CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23160/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vassallo presso il quale ha domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1447/2025depositata il 31/10/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;ritenuto che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione diavvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fattoprocessuale, idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e,quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegnaquest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendosorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art.Numero registro generale 3663/2026Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 23160/2026Data pubblicazione 14/07/2026369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovverodelle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativaomissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensidell’art. 372 c.c. (S.U. sent. n. 21349 del 6.7.2022);considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 1.300 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi