la domanda giudiziaria non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace, regolarmente ed in tempo congruo, perché questi possa presentare le proprie difese; (...)". 9 [OSCURATO:PERSONA] concorda con l' Oberlandesgericht nel ritenere, da un lato, che la citazione è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] in tempo congruo perché questa potesse presentare le proprie difese e, dall' altro, che la comunicazione della domanda giudiziaria è irregolare .

A suo parere, la citazione non è stata notificata nelle mani proprie del destinatario disposto a riceverla, bensì mediante consegna ad una segretaria nell' ufficio di detto destinatario, cioè mediante notifica non in mani proprie .

Orbene, conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, quest' ultima sarebbe stata possibile soltanto se l' atto da notificare fosse stato accompagnato da una traduzione in lingua tedesca, il che non è avvenuto . [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che l' Oberlandesgericht ha dichiarato inapplicabili le disposizioni nazionali relative alla sanatoria di un vizio di notifica, perché il destinatario della notifica non conosceva la lingua straniera in essa utilizzata . 10 Ciò considerato, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali : "1 ) Se ai sensi dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], nella sua precedente versione, una decisione non venga riconosciuta qualora la domanda giudiziale od un atto equivalente non sia stato notificato al convenuto contumace regolarmente, però lo sia stato in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese . 2)Se l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] nella sua precedente versione, qualora una decisione non venga riconosciuta perché la domanda giudiziale, pur essendo stata notificata al convenuto contumace in tempo utile perché questi potesse presentare le proprie difese, non era regolare, escluda il riconoscimento della decisione anche se le leggi dello Stato richiesto consentono una sanatoria del vizio di notifica ". 11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione 12 La prima questione tende a stabilire, tenuto conto dei fatti di cui alla causa principale, quali accertati dal giudice a quo, se l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non può essere riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, ma in tempo congruo perché questi possa presentare le sue difese . 13 Per esaminare tale questione si deve, in primo luogo, verificare se il citato articolo enunci due motivi indipendenti di rifiutare il riconoscimento di una decisione straniera . 14 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 16 giugno 1981, Klomps ( causa 166/80, Racc . pag . 1593 ), l' art . 27, 2°, pone due condizioni, di cui l' una, riguardante la regolarità della notifica, implica una decisione basata sulla normativa dello Stato di origine e sulle convenzioni che lo vincolano in fatto di notifica e di comunicazione, mentre l' altra, riguardante il tempo necessario perché il convenuto possa presentare le proprie difese, implica valutazioni di fatto . 15 Si deve determinare, quindi, se le due condizioni della regolarità e della tempestività enunciate nella citata disposizione debbano sussistere cumulativamente ai fini del riconoscimento di una decisione straniera . 16 A questo riguardo si deve rilevare che la formulazione del testo considerato nelle varie versioni linguistiche porta a risolvere detta questione in senso positivo . 17 Questa interpretazione è corroborata peraltro dalla relazione di esperti sulla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( GU 1979, C 59, pag . 1 ), la quale a proposito dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], osserva che "qualora il convenuto sia stato condannato all' estero in contumacia, la [OSCURATO:PERSONA] gli offre una duplice protezione .

Occorrerà, anzitutto, che la domanda sia stata regolarmente notificata (...).

In secondo luogo, supposto che l' atto sia stato regolarmente notificato, il riconoscimento potrà essere rifiutato, ove il giudice davanti al quale esso viene invocato ritenga che l' atto non sia stato trasmesso al convenuto in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese ". 18 Pertanto, si deve considerare che la regolarità della notifica e l' obbligo di notificare l' atto in tempo utile costituiscono garanzie distinte e cumulative per il convenuto contumace .

Di conseguenza, l' assenza di una di queste due garanzie è sufficiente perché il riconoscimento di una decisione straniera sia rifiutato . 19 Avverso questa conclusione, viene sostenuto che non è necessario esigere una notifica corretta se il convenuto ha comunque disposto di un tempo sufficiente per preparare le proprie difese .

Secondo questa interpretazione, la regolarità della notifica sarebbe soltanto un indizio, confutabile, del fatto che la notifica è avvenuta in tempo utile, poiché il solo motivo valido per il rifiuto sarebbe costituito dal mancato rispetto di detta condizione di termine . 20 Siffatta argomentazione non può essere accolta .

Da un lato, questa interpretazione difficilmente si concilia con la lettera della disposizione in esame e con la giurisprudenza citata .

D' altro lato, essa è tale da privare di ogni contenuto il requisito di una notifica regolare .

Infatti, se fosse rilevante soltanto la conoscenza in tempo utile, gli attori sarebbero tentati di abbandonare i canali prescritti per una regolare notifica, i cui requisiti peraltro sono stati considerevolmente ridotti da convenzioni internazionali .

Ciò creerebbe una considerevole incertezza quanto al sapere se gli atti siano stati effettivamente notificati, e renderebbe impossibile l' applicazione uniforme delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] .

Infine, il convenuto non potrebbe sapere con certezza se una domanda giudiziale, che può portare ad una condanna, sia stata regolarmente presentata e se sia pertanto necessario preparare una difesa, situazione che sarebbe altresì in contrasto con gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] . 21 Si deve a questo proposito aggiungere, come dichiarato dalla Corte nella sentenza 11 giugno 1985, Debaecker ( causa 49/84, Racc . pag . 1779 ), che anche se lo scopo della [OSCURATO:PERSONA], quale risulta dal suo preambolo, è quello di garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, questo obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa . 22 Dall' insieme delle considerazioni che precedono emerge che il riconoscimento di una decisione straniera deve essere negato in caso di notificazione irregolare, indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia di fatto avuto conoscenza della domanda giudiziaria . 23 La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non può essere riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, ma in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese .

Sulla seconda questione 24 Con la seconda questione, il giudice nazionale vuole sapere se l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice dello Stato richiesto di sanare un vizio di notifica applicando la propria normativa nazionale . 25 Si deve, in via preliminare, rilevare che il testo dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] non dispone nulla circa la possibilità di sanare un vizio di notifica . 26 Di conseguenza, la questione deve essere risolta sulla base delle norme che disciplinano la notifica delle decisioni straniere . 27 Si deve a questo riguardo rilevare che l' art .

IV, primo comma, del Protocollo 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag . 43 ) menzionato nell' art . 65 della [OSCURATO:PERSONA] recita : "Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi dagli Stati contraenti ". 28 Si deve quindi ricordare che la Corte, nella sentenza 15 luglio 1982, [OSCURATO:PERSONA] ( causa 228/81, Racc . pag . 2723 ) ha considerato che, senza armonizzare i vari sistemi di comunicazione e di notifica degli atti giudiziari all' estero vigenti negli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] mira a garantire una tutela effettiva di diritti del convenuto .

Questa è la ragione per cui il controllo della regolarità della notifica della domanda giudiziale è stato affidato tanto al giudice dello Stato di origine quanto al giudice dello Stato richiesto . 29 Si deve inoltre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non contiene disposizioni che stabiliscano la legge applicabile a detto controllo .

Poiché le norme applicabili alla notifica della domanda giudiziale fanno parte del procedimento seguito dinanzi al giudice di origine, la questione della regolarità di detta notifica potrà trovare la sua soluzione soltanto nell' ambito della normativa applicabile dinanzi al giudice di origine ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia . 30 Di conseguenza, la questione della eventuale sanatoria dei vizi di notifica è disciplinata da detto diritto . 31 Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] va interpretato nel senso che la questione della eventuale sanatoria dei vizi di notifica è disciplinata dal diritto del giudice di origine, ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia . [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 32 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione .

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( Sesta Sezione ), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 22 settembre 1988, dichiara : 1 ) L' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non può essere riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, ma in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese . 2 ) L' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] va interpretato nel senso che la questione dell' eventuale sanatoria dei vizi di notifica è disciplinata dalle norme dell' ordinamento del giudice dello Stato d' origine, ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988J0305 - IT Avis juridique important | 61988J0305 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 3 LUGLIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] 27 SETTEMBRE 1968 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ART. 27, N. 2. - CAUSA 305/88. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02725 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Assenza di regolare e tempestiva notifica o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace - Carattere cumulativo dei requisiti di regolarità e di tempestività - Notifica irregolare ma effattuata in tempo utile - Rifiuto di riconoscimento ( [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art . 27, 2 °) 2 . [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Assenza di regolare e tempestiva notifica o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace - Controllo della regolarità della notifica da parte del giudice adito - Vizio sanabile di notifica - Valutazione alla luce del diritto dello Stato d' origine ( [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art . 27, 2 °) [OSCURATO:PERSONA] 1 . I requisiti di regolarità e di tempestività della notifica o della comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace, di cui all' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debbono sussistere cumulativamente ai fini del riconoscimento di una decisione straniera pronunciata contro detto convenuto . Pertanto, la citata disposizione deve essere interpretata nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non va riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, sebbene in tempo utile affinché potesse presentare le proprie difese . 2 . L' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che l' eventuale sanatoria dei vizi della notifica della domanda giudiziale al convenuto contumace è questione disciplinata dalla legge del giudice a quo, ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia . [OSCURATO:PERSONA] causa C-305/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma del Protocollo del 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Neuilly-sur-Seine, ( Francia ), e [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] KG, con sede in Essen ( Repubblica federale di Germania ), domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, LA CORTE ( Sesta Sezione ), composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, G.F . Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici, avvocato generale : F.G . Jacobs, cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni scritte e presentate : - per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dall' avv . Heinz-[OSCURATO:PERSONA], del foro di Francoforte, - per la [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] KG, dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Duesseldorf, - per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig . C . Boehmer, in qualità di agente, - per il governo della Repubblica francese, dal sig . Régis de Gouttes, in qualità di agente, - per il governo italiano, dal sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, - per la Commissione, dai sigg . Friedrich-[OSCURATO:PERSONA] e G . Cherubini, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 28 marzo 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 3 maggio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 22 settembre 1988, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre successivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte a norma del Protocollo del 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), due questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art . 27, 2°, di detta [OSCURATO:PERSONA] . 2 Tali questioni sono state sollevate nel contesto di una causa pendente dinanzi a detto giudice tra la [OSCURATO:PERSONA] SA, società anonima di diritto francese con sede in Neuilly-sur-Seine in Francia ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), e la [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] KG, società in accomandita di diritto tedesco, con sede in Essen, Repubblica federale di Germania ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "). 3 Dal fascicolo emerge che le parti intrattenevano, sulla base di un contratto datato 2 novembre 1983, delle relazioni commerciali che esse avevano convenuto di sottoporre al diritto francese e alla competenza del Tribunal de commerce di Nanterre . Numerosi problemi inducevano la [OSCURATO:PERSONA] a agire in giudizio contro la [OSCURATO:PERSONA] e ad ottenere in tal modo il 18 luglio 1986 dall' Amtsgericht di Essen un provvedimento urgente che vietava alla [OSCURATO:PERSONA] la vendita e la fornitura a terzi delle merci di marca [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano in suo possesso . Il 30 luglio 1986, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunal de commerce di Nanterre di confermare i provvedimenti disposti dall' Amtsgericht e di adottare taluni provvedimenti supplementari . Lo stesso giorno, le autorità francesi competenti indirizzavano al presidente del Landgericht di Essen, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la citazione redatta in francese, con la quale si ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] di comparire dinanzi al giudice francese il 18 novembre 1986, nonché la richiesta di notificare l' atto alla [OSCURATO:PERSONA] e di trasmettere loro la relazione di notifica . 4 [OSCURATO:PERSONA] sua relazione di notifica datata 19 agosto 1986, l' autorità tedesca competente precisava che la notifica dei documenti era avvenuta mediante consegna ad una segretaria negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] . Ai documenti non era allegata alcuna traduzione in lingua tedesca . Una nuova citazione, redatta in lingua francese e datata 19 settembre 1986, per l' udienza del 16 dicembre 1986 dinanzi al Tribunal de commerce di Nanterre veniva inviata alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata . 5 Il 16 ottobre 1986, su impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il Landgericht di Essen annullava il provvedimento provvisorio che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dall' Amtsgericht il 18 luglio 1986 . [OSCURATO:PERSONA] ne informava il Tribunal de commerce di Nanterre con lettera 11 novembre 1986, nella quale sottolineava altresì che le citazioni a comparire non erano regolari in quanto non erano accompagnate da una traduzione in lingua tedesca . 6 [OSCURATO:PERSONA] non compariva all' udienza del 16 dicembre 1986 e, con sentenza 15 gennaio 1987, il Tribunal de commerce di Nanterre accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] . La decisione veniva notificata alla [OSCURATO:PERSONA] a mani del suo socio amministratore in data 9 marzo 1987 . Con ordinanza 6 luglio 1987, il Landgericht di Essen decideva che la sentenza del Tribunal de commerce di Nanterre era riconosciuta nella Repubblica federale di Germania e ne autorizzava l' esecuzione su taluni punti . 7 [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora ricorso nei confronti di questa decisione dinanzi all' Oberlandesgericht sostenendo che in forza dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], la domanda della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere accolta . l' Oberlandesgericht accoglieva il ricorso . [OSCURATO:PERSONA] a sua volta impugnava questa decisione ricorrendo al [OSCURATO:PERSONA] . 8 Si deve ricordare che l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], nella versione da applicare secondo il giudice a quo recita : "Les decisioni non sono riconosciute : (...) 2 ) se la domanda giudiziaria non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace, regolarmente ed in tempo congruo, perché questi possa presentare le proprie difese; (...)". 9 [OSCURATO:PERSONA] concorda con l' Oberlandesgericht nel ritenere, da un lato, che la citazione è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] in tempo congruo perché questa potesse presentare le proprie difese e, dall' altro, che la comunicazione della domanda giudiziaria è irregolare . A suo parere, la citazione non è stata notificata nelle mani proprie del destinatario disposto a riceverla, bensì mediante consegna ad una segretaria nell' ufficio di detto destinatario, cioè mediante notifica non in mani proprie . Orbene, conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, quest' ultima sarebbe stata possibile soltanto se l' atto da notificare fosse stato accompagnato da una traduzione in lingua tedesca, il che non è avvenuto . [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che l' Oberlandesgericht ha dichiarato inapplicabili le disposizioni nazionali relative alla sanatoria di un vizio di notifica, perché il destinatario della notifica non conosceva la lingua straniera in essa utilizzata . 10 Ciò considerato, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali : "1 ) Se ai sensi dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], nella sua precedente versione, una decisione non venga riconosciuta qualora la domanda giudiziale od un atto equivalente non sia stato notificato al convenuto contumace regolarmente, però lo sia stato in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese . 2)Se l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] nella sua precedente versione, qualora una decisione non venga riconosciuta perché la domanda giudiziale, pur essendo stata notificata al convenuto contumace in tempo utile perché questi potesse presentare le proprie difese, non era regolare, escluda il riconoscimento della decisione anche se le leggi dello Stato richiesto consentono una sanatoria del vizio di notifica ". 11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . Sulla prima questione 12 La prima questione tende a stabilire, tenuto conto dei fatti di cui alla causa principale, quali accertati dal giudice a quo, se l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non può essere riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, ma in tempo congruo perché questi possa presentare le sue difese . 13 Per esaminare tale questione si deve, in primo luogo, verificare se il citato articolo enunci due motivi indipendenti di rifiutare il riconoscimento di una decisione straniera . 14 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 16 giugno 1981, Klomps ( causa 166/80, Racc . pag . 1593 ), l' art . 27, 2°, pone due condizioni, di cui l' una, riguardante la regolarità della notifica, implica una decisione basata sulla normativa dello Stato di origine e sulle convenzioni che lo vincolano in fatto di notifica e di comunicazione, mentre l' altra, riguardante il tempo necessario perché il convenuto possa presentare le proprie difese, implica valutazioni di fatto . 15 Si deve determinare, quindi, se le due condizioni della regolarità e della tempestività enunciate nella citata disposizione debbano sussistere cumulativamente ai fini del riconoscimento di una decisione straniera . 16 A questo riguardo si deve rilevare che la formulazione del testo considerato nelle varie versioni linguistiche porta a risolvere detta questione in senso positivo . 17 Questa interpretazione è corroborata peraltro dalla relazione di esperti sulla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( GU 1979, C 59, pag . 1 ), la quale a proposito dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], osserva che "qualora il convenuto sia stato condannato all' estero in contumacia, la [OSCURATO:PERSONA] gli offre una duplice protezione . Occorrerà, anzitutto, che la domanda sia stata regolarmente notificata (...). In secondo luogo, supposto che l' atto sia stato regolarmente notificato, il riconoscimento potrà essere rifiutato, ove il giudice davanti al quale esso viene invocato ritenga che l' atto non sia stato trasmesso al convenuto in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese ". 18 Pertanto, si deve considerare che la regolarità della notifica e l' obbligo di notificare l' atto in tempo utile costituiscono garanzie distinte e cumulative per il convenuto contumace . Di conseguenza, l' assenza di una di queste due garanzie è sufficiente perché il riconoscimento di una decisione straniera sia rifiutato . 19 Avverso questa conclusione, viene sostenuto che non è necessario esigere una notifica corretta se il convenuto ha comunque disposto di un tempo sufficiente per preparare le proprie difese . Secondo questa interpretazione, la regolarità della notifica sarebbe soltanto un indizio, confutabile, del fatto che la notifica è avvenuta in tempo utile, poiché il solo motivo valido per il rifiuto sarebbe costituito dal mancato rispetto di detta condizione di termine . 20 Siffatta argomentazione non può essere accolta . Da un lato, questa interpretazione difficilmente si concilia con la lettera della disposizione in esame e con la giurisprudenza citata . D' altro lato, essa è tale da privare di ogni contenuto il requisito di una notifica regolare . Infatti, se fosse rilevante soltanto la conoscenza in tempo utile, gli attori sarebbero tentati di abbandonare i canali prescritti per una regolare notifica, i cui requisiti peraltro sono stati considerevolmente ridotti da convenzioni internazionali . Ciò creerebbe una considerevole incertezza quanto al sapere se gli atti siano stati effettivamente notificati, e renderebbe impossibile l' applicazione uniforme delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] . Infine, il convenuto non potrebbe sapere con certezza se una domanda giudiziale, che può portare ad una condanna, sia stata regolarmente presentata e se sia pertanto necessario preparare una difesa, situazione che sarebbe altresì in contrasto con gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] . 21 Si deve a questo proposito aggiungere, come dichiarato dalla Corte nella sentenza 11 giugno 1985, Debaecker ( causa 49/84, Racc . pag . 1779 ), che anche se lo scopo della [OSCURATO:PERSONA], quale risulta dal suo preambolo, è quello di garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, questo obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa . 22 Dall' insieme delle considerazioni che precedono emerge che il riconoscimento di una decisione straniera deve essere negato in caso di notificazione irregolare, indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia di fatto avuto conoscenza della domanda giudiziaria . 23 La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non può essere riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, ma in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese . Sulla seconda questione 24 Con la seconda questione, il giudice nazionale vuole sapere se l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice dello Stato richiesto di sanare un vizio di notifica applicando la propria normativa nazionale . 25 Si deve, in via preliminare, rilevare che il testo dell' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] non dispone nulla circa la possibilità di sanare un vizio di notifica . 26 Di conseguenza, la questione deve essere risolta sulla base delle norme che disciplinano la notifica delle decisioni straniere . 27 Si deve a questo riguardo rilevare che l' art . IV, primo comma, del Protocollo 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag . 43 ) menzionato nell' art . 65 della [OSCURATO:PERSONA] recita : "Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi dagli Stati contraenti ". 28 Si deve quindi ricordare che la Corte, nella sentenza 15 luglio 1982, [OSCURATO:PERSONA] ( causa 228/81, Racc . pag . 2723 ) ha considerato che, senza armonizzare i vari sistemi di comunicazione e di notifica degli atti giudiziari all' estero vigenti negli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] mira a garantire una tutela effettiva di diritti del convenuto . Questa è la ragione per cui il controllo della regolarità della notifica della domanda giudiziale è stato affidato tanto al giudice dello Stato di origine quanto al giudice dello Stato richiesto . 29 Si deve inoltre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non contiene disposizioni che stabiliscano la legge applicabile a detto controllo . Poiché le norme applicabili alla notifica della domanda giudiziale fanno parte del procedimento seguito dinanzi al giudice di origine, la questione della regolarità di detta notifica potrà trovare la sua soluzione soltanto nell' ambito della normativa applicabile dinanzi al giudice di origine ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia . 30 Di conseguenza, la questione della eventuale sanatoria dei vizi di notifica è disciplinata da detto diritto . 31 Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] va interpretato nel senso che la questione della eventuale sanatoria dei vizi di notifica è disciplinata dal diritto del giudice di origine, ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia . [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 32 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( Sesta Sezione ), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 22 settembre 1988, dichiara : 1 ) L' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non può essere riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, ma in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese . 2 ) L' art . 27, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] va interpretato nel senso che la questione dell' eventuale sanatoria dei vizi di notifica è disciplinata dalle norme dell' ordinamento del giudice dello Stato d' origine, ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia .
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris